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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
I LAVORI NELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
XI Commissione
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO
BASE
(TESTO con INCLUSI gli
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI)
(in
rosso le aggiunte degli emendamenti)
Capo I
ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di
attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere
turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della
Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione
Europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto
speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano
in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo
professionale individuate dai rispettivi statuti.
2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con
i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze,
garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà
d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle
strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti,
assicurando le informazioni ad essi relativi.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con
l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso;
le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con
finalità diverse:
a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori
subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal
capo II; ivi compresi i lavori per
attività di maricoltura e la pesca del corallo.
b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo,
effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di
immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche
subacquee, regolamentati dal capo III.
b-bis)
tutte le attività per fini di ricerca, o di attività scientifica o
culturale, rientrano al capo III, salvo che tali attività comportino, a
giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa
organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di
strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche oppure si
svolgano a profondità superiori a -50 metri.
2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze
armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle
svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché
le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed
ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della
presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di
appartenenza.
Capo II
OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E
IPERBARICHE
Art. 3.
(Definizioni).
1. Sono
operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono a
titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo,
attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque
interne, marittime e non, a profondità con pressione superiore a quella
atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi
mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori
subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.
Art. 4.
(Definizione della categoria
- Qualifiche professionali ed ambiti operativi).
1.
La categoria dei sommozzatori in servizio
locale, istituita dal decreto del Ministro della marina mercantile 13
gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16
febbraio 1979, per l'esecuzione di lavori in acque portuali, è
disciplinata dalla presente legge che ne estende il campo operativo a
tutte le attività svolte in mare e in acque interne, marittime e non, ed
è ridenominata «categoria dei sommozzatori».
Il sommozzatore è un
operatore tecnico subacqueo, di seguito definito con l'acronimo OTS,
colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso
apposito iter formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a
scopo lavorativo a profondità e pressione variabile, in rapporto al
proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali
di protezione termica e sistemi ed attrezzature per la respirazione di
gas compressi per compiere lavori
consistenti nell'installare, controllare o riparare impianti; nel
rimuovere, recuperare o demolire relitti o altri materiali;
nell'assistere o recuperare persone e nell'evacuare equipaggi; nello
svolgere qualsiasi altra attività riconducibile o affine alle mansioni
indicate dal presente comma.
2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le
seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla
profondità di 50 metri;
b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre
i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
c) operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con
l'acronimo OTI, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e
agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le
necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di
manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività
subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti
iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni
fisiologiche.
Art. 4-bis.
(Attività dei sommozzatori).
1. I sommozzatori, avendo come base di
partenza e logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali
di appoggio o di supporto per lavori subacquei, se necessario con
l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di un'assistenza
tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti,
ambienti e mezzi iperbarici, possono svolgere attività in bassa, alta e
altissima batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele
sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di
quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi.
2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del
territorio di competenza del Compartimento Marittimo nel cui registro
sono iscritti, anche al di fuori di esso.
3. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a -12
metri, è richiesta la presenza sull'unità di appoggio o, comunque, sul
posto di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata,
dotata di personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti
terapeutici su indicazione medica. La camera iperbarica deve avere
dimensioni tali da contenere almeno una branda e da consentire al
personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non può essere
utilizzata per altri usi; essa, inoltre, deve essere dotata di un
presidio medico-chirurgico idoneo alla prestazione delle prime cure.
Fanno eccezione i lavori effettuati in ambito portuale ed immediate
vicinanze, qualora sul posto dove si effettua un'immersione subacquea
non sia presente una camera iperbarica equipaggiata, si deve essere in
grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un centro medico
dotato di detta camera.
4. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a -50
metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti
campana e camera di decompressione.
5. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di
miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche della
quantità minima di miscela di riserva necessaria a garantire un
intervento di emergenza.
6. In occasione di qualunque tipo d'immersione subacquea, deve essere
tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo o
terrestre, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più
vicino centro medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo
infortunato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di
appoggio.
7. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in
assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o
di un capocantiere in possesso di idonea qualifica e di comprovata
esperienza nonché di lettera di incarico che lo definisce preposto alla
sicurezza. Tale soggetto deve sovrintendere a tutta l'organizzazione
delle attività di cantiere, alle attività preparatorie delle immersioni,
alla constatazione che le attività siano svolte nel rispetto delle
procedure relative alla sicurezza sul lavoro.
