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legge 31.12.82 n. 979 - Disposizioni per la difesa del mare
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DM 20/10/1986

Decreto Ministeriale 20 ottobre 1986 (in Gazz. Uff., 2 dicembre, n. 280).

Disciplina della pesca subacquea professionale.

 

Preambolo

 Il Ministro della marina mercantile:

 Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

 Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

 Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive integrazioni e modificazioni;

 Visti gli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1983, n. 219;

 Visti gli articoli 204, 205, 206 e 207 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

 Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 febbraio 1979, n. 47, concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;

 Visti il decreto ministeriale 31 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 1981, n. 180 ed il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 1982, n. 65, che modificano ed integrano il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 citato;

 Considerato che l'art. 55 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire i requisiti e le modalità per il conseguimento dell'autorizzazione alla pesca professionale subacquea;

 Sentita la commissione medica centrale di secondo grado presso il Ministero della marina mercantile, che nella riunione del 12 dicembre 1985 ha espresso parere favorevole; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che nella riunione del 29 maggio 1986 hanno espresso parere favorevole;

 Decreta:

Articolo 1

 Art. 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, il capo del compartimento marittimo può autorizzare la pesca subacquea professionale con limite massimo d'immersione fino a m -20, ovvero senza limite massimo d'immersione.

Articolo 2

 Art. 2. I pescatori subacquei professionali esercitano la loro attività solamente nell'ambito del compartimento che provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 3

 Art. 3. Il capo del compartimento marittimo deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti. Le imbarcazioni di coloro che usano apparecchi ausiliari di respirazione analoghi a quelli usati dai palombari debbono essere munite di pompe d'aria e compressori ritenuti idonei dal Registro navale italiano, il quale rilascia il certificato d'idoneità ai sensi dell'art. 204 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Articolo 4

Art. 4. L'autorizzazione alla pesca subacquea professionale viene rilasciata a condizione che i richiedenti siano:

1) iscritti nel registro dei pescatori professionali a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219; 2) in possesso di attestato di qualificazione previsto dall'art. 3, punto 6, del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, ovvero di attestato rilasciato dalla Federazione italiana pesca sportiva, o da altri enti o scuole ritenute dal capo di compartimento idonei a rilasciare attestati validi ai fini della preparazione dei pescatori subacquei professionali; si prescinde dal requisito del possesso dell'attestato qualora l'interessato abbia prestato servizio, almeno per un anno, nella Marina militare in qualità di sommozzatore od incursore, o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della Polizia di Stato o dei vigili del fuoco in qualità di sommozzatore; 3) in possesso dei requisiti fisici, indicati nella scheda allegata al presente decreto, accertati dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento marittimo; 4) di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni per autorizzazioni con limite massimo d'immersione a m -20, ovvero non superiore a 35 anni per autorizzazioni senza limite massimo d'immersione. L'autorizzazione è revocata a seguito della perdita dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3). L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata dietro presentazione del certificato di cui al punto 3).

Articolo 5

Art. 5. Nel caso di autorizzazioni alla pesca subacquea professionale con limite massimo di immersione a m -20 il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti fisici indicati nella scheda allegata, esclusi quelli di cui ai punti 11, 13b), c), d), e), f), g), h) ed i) e dovrà sostenere un colloquio finale.

Articolo 6

 Art. 6. Contro le risultanze della visita sanitaria, di cui ai precedenti articoli, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, presso la commissione costituita a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979.

Articolo 7

Art. 7. Il richiedente dovrà presentare alla capitaneria di porto domanda in carta bollata unitamente a:

1) documento comprovante l'iscrizione nel registro dei pescatori professionali; 2) certificato medico d'idoneità; 3) due fotografie di cui una autenticata.

Articolo 8

Art. 8. Il capo del compartimento marittimo stabilisce con propria ordinanza, sentita la commissione consultiva locale:

1) il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate nel compartimento; 2) il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionale; 3) i periodi di divieto della pesca subacquea professionale e sportiva.

Articolo 9

Art. 9. La pesca subacquea professionale, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, può essere esercitata utilizzando soltanto i coltelli, i retini ed i rastrelli normali.

Articolo 10

Art. 10. Coloro che abbiano esercitato in modo continuativo la pesca subacquea professionale prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono ottenere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale, l'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale anche nel caso che abbiano superati i limiti di età di cui al punto 4 dell'art. 4, a condizione che siano in possesso del certificato medico d'idoneità di cui agli articoli 4 e 5 e non abbiano superato comunque i 50 anni per le autorizzazioni con limite massimo d'immersione a m -20, ed i 45 anni di età per le autorizzazioni senza limite massimo d'immersione. Per il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni si applicano le norme di cui all'art. 4.

Articolo 11

Art. 11. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale sulla pesca nelle acque del mare territoriale. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Allegato 1

(é omesso l'allegato).