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il codice di navigazione
04-01-15

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.  

Il vecchio Codice della Navigazione
versione vigente fino al 15 Settembre2005


 

Regolamento per l'esecuzione del codice (Navigazione marittima)

Disposizioni preliminari

PARTE PRIMA - Della navigazione Marittima ed Interna

LIBRO PRIMO Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

TITOLO I - Degli organi amministrativi della navigazione

TITOLO II - Dei beni pubblici destinati alla navigazione

TITOLO III - Dell'attività amministrativa, della polizia e   dei servizi nei porti.

TITOLO IV - Del personale della navigazione 

TITOLO V - Del regime amministrativo delle navi 

TITOLO VI - Della polizia della navigazione 

TITOLO VII - Degli atti di stato civile in corso di   navigazione marittima 

TITOLO VIII - Disposizioni speciali

LIBRO SECONDO - Della proprietà e dell'armamento della nave

TITOLO I - Della costruzione della nave 

TITOLO II - Della proprietà della nave 

TITOLO III - Dell'impresa di navigazione 

TITOLO IV - Del contratto di arruolamento

LIBRO TERZO -  Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione

TITOLO I - Dei contratti di utilizzazione della nave 

TITOLO II - Delle contribuzioni alle avarie comuni 

TITOLO III - Della responsabilità di urto di navi

TITOLO IV - Dell'assistenza e salvataggio, del recupero e del ritrovamento dei relitti

TITOLO V - Delle assicurazioni 

TITOLO III - Dei privilegi e dell'ipoteca

LIBRO QUARTO - Disposizioni processuali

TITOLO I - Dell'istruzione preventiva 

TITOLO II - Delle cause marittime 

TITOLO III - Della liquidazione delle avarie comuni

TITOLO IV - Dell'attuazione della limitazione del debito  di armatore

TITOLO V - Dell'esecuzione forzata e delle misure cautelari

 

PARTE SECONDA - Della navigazione Marittima ed Interna

(OMISSIS)

PARTE TERZA - Disposizioni Penali e Disciplinari

LIBRO PRIMO  Disposizioni penali

 

TITOLO I - Disposizioni generali 

TITOLO II - Dei delitti in particolare 

TITOLO III - Delle contravvenzioni in particolare 

TITOLO IV - Disposizioni processuali 

LIBRO SECONDO

Disposizioni disciplinari

(OMISSIS)

 

CODICE DI NAVIGAZIONE


 

   .   Regolamento per l'esecuzione del codice (Navigazione marittima)

.Disposizioni preliminari 

Art. 1 - Fonti del diritto della navigazione

1. In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.

2. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.

Art. 2 - Mare territoriale

1. Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell' apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

2. E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell' estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione su misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

3. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali

Art. 3 - Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato

E' soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della Repubblica ed il relativo mare territoriale.

Art. 4 - Navi e aereomobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato

Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano. 

Art. 5 - Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione

1. Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull' applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l' atto è compiuto o il fatto è avvenuto.

2. La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l' aeromobile appartiene. 

Art. 6 - Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili

La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonché le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile 

Art. 7 - Legge regolatrice della responsabilità dell' armatore e dell'esercente

1. La responsabilità dell' armatore della nave e dell' esercente dell' aeromobile per atti o fatti dell' equipaggio è regolata dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile.

La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilità dell' armatore o dell' esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente assunte.

 Art. 8 - Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante

I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell' aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile. 

Art. 9 - Legge regolatrice del contratto di lavoro

I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile, salva, se la nave o l' aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti. 

Art. 10 - Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e aeromobili

I contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile, salva la diversa volontà delle parti. 

Art. 11 - Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni

La contribuzione alle avarie comuni è regolata dalla legge nazionale della nave dell' aeromobile. 

Art. 12 - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili

Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli aeromobili, se è comune; altrimenti dalla legge italiana. 

Art. 13 - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero

1. Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.

2. La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l' armatore o l' esercente e l' equipaggio. 

Art. 14 - Competenza giurisdizionale

Oltre che nei casi previsti dall' articolo 4 del codice di procedura civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato possono proporsi avanti i giudici della Repubblica, se la nave o l' aeromobile che ha cagionato l' urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nella Repubblica.

