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          Per 
          diventare socio di "CEDIFOP – VOLONTARI DEL MARE – O.N.L.U.S."
          fare riferimento ai seguenti articoli dello Statuto 
          dell’Associazione: 
            
            
          
          Art. 1 – Omissis 
          … 
          
          Art. 2 – Omissis 
          … 
          
          Art. 3 – Omissis 
          … 
          
          Art. 4 – Omissis 
          … 
          
          Art. 5 – Omissis 
          … 
          
            
          
            
          
          Art. 6 - 
          Criteri di ammissione ed esclusione degli associati 
            
          
          Possono essere ammessi a far parte del “CEDIFOP – VOLONTARI 
          DEL MARE - O.N.L.U.S.”  le persone fisiche che siano in possesso dei 
          seguenti requisiti: 
          
            
          
          ·        
          
          essere cittadino dell’Unione Europea o, se cittadino extracomunitario, 
          essere titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità 
          Competenti con l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa nel 
          territorio italiano; 
          
          ·        
          aver 
          compiuto 18 anni; 
          ·       
          aver mantenuto buona condotta morale e civile: non 
          essere stati definitivamente condannati per un delitto contro la 
          sicurezza della navigazione, contro l’ambiente marino e terrestre, per 
          attività che prevedono l’interdizione dai pubblici uffici. 
          
            
          
          La qualità di associato si perde per:  
          
            
          
          ·        
          
          mancato versamento della quota sociale (morosità), con relativa 
          decadenza dalla qualità di associato; 
          
          ·        
          
          volontarie dimissioni, formulate per iscritto; 
          
          ·        
          
          condanna definitiva che comporti l’interdizione dai pubblici uffici; 
          
          ·        
          
          espulsione da una delle Sezioni Territoriali facenti parte 
          dell’Associazione; 
          
          ·        
          
          inosservanza dei propri doveri; 
          
          ·        
          per 
          indegnità, qualora l’associato abbia tenuto comportamenti e messo in 
          opera fatti lesivi dell’immagine dell’Associazione o abbia procurato 
          alla stessa intenzionalmente danni morali o materiali, o abbia 
          comunque tenuto comportamenti contrari alle disposizioni dello Statuto 
          ed ai fini sociali.  
          
                Il Consiglio 
          Direttivo Nazionale può, con propria delibera, applicare la 
          sospensione cautelativa dalla qualità di socio volontario per chi è 
          indagato per reati contro le persone, il patrimonio, l’ambiente, lo 
          Stato. 
          
          L’espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale a 
          maggioranza, con efficacia immediata e comunicata dallo stesso 
          all’interessato.   
          
          Contro tale delibera l’associato espulso può appellarsi 
          all’Assemblea, solo con i 2/3 di voti favorevoli può essere 
          riammesso.  
          
          Altri provvedimenti disciplinari a carattere transitorio 
          saranno decisi dal Consiglio Direttivo.  
          
          La riammissione può essere disposta qualora cessino le 
          cause che hanno provocato la perdita della qualità di socio, su 
          delibera del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per 
          l’espulsione. 
          
          Sulle richieste di iscrizione nelle liste dei volontari 
          delle singole Sezioni Territoriali decidono i rispettivi Consigli 
          Direttivi delle stesse, valutando la moralità del candidato. 
           
          
          Al volontario regolarmente iscritto all’Associazione, 
          l’organizzazione rimborserà le spese sostenute per le attività 
          prestate, entro i limiti stabiliti dall’Organo amministrativo della 
          Sezione Territoriale. 
          
          Il Volontario deve essere assicurato contro gli infortuni, 
          le malattie e i danni causati a terzi nell’esercizio della sua 
          attività. 
          