8. Il supervisore o il capocantiere preposto alle immersioni, ne segue
personalmente l'andamento e ne dispone l'interruzione se lo ritiene
opportuno; egli deve poter disporre, durante le immersioni, di un
operatore subacqueo per ogni sommozzatore in immersione, in possesso di
idonea abilitazione ed equipaggiato, al fine di intervenire in caso di
emergenza.
9. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio
dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti
dal comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capocantiere
preposto alla sicurezza.
10. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli
apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le immersioni
devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia e devono essere opportunamente collaudati
e mantenuti in efficienza. Qualora non esistano disposizioni specifiche
per determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere
provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una
certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al
prototipo collaudato.
11. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, tramite
efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie;
utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la
respirazione e le comunicazioni.
12. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori
devono mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in
materia.
13. Le unità navali in transito nella zona in cui operano sommozzatori,
devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che ha mostrato le
segnalazioni di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà
dell'autorità competente di stabilire una distanza superiore.
Art. 5.
(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).
1. I sommozzatori sono iscritti in un
apposito registro istituito presso ciascun compartimento marittimo e
tenuto dal capo del medesimo compartimento.
Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il registro degli operatori subacquei ed iperbarici
professionali.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al
comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo
e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai
sensi dell'articolo 4.
3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento
marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto
il territorio nazionale e nell'ambito europeo.
Art.
6.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e
iperbarici professionali).
1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti
requisiti:
a) la maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione
europea. Sono equiparati i cittadini
extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; per i
cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se
legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato;
c)
diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi
quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
d) diploma
di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica
professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di
sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei
codici vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione
professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle
regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale
conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive
(HSE), dell'Association of Diving Contractors (ADC), dell'International
Diving Schools Association (IDSA), dell'International Marine Contractors
Association (IMCA) ed effettuati secondo le modalità previste
dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative
leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno
un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di
incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza
o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di
sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea
è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo
riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per
l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale. Nessun altro
percorso formativo può abilitare all'iscrizione nel registro dei
sommozzatori;
e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d),
aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola
di un corpo dello Stato;
f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti
dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da
alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di
porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da
un medico del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante
(di seguito SASN) che si avvale a tale
fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della
marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 o
anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività
subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in
medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di
certificazione di livello II A DMAC/EDTC med, di seguito
denominato «medico subacqueo»; sono comunque esclusi i soggetti affetti
da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;
g) non essere stato condannato per
un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di
reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione
indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione.
2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale
per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se
legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.
3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso
dei requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su
richiesta dell'interessato alla autorità marittima, il libretto di
navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della
navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione.
4. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il
libretto di ricognizione di cui al comma secondo dell'articolo 132 del
codice della navigazione.
5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione
si applicano le disposizioni del codice della navigazione e relativo
regolamento.
Art. 7.
(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti
medico-sanitari).
1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma
1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di
sommozzatore ed è soggetta a controllo
almeno annuale da parte del medico di porto; .
2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata
per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica,
effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera f) da parte del medico del porto o del SASN
a) in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale
condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività
professionale;
b) con la previsione che, dopo il compimento del
quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti
appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine
all'ambiente iperbarico.
3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la
sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo
9 e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva
regolarizzazione della posizione dell'interessato.
4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera f), e quelle sancite dal presente articolo è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il
compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina
subacquea e designati:
a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del
compartimento marittimo;
b uno dal dirigente dell'ufficio
di sanità marittima, aerea e di frontiera competente per territorio;
c) uno dall'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa dall'Istituto di Previdenza
per il Settore Marittimo (IPSEMA).
Art. 8.
(Registro delle imprese di lavoro subacquee).
1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il registro delle imprese subacquee e, in
un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione
professionale degli operatori subacquei ed iperbarici.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono necessari
i seguenti requisiti:
a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che
garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione
vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;
b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme
comunitarie;
c) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità
civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento
delle attività subacquee ed iperbariche;
d) numero di codice fiscale e di partita IVA;
e) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio,
industria, agricoltura, artigianato (CCIAA), con indicazione
dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli
amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci
con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che
l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, per tali
ultime attestazioni, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può
essere presentato certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale
competente;
f) nominativo e generalità del datore di lavoro;
g) nominativo e generalità del responsabile per il servizio di
prevenzione e protezione (RSPP);
h) nominativo del medico competente, incluso anche il medico
subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera f);
i) aver adempiuto agli obblighi dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e malattie professionali per il personale
dipendente, nei confronti dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa.
dell'IPSEMA.
