04.04.2005 Nome:
Diego F.
Ciao sono Diego volevo chiedervi maggiori informazioni per O.T.S.
libero.
Vi elenco le domande:
1) il corso penso sia a pagamento, volevo conoscere il costo del corso
e se eventualmente si può rateizzare per chi non avesse X cifra, le
modalità di rateazione.
2) per chi non è residente a Palermo ma nella provincia di Trapani,
come si può organizzare visto che deve portarsi l'attrezzatura, ci
sono dei locali o convenzioni con alloggi dato che le lezioni sono
giornalmente.
3) la durata del corso.
4) per chi è disoccupato ma supera i 25 anni (27) e vuole prendere un
attestato da voi cosa consigliate di fare? (mancano le condizioni
economiche per i corsi liberi).
5) nel momento che ho l'attestato di O.T.S qual è la strada da seguire
per avere un'opportunità di lavoro.
Vi ringrazio per le vostre sicure e chiare risposte e in attesa di un
vostro riscontro vi porgo distinti saluti.
Diego.
ciao Diego,
1) il corso "libero" per O.T.S. - OPERATORE TECNICO SUBACQUEO, è un
corso a pagamento, il costo è di € 3.500, si può, tramite una
finanziaria rateizzare questa cifra.
2) per il corso, bombole - gav - erogatori, sono del CEDIFOP,
l'attrezzatura individuale come: muta, pinne, maschera ecc. corredo
personale del corsista potrà cmq rimanere nei locali del CEDIFOP,
all'interno del porto di Palermo. Non abbiamo stipulato convenzioni
per quanto riguarda l'alloggio.
3) il corso dura 3 mesi pieni. Il prossimo partirà a fine aprile.
4) il limite di età per i corsi finanziati dalla comunità europea non
dipende da noi. I corsi liberi li stiamo realizzando proprio per dare
risposta al problema del limite di età.
5) l'attestato di OTS, in se stesso non da lavoro, ma la possibilità
di far richiesta di iscrizione nel Registro dei sommozzatori presso la
capitaneria di porto secondo l'articolo 3. del Decreto Ministeriale 13
gennaio 1979 (in Gazz. Uff., 16 febbraio, n.47). - Istituzione della
categoria dei sommozzatori in servizio locale. Registro dei
sommozzatori; dove si legge testualmente:
" Il registro dei sommozzatori in servizio locale è tenuto dal
comandante del porto.
Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti
requisiti:
1) età non inferiore a 18 e non superiore a 35 anni;
2) cittadinanza italiana; (*)
3) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato
cardio-vascolatore e otorinolaringoiatrico nonché da alterazioni del
sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o - in
sua assenza - da un medico designato dal capo del compartimento, che
si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata al presente
decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti
all'alcool;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non
inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per
contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o
per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione
professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o
perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale
o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali,
legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver
prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella
qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei
Corpi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di
sommozzatore.
La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per
l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo almeno annuale
da parte del medico di porto.
Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo,
n. 3) ed al comma terzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione
istituita presso l'ufficio di porto e composta da tre medici esperti
in medicina iperbarica e designati:
1) uno, che funge da presidente, dal capo del compartimento;
2) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per
territorio;
3) uno dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul
sanitario che ha emesso il giudizio impugnato."
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(*) il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal Decreto
Ministeriale 31 marzo 1981 (in Gazz. Uff., 2 luglio, n. 180).
- Integrazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 concernente
l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale,
ampliando l'iscrizione anche a chi non ha la cittadinanza Italiana.
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sperando di essere stati sufficientemente chiari, e invitandoti nel
caso desideri maggiori chiarimenti o per una eventuale iscrizione a
venirci a trovare, da lunedì al venerdì presso la sede operativa al
Molo Sammuzzo - Porto di Palermo, o telefonare al 338.3756051.
cordiali saluti
lo staff del C.E.DI FO.P. |