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il nuovo Codice di Navigazione
04-01-15

il nuovo Codice di Navigazione

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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172.

(GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148)


 Titolo I
 REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

 Capo I - Disposizioni generali (art. 01-04)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni perl'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italiaalle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolarel'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sulravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recanteattuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione,costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recantedisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 436;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni,recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, edin particolare l'articolo 6, recante delega al Governo perl'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nauticada diporto;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nellaseduta del 3 marzo 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 1° luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti edel Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministridegli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute,delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia,dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

 

Finalita' e ambito di applicazione

               1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicanoalla navigazione da diporto.

               2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione dadiporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopisportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

               3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia dinavigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usidi riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice dellanavigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e lerelative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme delcodice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparatealle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle diecitonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinquetonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera dettastazza, fino al limite di ventiquattro metri.

 

Art. 2.
Uso commerciale delle unita' da diporto


1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando:

a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;

b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatoridelle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddetteattivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nelregistro delle imprese della competente camera di commercio,industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazionesono riportati sulla licenza di navigazione.

3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea,l'esercente presenta all'autorita' marittima o della navigazioneinterna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita',il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gliestremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcatee di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistatadalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.

4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), possonoessere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.

Art. 3.
Unita' da diporto


1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sonodenominate:

a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunquetipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazioneda diporto;

b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezzasuperiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzateEN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazionida diporto;

c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo dilunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri,misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);

d) natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi,o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misuratasecondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).