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Tempo di esami per gli allievi del CEDIFOP,
si conclude il primo corso OTS del 2007
Arriva giugno e anche per gli allievi del Cedifop è tempo di esami. I venti
aspiranti OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), che tra febbraio e maggio hanno
frequentato il corso tenuto dal centro di formazione diretto da Manos
Kouvakis, il 7, l’8 e il 9 giugno saranno infatti impegnati nelle prove
finali davanti a una commissione che valuterà quanto appreso durante tre
mesi di duro lavoro.
Alla fine del corso, articolato su lezioni per un totale di 480 ore,
suddivise in 228 di pratica, 198 di teoria e 54 di stage, gli allievi
provenienti non solo dalla Sicilia, ma anche da Lombardia, Calabria,
Campania e Sardegna, conseguiranno la qualifica di Operatore Tecnico
Subacqueo e un attestato, valido per l’iscrizione al Registro Sommozzatori
delle Capitanerie di Porto. Il secondo corso del 2007 per diventare OTS
inizierà il 18 settembre e terminerà il 21 dicembre.
di Salvatore D'Anna
dall'Avisatore Marittimo della Sicilia
del 01/06/2007
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Tutto pronto per il corso 02/PA/2007
Tutto pronto all'avvio del secondo corso del 2007 per diventare O.T.S., con
inizio il 18 settembre - terminerà il 21 dicembre. Fra gli iscritti allievi
provenienti dall' ABRUZZO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LAZIO, LOMBARDIA,
SARDEGNA, VENETO e naturalmente dalla SICILIA, ai quali diamo il benvenuto. Sono
inoltre aperte le iscrizioni ai corsi del 2008 per diventare OTS. Come
sempre i corsi si svolgeranno nel periodo febbraio/maggio 2008 e
settembre/dicembre 2008. Ogni corso è riservato a 20 allievi, la
prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento posti. Il regolamento si
può leggere sul seguente link:
http://www.cedifop.it/corsi-2005/regolamento.htm
altre info...
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Concetto e limiti del “Sommozzatore in servizio locale” D.M. 13.01.1979
Il DM 13.Gennaio.1979
dell’allora Ministro della Marina Mercantile istituì la figura del
“sommozzatore in servizio locale” per affiancarla, differenziandola
adeguatamente, alla figura del “palombaro in servizio locale” già istituita
dal Codice della Navigazione (articoli 114 e 116) approvato con Regio
Decreto n. 327 del 30.03.1942 e dal relativo regolamento di esecuzione
(articoli 204 e seguenti) approvato con DPR n. 328 del 15.02.1952. Il
Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione Marittima
all’articolo 204 specifica la attività dei palombari in servzio locale e le
caratteristiche delle imbarcazioni di appoggio e delle attrezzature di
supporto (ad esempio pompe e compressori), che devono avere certificazione
RINA. All’articolo 205 viene istituito e specificato il registro dei
palombari in servizio locale e vengono definiti i requisiti per l’iscrizione
allo stesso. In particolare, al punto 6 del primo comma, viene posto come
ultimo requisito: “avere effettuato un anno di navigazione in servizio di
coperta o avere prestato per lo stesso periodo, servizio nella Marina
Militare in qualità di palombaro”.
Se ne desume che ancora
oggi chi è dotato di libretto di navigazione e può documentare un anno di
imbarco in servizio di coperta, magari a bordo di un peschereccio o di un
mezzo navale minore, può richiedere e ottenere l’iscrizione al registro dei
palombari in servizio locale pur non possedendo alcuna attestazione o
certificazione di formazione professionale specifica. E’ chiaramente una
situazione di carenza legislativa e normativa generata da una vacatio legis
che, all’epoca, mirava a consentire la formazione e l’inserimento
professionale come palombaro a quanti, pur non provenendo dalla Marina
Militare, avevano seguito un effettivo e adeguato processo pratico di
addestramento al seguito di qualche palombaro esperto, unica via in assenza
di scuole riconosciute per palombari civili o commerciali.
La figura del
“sommozzatore in servizio locale” istituita e definita dal DM 13 Gennaio
1979, integrato dal DM 31 Marzo 1981 e modificato con DM 02 Febbraio 1982,
appare invece subito vincolata dal presupposto di una certificazione che ne
attesti la formazione specifica attuata secondo le modalità previste
dall’art. 05 della legge n. 845 del 21 Dicembre 1978 e dalle relative leggi
regionali di attuazione. La integrazione del DM 31 Marzo 1981 e la modifica
del DM 02 Febbraio 1982 risultano introdotte allo scopo di contemperare i
requisiti formativi e certificativi di questa figura con il quadro
internazionale e comunitario (q.v. art 48, § 2 del trattato CEE e art. 1, §
2 del Regolamento CEE / 16, 12 / 1968), rendendo anche accessibile
l’iscrizione ai cittadini di stati comunitari dotati di una certificazione
di formazione professionale del paese di origine.
Poiché i porti hanno
acque normalmente di batimetria limitata e contenuta e comunque ben
inferiore alla profondità di demarcazione tra basso (bf < 50 m.) e alto (af
> 50 m.) fondale è intuitivo e implicito che per la iscrizione al registro
risulta sufficiente una qualifica formativa professionale di sommozzatore (OSS)
o di operatore subacqueo (OTS.bf) di basso fondale rispettivamente abilitato
a immergersi con sistemi ad aria compressa fra 0 e 30 metri o fra 0 e 50
metri di profondità.
Tipicamente, inoltre, il
tipo di attività espletata dal “sommozzatore in servizio locale” e per la
quale è richiesta la coesistenza di certificazione adeguata e di competenze
specifiche, è una attività configurabile come attività subacquea costiera (inshore
diving), ben diversa dalla attività subacquea industriale in altura
(offshore diving), tanto per le profondità raggiunte quanto per il quadro
meteomarino e ambientale (mezzi navali di appoggio, attrezzature, tecniche
di intervento) nel quale si deve operare.
Aggiuntivamente si deve
oggi considerare che le qualifiche e le certificazioni professionali e
industriali IDSA e di altre organizzazioni internazionali (e.g. AODC, ADC
international, IMCA) non accettano la equivalenza degli attestati di
formazione subacquea militare (giudicati invece sufficienti e validi per la
iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale, DM 13.01.1979)
per i quali impongono una formazione integrativa e aggiuntiva che comprenda
gli argomenti e gli aspetti tipici e caratteristici dell’intervento
industriale in altura.
Giulio MELEGARI
Presidente IDSA
(International Diving Schools Association)
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Parlano di noi: CEDIFOP e le riviste per subacquei
Rivista DEEP - numero
51, maggio/giugno 2007, quattro pagine con notizie ed interviste sulle
attività del CEDIFOP. Si può scaricare in formato .pdf.
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Rivista SVBAQVA - anno
III - numero 24 - giugno 2007, in tutte le edicole, con l'articolo "Una
legge per la subacquea professionale". Scarica l'articolo in formato .jpg.
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