Negli ultimi tempi,
ci sono giunte diverse domande, sui possibili impedimenti, da un punto di
vista medico/sanitario, all'iscrizione nel Registro Sommozzatori presso
Capitaneria di Porto, domande come la seguente: "Ho 28 anni e vorrei
prendere il brevetto OTS e quindi vorrei delle informazioni per quanto
concerne la visita oculistica quante diottrie bisogna avere" .
Nell'affrontare una risposta che sia la piu generale possibile, per
inquadrare le varie problematiche, ritengo opportuno sottolineare alcuni
principi basilari.
Prima di tutto l'OTS, non è un brevetto ma un ATTESTATO di Qualifica
Professionale, che può essere rilasciato da enti di formazione
professionale, abilitati a svolgere questa tipologia di corsi e
accreditati dalle regioni di appartenenza.
Insieme con l'attestato di qualifica professionale di OTS, l'ente di
formazione gestore di questa tipologia di percorso formativo, deve
rilasciare anche un Brevetto di "Sommozzatore Professionista", che va
considerato come allegato all'attestato di qualifica professionale,
secondo l'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale del 1979 che ha
istituito il Registro Sommozzatori in servizio locale presso le
capitaneria di porto (esiste un "brevetto" di "sommozzatore sportivo", ma
non è valido per l'iscrizione alla Capitaneria di Porto).
Iscrizioni senza questi due requisiti fondamentali, che garantiscono la
professionalità del percorso formativo, se erroneamente accettati,
dovrebbero essere revocati dalla Capitaneria stessa, visto che la legge
attualmente in vigore, D.M. 13 gennaio 1979, in Gazz. Uff., 16 febbraio,
n. 47 Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale,
recita cosi: "... aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione
professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o
perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o
presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali,
legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni...".
In assenza di questi requisiti, le iscrizioni, oltre ad essere incomplete,
possono essere causa di inadeguata applicazione delle condizioni di
sicurezza, favorendo chi vorrebbe operare da OTS, senza una preparazione
di base, derivante da un percorso formativo adeguato, visto che a volte -
fatto dovuto a una mancanza legislativa nel settore della formazione -
enti senza l'esperienza necessaria nel settore della subacquea
industriale, nella docenza e principalmente nelle attrezzature utilizzate,
propongono corsi similari dando una formazione tipica della subacquea
sportiva/ricreativa e non industriale, non garantendo cosi un percorso
formativo che tutela l'allievo sui minimi di sicurezza previsti dalle
associazioni internazionali di categoria IDSA (International Diving
Schools Association), IMCA (International Marine Contractors Association)
, AODC (Association of Diving Contractors).
Insegnare ad operare in sicurezza, nella subacquea industriale, dovrebbe
essere una priorità nei percorsi formativi proposti, e ciascuna Regione
dovrebbe aumentare i controlli di qualità sugli Enti che programmano la
realizzazione di questi corsi, tenendo presente che chi si occupa della
subacquea industriale usa attrezzature e tecniche completamente diverse da
quelli della subacquea sportiva.
Ma qui, oltre che alla mancanza legislativa a livello nazionale, ci si
trova ad affrontare anche una scadente politica applicata dalle regioni (e
non solo dalla Regione Siciliana) nel valutare la qualità contenutistica
dei progetti di formazione. Una mancanza di regole che stabiliscano
livelli di qualità accettabili, da parte delle scuole che vogliono
inserire nei loro programmi formativi anche la qualifica di OTS, fa si che
spesso l’allievo che segue un percorso formativo presso tali Enti - che
poco o niente hanno a che fare con questa difficile specializzazione - si
trova alla fine di un percorso lungo, senza la formazione adeguata per
affrontare la realtà di cantiere, mettendo a rischio sia la propria
incolumità, sia quella di chi opera con lui (uno degli ultimi incidenti
mortali - anno 2005, lavori sulla condotta idrica dell’acquedotto di Capri
- che ha coinvolto una ditta italiana è stato provocato dalla inadeguata
preparazione professionale del supervisore dell'immersione ed a nulla sono
valse le specifiche e le attrezzature messe a disposizione dall'azienda -
vedi anche: atto Camera - Interrogazione a risposta scritta 4/06176,
Seduta di annuncio: 272 del 23/01/2008: ...omissis... in un momento in cui
l’Italia vive l’emergenza delle morti sul lavoro su cui anche il Capo
dello Stato è più volte intervenuto si comprende bene quale disagio
quotidiano vivono questi cittadini tenendo conto che la legge n. 123 del 3
agosto 2007 consente l’adozione di un decreto collegato che può colmare le
gravi carenze in termini di sicurezza sul lavoro e che può dare dignità ai
lavoratori subacquei italiani, i quali, oggi, a causa della distrazione
del legislatore verso questi problemi sono considerati molto negativamente
a livello internazionale...omissis... ).