          Con l’iscrizione il Volontario acquista ed accetta il 
          complesso dei diritti e degli obblighi previsti dal Regolamento: 
          improntare la propria opera alla massima serietà, prudenza e 
          osservanza di tutte le norme di Statuto, di Regolamento e delle 
          disposizioni legislative vigenti; attenersi alle disposizioni ricevute 
          per qualsiasi operazione; seguire gli insegnamenti ed i consigli 
          durante la formazione, gli addestramenti e le esercitazioni; 
          aggiornare costantemente la propria preparazione; mantenere il massimo 
          riserbo su quanto fatto e/o visto durante l’assolvimento del proprio 
          compito, specie quando si raccolgono testimonianze o altro materiale 
          probatorio su sinistri e/o incidenti; astenersi sempre dall’avanzare 
          ipotesi sulle eventuali cause dei sinistri e sulle eventuali 
          responsabilità; evitare qualsiasi forma di protagonismo e di 
          enfatizzazione del proprio operato; assistere e confortare i familiari 
          delle vittime, anche con concrete manifestazioni di solidarietà; 
          rifiutare con fermezza e gentilezza qualsiasi offerta di compenso per 
          l’opera prestata; rimanere a disposizione fino a quando l’evento non 
          si è concluso. 
          
          Oltre ai diritti previsti dalla legislazione vigente, il 
          Volontario ha il diritto di: partecipare ai corsi di addestramento 
          promossi dalla propria Sezione, purché in possesso dei requisiti 
          fisici e sanitari necessari; esercitare il diritto di voto; accedere a 
          tutte le cariche elettive purché in possesso dei requisiti richiesti 
          per ciascuna carica; partecipare alle riunioni, incontri, convegni, 
          seminari e altre manifestazioni; partecipare attivamente ai dibattiti 
          dando il proprio contributo derivato dalla propria esperienza 
          personale e professionalità. 
          
          In caso di trasferimento di residenza, o per motivi 
          personali e/o di lavoro, il Volontario che lo richieda sarà inserito 
          nella Sezione Territoriale della nuova sede. 
          
          Tutti i Volontari possono portare un distintivo, conforme 
          al modello depositato in Sede Nazionale, e fornito contro rimborso del 
          costo. L’uso del distintivo è obbligatorio sul vestiario civile in 
          caso di partecipazione all’attività sociale. 
                Art. 7 – Omissis … 
          
          Art. 8 - 
          Struttura dell’Associazione  
          
          La “CEDIFOP – VOLONTARI DEL MARE - O.N.L.U.S.” opera 
          attraverso gli organi Centrali con compiti dispositivi, organizzativi 
          e di coordinamento sul territorio nazionale.  
          
          L’attività si svolge attraverso le Sezioni Territoriali, 
          che potranno costituirsi su richiesta di almeno 10 associati; 
          la  Circoscrizione Territoriale delle singole Sezioni Territoriali sarà deliberata dal Consiglio 
          Direttivo Nazionale.  
          
          Ciascuna Sezione opererà nel rispetto delle norme del 
          presente Statuto, delle norme del Regolamento interno,  in base alle 
          direttive emanate dalla Sede Centrale, cui dovrà attenersi con 
          riferimento ad ogni aspetto della vita sociale.   
          
          Ciascuna Sezione è dotata di Organi sociali, così come 
          previsto dagli artt. 27 e seguenti di questo Statuto.   
          
          Tutte le Sezioni opereranno autonomamente dal punto di 
          vista tecnico-operativo, amministrativo e finanziario, nel rispetto 
          del comma 1 del presente articolo, e potranno collegarsi a Sezioni già 
          esistenti con riferimento all’organizzazione amministrativo-contabile. 
                Artt. 9 - 23 – Omissis 
          
          Art. 24 - 
          Organizzazione delle Sezioni 
            
          
          L’attività della “CEDIFOP – VOLONTARI DEL MARE - 
          O.N.L.U.S.”. si sviluppa, a livello periferico, attraverso le Sezioni 
          Territoriali. Il Consiglio Direttivo autorizza, in ogni luogo ove 
          possa esplicarsi l’azione sociale, l’apertura di Sezioni con 
          competenza territoriale deliberata dallo stesso Consiglio secondo 
          quanto disposto dall’art. 8 del presente Statuto. Possono far parte 
          della Sezione gli associati residenti nelle circoscrizioni di 
          competenza. Le Sezioni costituiscono i centri propulsori dell’attività 
          sociale, con la massima facoltà di iniziative atte a conseguire gli 
          scopi istituzionali, curando che vengano al massimo valorizzate le 
          risorse esistenti nel territorio. Le Sezioni Territoriali operano 
          autonomamente, dal punto di vista tecnico-operativo amministrativo e 
          finanziario, in osservanza delle norme del presente Statuto (che 
          riconoscono e fanno proprio), del Regolamento vigente ed in 
          ottemperanza alle direttive emanate dal Consiglio Direttivo nazionale. 
            
