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La gente ci scrive - Diego F.
24-01-12

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04.04.2005 Nome: Diego F.

Ciao sono Diego volevo chiedervi maggiori informazioni per O.T.S. libero.
Vi elenco le domande:
1) il corso penso sia a pagamento, volevo conoscere il costo del corso e se eventualmente si può rateizzare per chi non avesse X cifra, le modalità di rateazione.
2) per chi non è residente a Palermo ma nella provincia di Trapani, come si può organizzare visto che deve portarsi l'attrezzatura, ci sono dei locali o convenzioni con alloggi dato che le lezioni sono giornalmente.
3) la durata del corso.
4) per chi è disoccupato ma supera i 25 anni (27) e vuole prendere un attestato da voi cosa consigliate di fare? (mancano le condizioni economiche per i corsi liberi).
5) nel momento che ho l'attestato di O.T.S qual è la strada da seguire per avere un'opportunità di lavoro.
Vi ringrazio per le vostre sicure e chiare risposte e in attesa di un vostro riscontro vi porgo distinti saluti.
Diego.


ciao Diego,
1) il corso "libero" per O.T.S. - OPERATORE TECNICO SUBACQUEO, è un corso a pagamento, il costo è di € 3.500, si può, tramite una finanziaria rateizzare questa cifra.
2) per il corso, bombole - gav - erogatori, sono del CEDIFOP, l'attrezzatura individuale come: muta, pinne, maschera ecc. corredo personale del corsista potrà cmq rimanere nei locali del CEDIFOP, all'interno del porto di Palermo. Non abbiamo stipulato convenzioni per quanto riguarda l'alloggio.
3) il corso dura 3 mesi pieni. Il prossimo partirà a fine aprile.
4) il limite di età per i corsi finanziati dalla comunità europea non dipende da noi. I corsi liberi li stiamo realizzando proprio per dare risposta al problema del limite di età.
5) l'attestato di OTS, in se stesso non da lavoro, ma la possibilità di far richiesta di iscrizione nel Registro dei sommozzatori presso la capitaneria di porto secondo l'articolo 3. del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 (in Gazz. Uff., 16 febbraio, n.47). - Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale. Registro dei sommozzatori; dove si legge testualmente: 
" Il registro dei sommozzatori in servizio locale  è tenuto dal comandante del porto.
Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore a 18 e non superiore a 35 anni;
2) cittadinanza italiana; (*)
3) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolatore e otorinolaringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o - in sua assenza - da un medico designato dal capo del compartimento, che si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti all'alcool;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore.
La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto.
Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3) ed al comma terzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:
1) uno, che funge da presidente, dal capo del compartimento;
2) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio;
3) uno dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato."
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(*) il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal Decreto Ministeriale 31 marzo 1981 (in Gazz. Uff., 2 luglio, n. 180).
- Integrazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale, ampliando l'iscrizione anche a chi non ha la cittadinanza Italiana. 
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sperando di essere stati sufficientemente chiari, e invitandoti nel caso desideri maggiori chiarimenti o per una eventuale iscrizione a venirci a trovare, da lunedì al venerdì presso la sede operativa al Molo Sammuzzo - Porto di Palermo, o telefonare al 338.3756051.

cordiali saluti
lo staff del C.E.DI FO.P.