Fa eccezione la Regione Emilia Romagna, che ha preso provvedimenti, con
delibera della giunta Regionale, in data 07/03/07, e ha inquadrato la
qualifica professionale di OTS, secondo i canoni internazionali, limitando
chi proponeva tali percorsi formativi senza l’adeguato supporto di
attrezzature, docenze qualificate e collegamenti con le ditte che operano
nel settore.
Certamente in questi casi, seguendo un percorso formativo diverso da
quello che ricade nel settore industria (l'OTS rientra nella categoria dei
lavoratori metalmeccanici), con percorsi formativi tipo: archeologo
subacqueo, guida subacquea, operatore subacqueo per parchi e riserve
marine, ecc, l'Ente di formazione, che non ha titoli specifici nel settore
della subacquea industriale, può rilasciare un attestato, valido come
titolo di studio, ma che non può essere accompagnato da un brevetto di
"sommozzatore professionista", e quindi l'attestato è inadatto alla
richiesta d'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di
Porto.
Bisogna sottolineare che per il solo taglio subacqueo, tipologia di lavoro
a cui è abilitato un OTS, si sono registrati, sui cantieri di lavoro,
negli ultimi anni, 39 incidenti mortali - dichiarazioni del presidente
dell'IDSA G. Melegari - vedi video: G.Melegari - dinamica di incidenti
subacquei :
http://www.cedifop.it/video/video_23.htm ).
Ritornando alle modalità d'iscrizione al Registro Sommozzatori dal punto
di vista sanitario, nello stesso articolo 3, al comma 3 del Decreto
ministeriale 1979, per quanto riguarda la parte sanitaria, cita cosi nei
requisiti:
"Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti
requisiti:... omissis... sana e robusta costituzione fisica, esente da
difetti dell'apparato cardio-vascolatore e otorinolaringoiatrico nonché da
alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di
porto o - in sua assenza - da un medico designato dal capo del
compartimento, che si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata
al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti
dediti all'alcool;"
I requisiti fisici e gli esami medici sono stabiliti in 4 pagine
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)
n. 47 del 16/02/1979, pag. 1941-1942-1943 e 1944.
Inoltre, "la persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione
per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo almeno annuale
da parte del medico di porto."
Da queste pagine ogni Capitaneria di Porto ha estrapolato un elenco di
visite mediche da esibire insieme all'attestato di OTS e al brevetto di
sommozzatore professionista all'atto dell'iscrizione. E' possibile,
quindi, che l'elenco delle visite mediche richieste differiscano
leggermente da capitaneria a capitaneria.
Ad esempio, l'elenco delle visite mediche per l'iscrizione presso la
Capitaneria di Porto di Palermo è il seguente:
Test psicofisico attitudinale tra cui esame”prove in camera iperbarica”
(con prove a 50 metri); Esame spirometrico con esecuzione di curva
flusso-volume; Visita o.r.l. + esame audiometrico-impedanzometrico +
Studio del nv registrato spontaneo e provocato; RX torace-2proiezioni(A/P
e L/L); Visita cardiologia con ECG da sforzo al cicloergometro o al
tappeto rotante; visita neurologica (E.E.G. necessario per la prima
iscrizione); esami di laboratorio: azotemia,glicemia, ves, indice di katz,
emocromo completo, creatininemia, tempo di quick(attivita’ patrombinica)
ptt; esame urine completo - (gruppo sanguigno Prima iscrizione); visita
oculistica + F.O..
Non esiste quindi un limite sulle diottrie previsto per legge, anche se il
parere del medico di porto, in casi molto particolari, può essere
vincolante.