PARTE PRIMA Della navigazione Marittima ed Interna 

LIBRO PRIMO : Dell'ordinamento amministrativo della navigazione 

TITOLO I - Degli organi amministrativi della navigazione 

 Parte prima : Della navigazione marittima e interna

Libro primo : Dell' ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo I :Degli organi amministrativi della navigazione

Capo I :Dell' amministrazione della navigazione marittima

Art. 15 - Ministro competente

L' amministrazione della marina mercantile è retta dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 16 - Circoscrizioni del litorale della Repubblica

1. Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

2. Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell' ambito del compartimento in cui ha sede l' ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell' ambito del circondario in cui ha sede l' ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

3. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l' ufficio del compartimento né l' ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall' ufficio circondariale.

4. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell' approdo in cui hanno sede.

 

Art. 17 - Attribuzioni degli uffici locali.

1. Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

2. Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano nell' ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorità.

Art. 18 - Personale dell' amministrazione marittima

1. Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.

2. Ove se ne riconosca l' opportunità, l' esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti ed approdi di minore importanza, a persone estranee a detto corpo.

Art. 19 - Enti portuali

Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge.

Art. 20 - Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all' estero

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all' estero è esercitata dalle autorità consolari. 

Art. 21 - Ministro competente

L' amministrazione della navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne è retta dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 22 - Ispettorati compartimentali

1. Agli effetti dell' ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio della Repubblica è diviso in zone.

2. A ciascuna zona è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione<1>.

Art. 23 - Uffici di porto

1. Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti<1>.

2. L' ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

3. Il capo dell' ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede.

4. Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall' ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell' ispettorato di porto, conferitegli dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 24 - Navigazione promiscua

1. Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.

2. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna. 

Art. 25 - Attribuzioni dell' autorità comunale

Nelle località ove non hanno sede uffici di porto l' esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna può essere conferito a norma del regolamento dal ministro dei trasporti e della navigazione all' autorità comunale.

Art. 26 - Navi e galleggianti addetti al servizio urbano

1. Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime.

2. I conflitti di competenza fra l' autorità marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 27 - Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all' estero

La vigilanza sulla navigazione e sul trafficio nazionale all' estero è esercitata dalle autorità consolari.

 TITOLO II - Dei beni pubblici destinati alla navigazione

Capo I - Del demanio marittimo

Art. 28 - Beni del demanio marittimo

 

Fanno parte del demanio marittimo:

a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell' anno comunicano liberamente col mare;

c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Art. 29 - Pertinenze del demanio marittimo

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso. 

Art. 30 - Uso del demanio marittimo

L' amministrazione dei trasporti e della navigazione regola l' uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia. 

Art. 31 - Limiti del demanio marittimo

Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati.

Art. 32 - Delimitazione di zone del demanio marittimo

1. Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

2. Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l' intendente di finanza, con provvedimento definitivo.

3. In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell' accordo intervenuto.

4. Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro dei trasporti e della navigazione, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo.

5. In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello per le finanze.

6. Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per le finanze.

Art. 33 - Ampliamento del demanio marittimo

1. Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell' articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l' espropriazione è fatta con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il ministro per le finanze.

2. Il decreto costituisce titolo per l' immediata occupazione del bene da espropriare. 

Art. 34 - Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici

Con provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione, su richiesta dell' amminitrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.

Art. 35 - Esclusione di zone dal demanio marittimo

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze. 

Art. 36 - Concessione di beni demaniali

1. L' amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l' occupazione e l' uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

2. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro dei trasporti e della navigazione. Le concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo. 

Art. 37 - Concorso di più domande di concessione

1. Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell' amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

2. Al fine della tutela dell' ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. A' altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata. 

Art. 38 - Anticipata occupazione di zone demaniali

1. Qualora ne riconosca l' urgenza, l' autorità marittima può, su richiesta dell' interessato, consentire, previa cauzione, l' immediata occupazione e l' uso di beni del demanio marittimo, nonché l' esecuzione dei lavori all' uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell' atto di concessione.

2. Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato. 

Art. 39 - Misura del canone

1. La misura del canone è determinata dall' atto di concessione.

2. Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni. 

Art. 40 - Riduzione del canone

Qualora l' utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un' adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell' articolo 44. 

Art. 41 - Costituzione d' ipoteca

Il concessionario può, previa autorizzazione dell' autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali. 

Art. 43 - Domande incompatibili

Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due commi dell' articolo precedente. 

Art. 44 - Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione

1. In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all' autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

2. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l' utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

3. Se l' utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue. 

Art. 45 - Modifica o estinzione per cause naturali

1. Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l' utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone.

2. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l' ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue. 

Art. 45 bis - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell' autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell' ambito della concessione. 

Art. 46 - Subingresso nella concessione

1. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell' autorità concedente.

2. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l' acquirente o l' aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l' autorizzazione dell' autorità concedente.

3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la confema entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all' idoneità tecnica od economica degli eredi, l' amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca. 

Art. 47 - Decadenza dalla concessione

1. L' amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell' atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell' atto di concessione, o per cattivo uso;

c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall' atto di concessione;

e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

2. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l' amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

3. Prima di dichiarare la decadenza, l' amministrazione fissa un termine entro il quale l' interessato può presentare le sue deduzioni.

4. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute. 

Art. 48 - Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza

La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall' autorità che ha fatto la concessione.

Art. 49 - Devoluzione delle opere non amovibili

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell' atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell' autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. 

2. In quest' ultimo caso, l' amministrazione, ove il concessionario non esegua l' ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell' articolo 54. 

Art. 50 - Disciplina dell' uso di beni demaniali

1. Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l' uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali e ne determina i canoni relativi.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata. 

Art. 51 - Estrazione e raccolta di arena e altri materiali

Nell' ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l' estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali è sottoposta alla concessione del capo del compartimento. 

Art. 52 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

1. Le concessioni per l' impianto e l' esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d' acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.

2. Per l' impianto e l' esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l' autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottposti alle disposizioni di polizia stabilite dall' autorità marittima. L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia. 

Art. 53 - Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo

Presso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme stabile dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell' ambito della circoscrizione. 

Art. 54 - Occupazioni e innovazioni abusive

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell' ordine, provvede di ufficio a spese dell' interessato. 

Art. 55 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

1. L' esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all' autorizzazione del capo del compartimento.

2. Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l' esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

3. L' autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l' amministrazione non ha accolta la domanda dell' interessato.

4. L' autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall' autorità marittima.

5. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l' autorità marittima provvede ai sensi dell' articolo precedente. 

Art. 56 - Competenza dell'amministrazione della navigazione interna

1. Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali, l' amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e regola l' uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi esistenti.

2. I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i ministri per le finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro per l' interno.

Art. 57 - Norme applicabili

1. Alle zone portuale della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54.

2. Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall' articolo 33 e per l' esclusione di zone demaniali a norma dell' articolo 35 si ha riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto o dell' approdo.

Art. 58 - Concessioni 

1. Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione.

2. Per le concessioni e per l' utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, è richiesto il consenso dell' amministrazione della navigazione interna.

Art. 59 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

1. Le concessioni per l' impianto e per l' esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all' articolo 56, sono fatte dall' amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all' articolo precedente.

2. L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall' autorità preposta all' esercizio della navigazione interna.

3. L' impianto e l' esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relativi, oltre che a quelle dei due commi precedenti. Per tale impianto ed esercizio è richiesta l' autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione. 

Art. 60 - Autorità competenti

I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al direttore dell' ispettorato compartimentale e al capo dell' ispettorato di porto.

Art. 61 - Esecuzione e manutenzione di opere portuali

L' esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonchà la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici.

TITOLO III - Dell'attività amministrativa, della polizia e   dei servizi nei porti.

Art. 62 - Movimento delle navi nel porto

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l' entrata e l' uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l' ammaramento, lo stanziamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.

Art. 63 - Manovre disposte d' ufficio

1. Il comandante del porto può ordinare l' ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto.

2. L' autorità medesima può disporre, in caso di necessità, l' esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi. 

Art. 64 - Deposito di cose su aree portuali

1. Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci o di materiali di cui all' articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto può ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali.

2. Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione può essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente.

3. In caso di mancata esecuzione dell' ordine, l' autorità predetta può disporre la rimozione d' ufficio a spese dell' interessato. 

Art. 65 - Imbarco e sbarco

1. Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l' imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

2. Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali. 

Art. 66 - Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l' impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto. 

Art. 67 - Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti

Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti. 

Art. 68 - Vigilanza sull' esercizio di attività nei porti

1. Coloro che esercitano un' attività nell' interno dei porti ed in genere nell' ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell' esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.

2. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all' iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette. 

Art. 69 - Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi

1. L' autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire.

2. Quando l' autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall' autorità comunale. 

(continua.....)