          
          Ciascuna Sezione potrà tuttavia collegarsi, con particolare 
          riferimento agli aspetti amministrativo-finanziari, con altra Sezione 
          già operante nella propria Regione ed esserne rappresentata, delegando 
          ad essa i rapporti con enti pubblici e privati del loro territorio.   
          
          Su autorizzazione del Consiglio Direttivo nazionale le 
          Sezioni possono organizzare e effettuare corsi per:  Sommozzatore di 
          Protezione Civile,  Subacqueo (vari livelli, adottando didattica PADI 
          o di altre scuole similari riconosciute in ambito internazionale), 
          Bagnino di Salvataggio, corsi base di Pronto Soccorso, corsi base per 
          il volontariato di protezione civile e tutti quei corsi utili 
          all’attuazione e svolgimento degli scopi sociali dell’Associazione, in 
          nome e per conto dell’Associazione “CEDIFOP – VOLONTARI DEL MARE – 
          O.N.L.U.S.”  
          
            
          
            
          
          Art. 25 - 
          Risorse economiche  
          
          Le Sezioni Territoriali traggono le risorse economiche ed i 
          mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività da:   
          
          ·        
          quote 
          sociali versate dai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 
          7 del presente Statuto; 
          
          ·        
          
          corrispettivi specifici degli associati; 
          
          ·        
          
          contributi di privati, dello Stato, di istituzioni pubbliche locali; 
          
          ·        
          
          donazioni e lasciti testamentari; 
          
          ·        
          
          contributi della Sede Centrale; 
          
          ·        
          
          eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive 
          marginali.  
          
          Le Sezioni possono adottare iniziative per il reperimento 
          di entrate straordinarie e stipulare convenzioni con enti pubblici e/o 
          privati in ambito locale.  
          
          Qualsiasi utile derivante dall’attività sociale deve essere 
          reinvestito in attività istituzionali.  
          
          In caso di scioglimento il patrimonio della Sezione verrà 
          destinato ad altre strutture del “CEDIFOP – VOLONTARI DEL MARE - 
          O.N.L.U.S.”  operanti nella stessa Regione.  
          
          Le quote associative saranno versate dagli associati 
          direttamente alle Sezioni di appartenenza.  
          
          Non potranno essere costituite Sezioni con meno di dieci 
          associati. 
          
            
          
            
          
           Art. 26 - Organi sociali  
          
          Sono organi delle Sezioni Territoriali:  
          
          ·        
          
          l’Assemblea generale di Sezione; 
          
          ·        
          il 
          Consiglio Direttivo di Sezione, composto di tre membri per le Sezioni 
          aventi fino a dieci associati e di cinque membri per le Sezioni aventi 
          un maggior numero di associati; 
          
          ·        
          il 
          Direttore di Sezione; 
          
          ·        
          i 
          Revisori dei Conti, nel numero di tre.  
          
          La durata delle cariche sociali è quadriennale. Le cariche 
          sociali sono elettive e gratuite; ciascun componente è rieleggibile. 
          
            
          
            
          
           Art. 27 - 
          Assemblee di Sezione  
          
          Le Assemblee di Sezione possono essere ordinarie e 
          straordinarie e ne fanno parte tutti gli associati della Sezione in 
          regola col pagamento delle quote sociali.  
          