3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere
tempestivamente comunicate al compartimento marittimo competente.
4. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori
subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.
5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le
attività di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli
periodici, le imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi
competenti un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione
alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura
tale da coprire interamente il costo del servizio reso, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 9.
(Libretto di ricognizione).
1. . Il capo del compartimento marittimo,
all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 6 rilascia al
sommozzatore un libretto di ricognizione (LDR). Le modalità di tenuta
del LDR e le indicazioni che esso deve contenere sono stabilite con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e inglese:
a) la qualifica professionale;
b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
c) l'idoneità fisica.;
d) l'ambito operativo: basso fondale, alto fondale o saturazione;
e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della
massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di
immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
f) i periodi di compressione in camera iperbarica;
g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività
subacquee ed iperbariche da parte del compartimento marittimo
competente, in caso di lavoratore autonomo;
h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un
suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera
iperbarica, o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;
i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
l) gli eventuali infortuni.
2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
vidimato agli operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento
marittimo competente.
3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico,
che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia
chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in
qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul
rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle
autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e
marittima.
4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza
annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo
superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.
5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque
causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una
interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP
al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di
un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o
anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione
dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso
trattasi di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal
medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta
altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo
svolgimento dell'attività lavorativa.
6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di
lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e
sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di
questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito
di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività
lavorativa.
Art. 10.
(Cancellazioni).
1. Si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5
ed al conseguente ritiro del LP:
a) a domanda dell'interessato;
b) per morte;
c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto
della presente legge, a seguito degli accertamenti medico-sanitari;
d) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e g)
dell'articolo 6, comma 1;
e) per pensionamento.
Art. 11.
(Obblighi e sanzioni).
1. Il LDR deve essere esibito ai
funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli
addetti a compiti di polizia terrestre e marittima che ne fanno
richiesta.; . Il LDR deve essere aggiornato annualmente dal
compartimento marittimo che lo ha
rilasciato; il quale provvede ad annotare
le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.
2. L'omessa presentazione del LDR
su richiesta dei soggetti di cui al comma 1
comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o
iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del
soggetto inadempiente.
3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in
assenza della regolare vidimazione del
LDR è punito con un'ammenda da 1.000 a
1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo
sono disposti la cancellazione dal registro
dei sommozzatori; di
cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500
euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta
la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a
3.500 euro.
5-bis. In caso di infortunio o di
incidente, da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia
che comporta un'interruzione dal lavoro per almeno quindici giorni,
l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far
presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al compartimento
marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:
a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di
infortunio o di incidente;
b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro
dipendente da infortunio o da incidente ovvero da malattia.
5-ter. Il LDR è trattenuto dal compartimento marittimo competente
ai sensi del comma 5 per il periodo di interruzione del lavoro ed è
riconsegnato all'operatore interessato previa presentazione da parte del
medesimo di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica a
riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa, rilasciato in
conformità a quanto disposto dal comma 7. La ripresa dell'attività
lavorativa deve risultare sullo stesso LDR, visitato allo scopo dal
compartimento marittimo competente.
5-quater. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti l'idoneità
psico-fisica ai fini di cui al comma 6 devono essere effettuati presso
centri di medicina iperbarica. L'inosservanza di quanto disposto al
comma 5-ter del presente articolo comporta la cancellazione dal
registro dei sommozzatori e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a
3.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di
applicazione dell'ammenda di cui ai commi
da 4 a 5-bis; l'interessato può
proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica
di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza
l'impiego di operatori regolarmente in possesso dei requisiti previsti
dalla presente legge.
e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle
apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della medesima legge.
10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei
confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi
cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e
l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente
impiegato. In caso di recidiva l'ammenda
è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente
impiegato.
11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza
essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con
un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti
l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a
dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art. 12.
(Norme di sicurezza).
1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare
che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni stabilite
dalla presente legge.
Art. 13.
(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali).
1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività diverse da quelle
specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.
Art. 14.
(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici
connessi).
1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del
loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente
per il territorio in cui devono essere svolti per l'assegnazione di un
numero progressivo di pratica. La ditta appaltatrice o il responsabile
dei lavori trasmette alla capitaneria di porto insieme con la domanda di
autorizzazione anche l'elenco dei sommozzatori che saranno utilizzati
per lo svolgimento del lavoro. La ditta appaltatrice o il responsabile
dei lavori deve comunicare alla capitaneria di porto tutte le variazioni
di personale durante lo svolgimento dei lavori.
2. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di
informare, con adeguato anticipo, l'autorità marittima di ogni lavoro
subacqueo o iperbarico da intraprendere chiedendo, se ritenuto
necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di
un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa
devono essere specificate le generalità e la reperibilità del medico
esperto in problematica subacquea referente dell'impresa titolare dei
lavori.
3. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza le relative
autorizzazioni o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente
legge e dalle norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di
cui al comma 9 dell'articolo 8 è punito con l'arresto da uno a tre anni
e con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca
più grave reato.
4. Chiunque non esibisce all'autorità marittima competente
l'autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto competente
ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attiene a quanto in
essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed
è punito con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, ovvero che si verifichino incidenti,
infortuni o eventi patologici da operatività in stato iperbarico.
Art. 15.
(Sanzioni relative alle autorizzazioni).
1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto
disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene
e sicurezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente
l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur
presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso
prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è
punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato.
3. In caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il
sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella
esecuzione dei lavori.
Art. 16.
(Comitato tecnico-scientifico).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con
proprio decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
Comitato Tecnico per le Attività Subacquee e Iperbariche, che ha il
compito di proporre le norme tecniche relative a:
a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle
attività subacquee professionali
c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le
connesse attività iperbariche;
d) la formazione e qualificazione professionale;
e) le attrezzature e gli equipaggiamenti;
f) la medicina subacquea ed iperbarica;
g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed
attività iperbariche connesse.
2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di
comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.
3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed
aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed
iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e
tecniche più qualificate ed accreditate presso le imprese e gli
organismi certificatori di rilevanza nazionale ed internazionale.
4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti;
b) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
c) un rappresentante del Ministero della Salute;
d) un rappresentante dell'IPSEMA;
e) un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative;
g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle
imprese maggiormente rappresentative.
5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle
figure degli OTS e degli OTI.
6. L'istituzione e l'attività del Comitato non comportano alcun onere
finanziario a carico del bilancio dello Stato.
7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1
è di quattro anni ed è rinnovabile.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta,
sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti
contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al comma 1 del
presente articolo.
Art.
16-bis.
(Numero progressivo nazionale).
1. I compartimenti marittimi devono
trasmettere una copia della documentazione presentata dal singolo
sommozzatore in conformità a quanto disposto dalla presente legge al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'assegnazione
del numero progressivo nazionale (NPS), convalidante la regolarità
dell'iscrizione al registro dei sommozzatori di cui all'articolo 6 e che
permette l'identificazione del lavoratore nell'ambito di un'apposita
banca dati costituita e gestita dal medesimo Ministero. Alla banca dati
possono accedere in via riservata i compartimenti marittimi e le
capitanerie di porto.
Art.17.
(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i
lavoratori autonomi).
1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di
lavoro subacqueo e iperbarico gestita
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa
dall'IPSEMA, è esteso anche agli operatori
subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma
autonoma.
2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma
dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula
di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura
dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.
3. Gli estremi aggiornati delle polizze devono essere registrati sul
LDR del sommozzatore;.
3-bis. L'inosservanza di quanto disposto dai commi l, 2 e 3
comporta l'applicazione di un'ammenda da 2.000 a 5.000 euro.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie).
1. Per gli operatori iscritti nel registro
dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 ogni singola
capitaneria di porto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, istituisce una commissione formata da personale
interno ed, eventualmente, da esperti esterni, che deve esaminare la
regolarità delle iscrizioni, trasmettendo la relativa documentazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'assegnazione del
NPN. In caso di iscrizione irregolare a giudizio della citata
commissione, l'operatore decade dal diritto di richiedere l'iscrizione
nel registro dei sommozzatori ai sensi del comma 2. A richiesta
dell'interessato, è concessa una proroga di un massimo di dodici mesi
per la regolarizzazione della sua posizione.
2. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione nel registro dei
sommozzatori di cui all'articolo 6 della presente legge, che li
autorizza a esercitare l'attività negli ambiti di cui al comma 1
dell'articolo 4 della presente legge presentando un'apposita richiesta
alla capitaneria di porto in cui risultano iscritti. Il passaggio è
vincolato alla verifica della regolarità dell'iscrizione ai sensi di
quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio
locale tenuto dalle capitanerie di porto può scegliere di conservare
tale iscrizione che consente di operare entro i limiti delle acque
portuali e nelle immediate adiacenze del porto per il quale è valida
l'iscrizione, fermo restando il controllo sulla regolarità
dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente
articolo.