          Le Assemblee di Sezione sono presiedute dal Direttore 
          Provinciale; possono presenziarvi i membri del Consiglio Direttivo 
          nazionale. Sono convocate dal Direttore di Sezione con lettera 
          semplice agli Associati contenente l’indicazione del luogo, l’ora 
          della convocazione e l’Ordine del Giorno, copia della lettera di 
          convocazione dovrà essere affissa nei locali della Sezione e trasmessa 
          alla sede centrale dell’Associazione. 
          
          All’inizio di ogni Assemblea viene nominato un Segretario 
          e, per l’elezione delle cariche sociali, due scrutatori.  
          
          Tutte le adunanze sono valide alla prima convocazione 
          qualunque sia il numero dei presenti; l’Assemblea non potrà occuparsi 
          però che degli argomenti già inseriti all’Ordine del Giorno.  
          
          Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei 
          votanti.  
          
          L’Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Direttore 
          di Sezione entro il mese di marzo per l’approvazione del Rendiconto 
          dell’anno sociale concluso e del Bilancio Preventivo per l’anno in 
          corso, nonché per la discussione di ogni punto inserito nell’Ordine 
          del Giorno. Rendiconto e Bilancio saranno comprensivi di tutti i 
          movimenti finanziari discendenti dalla gestione sociale della Sezione 
          nonché di quelle eventualmente ad essa collegate. Alla scadenza del 
          mandato quadriennale, l’Assemblea elegge altresì gli organi sociali 
          delle Sezioni. L’Assemblea elegge annualmente i Delegati di Sezione 
          che la rappresenteranno in seno alle Assemblee nazionali. Ciascuna 
          Sezione Territoriale ha diritto ad esprimere un delegato. Le Sezioni 
          Territoriali esprimeranno più Delegati in ragione di un delegato ogni 
          20 iscritti oltre il numero minimo di 10 associati: (I° delegato 10 
          associati; II° delegato 30 associati; III° delegato 50 associati; 
          ecc..) 
          
          La possibilità di deleghe è disciplinata dall’art. 10 del 
          presente Statuto.  
          
          Tutte le votazioni vengono fatte a scrutinio segreto.  
          
          L’Assemblea straordinaria è convocata dal Direttore di 
          Sezione quando il Consiglio Direttivo nazionale o quello di Sezione lo 
          ritengano opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno 
          un terzo degli associati iscritti.  
          
          I compiti delle Assemblee di Sezione sono stabiliti 
          dall’art. 11 del presente Statuto, ove applicabili. 
          
            
          
            
          
          Art. 28 - 
          Compiti del Consiglio Direttivo di Sezione  
          
          Il Consiglio Direttivo di Sezione svolge, con riferimento 
          al territorio di competenza, i compiti di cui ai punti a), b), d), g), 
          l) dell’art. 13 del presente Statuto.  
          
          Il Consiglio Direttivo di Sezione è convocato possibilmente 
          una volta ogni trimestre e, straordinariamente, tutte le volte che il 
          Direttore di Sezione lo ritenga opportuno.  
          
          La convocazione viene fatta con le modalità di cui al 
          precedente articolo. 
          
          Le sedute sono valide solo con l’intervento della 
          maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono adottate a 
          maggioranza dei voti.  
          
          Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:  
          
          ·        
          Il 
          Direttore di Sezione, che lo presiede; 
          
          ·        
          Il 
          Cassiere; 
          
          ·        
          Il 
          Segretario di Sezione.  
          
          Il Consiglio provvede annualmente, entro il quindici marzo, 
          alla compilazione del Rendiconto economico-finanziario e del Bilancio 
          preventivo per l’anno in corso con relativa Relazione illustrativa da 
          sottoporre all’approvazione della Assemblea ordinaria. Il Bilancio 
          della Sezione dovrà tendere al pareggio gestionale. Eventuali 
          disavanzi, se non autorizzati dal Consiglio Direttivo nazionale, 
          saranno a carico della Sezione.  
          
          I compiti del Cassiere e del Segretario di Sezione sono 
          definiti, tenendo conto dei limiti di competenza territoriale, in base 
          agli artt. 20 e 21 del presente Statuto. 
          
            
          
            
          
           Artt. 9 - 33 – Omissis |