4. I compartimenti marittimi sono autorizzati ad emanare norme
regolamentari specifiche, in relazione all'ambito territoriale di
rispettiva giurisdizione, fermo restando il rispetto di quanto disposto
dalla presente legge.
Capo III
ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI
ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE
Art. 19.
(Definizioni).
1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende
l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque
interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a
escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle
sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video
e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile
all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero.
Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte
solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i
limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti
dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle
disposizioni della presente legge le attività subacquee
organizzate da Federazioni sportive, Discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e
da associazioni e società affiliate ai predetti enti.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento,
rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso
dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui
l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso
teorico-pratico.
2-bis. I corsi di cui al comma 2, finalizzati al rilascio del
brevetto subacqueo, possono essere impartiti dagli assessorati regionali
alla formazione professionale aventi strutture tecniche e didattiche
idonee allo scopo e da sedi formative accreditate dalle regioni secondo
l'accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008.
3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto,
rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a
persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo,
in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può
svolgere anche l'attività di guida subacquea.
4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche
in modo non esclusivo e non continuativo:
a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o
gruppi di persone;
b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in
possesso di brevetto.
5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese
e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto
all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la disponibilità
di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 23,
le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto
sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per
l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio
dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di
materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.
Art. 20.
(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida
subacquea).
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere
svolta, su tutto il territorio nazionale, e il territorio della Comunità
Europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria:
a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento
subacqueo;
b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori
subacquei devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte
dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di
soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina
nazionale in materia di immigrazione;
c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia
intervenuta riabilitazione;
d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se
conseguiti all'estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea
rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del
relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione
didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23;
f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di
responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla
partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le
polizze cumulative stipulate dal centro d'immersione o dalle
associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita
la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;
g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti,
collaboratori, che svolgano attività di guida o istruttore, a seguito di
incidenti connessi alle attività svolte;
h) idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla
Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a
quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela
dell'attività sportiva non agonistica.
Art.
21.
(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento
subacqueo).
1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e
di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione presso la CCIAA;
b) partita IVA;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività
teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni,
conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di
funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti
conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i
corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso effettuati dalle
organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di
cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa di cui alla lettera g) del comma 2
dell'articolo 20.
2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo,
nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di
istruttori in regola con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2.
Art. 22.
(Organizzazioni senza scopo di lucro).
1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza
scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività
teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni,
conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di
funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti
conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendosi,
a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso,
effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte
nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e
successive modificazioni;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità
civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose,
a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
Art. 23.
(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività
subacquee per il settore turistico-ricreativo).
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco
nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano
all'addestramento delle attività subacquee per il settore
turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte
nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale
addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori,
nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 19.
2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del
comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della
definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi
professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e
come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti
nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie,
e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle
istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti
dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.
4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni
didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente
documentazione:
a) nel caso di organizzazioni nazionali od estere operanti come
imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA o certificato
di attribuzione della partiva IVA;
b) nel caso di organizzazioni operanti come organizzazioni senza
scopo di lucro, copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati,
del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia
stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della
partita IVA;
c) nel caso di organizzazioni internazionali, comunitarie o
extracomunitarie, che operano attraverso imprese concessionarie del
marchio, o come sedi nazionali di società o associazioni, copia degli
accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure
autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale
all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento, o certificato di
iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o
certificato di attribuzione della partita IVA;
d) copia degli standard didattici di riferimento;
e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la
formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le
organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti
in lingua italiana.
Art. 24.
(Uso delle denominazioni).
1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento
subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di
lucro in possesso dei requisiti previsti
dalla presente legge 2. Ogni centro di
immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del
proprio nome.
Art. 25.
(Attrezzature).
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e
individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere
usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica
dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere
costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative
regolamentari e tecniche. vigenti.
2. I soggetti di cui agli articoli 20 e 21 hanno l'obbligo di tenere un
registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà,
nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e
alla manutenzione degli stessi.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di
inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività
subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro
possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle
inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al
sequestro delle attrezzature.
Art. 26.
(Disposizioni finali).
1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo
23, le organizzazioni didattiche in possesso delle caratteristiche
necessarie e già operanti sul territorio devono presentare la
documentazione per l'iscrizione entro
un anno. dalla costituzione dell'elenco
stesso. Sono sempre possibili nuove iscrizioni per Agenzie o Federazioni
che abbiano raggiunto successivamente le caratteristiche necessarie per
l'iscrizione.
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