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D.M. 31 marzo 1981 categoria dei sommozzatori in servizio locale
04-01-15

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Decreto Ministeriale 31 marzo 1981
 (in Gazz. Uff., 2 luglio, n. 180).

Integrazioni  al  decreto ministeriale 13 gennaio 1979
concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.


  Il Ministro della marina mercantile:

  Visto  il proprio decreto in data 13 gennaio 1979 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 47 del 16 febbraio 1979) con il quale è stata istituita,  ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del codice della navigazione  (approvato  con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), la categoria dei <<sommozzatori in servizio locale>>;

  Ritenuta  la necessità di adeguare la normativa prevista dal citato decreto  all'art.  48,  paragrafo  2  del trattato CEE ed all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CEE/1612/68;

 

Decreta:

  

  Art.  1.  Il  n.  2)  del  secondo  comma  dell'art.  3 del decreto ministeriale citato in premesse È sostituito dal seguente:

    <<2)  cittadinanza  italiana o cittadinanza di altro Paese membro della Comunità economica europea.

  Il n. 6) del suddetto comma È integrato come segue:

    <<Per  i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea  È considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per    l'espletamento   dell'attività   sommozzatoria   professionale nell'ambito dei porti.

  

   Art.  2.  Entro  sei  mesi dalla data del presente decreto potranno essere  iscritti  nel  registro  previsto  dall'art.  3  del  decreto ministeriale  13  gennaio  1979,  i  cittadini  di  altri Paesi della

Comunità  economica europea che abbiano compiuto i 35 anni di età tra il 13 gennaio 1979 e la data del presente decreto, purché in possesso del titolo di cui al secondo comma dell'art. 3 del  menzionato decreto ministeriale  13  gennaio  1979,  così  come  integrato  all'articolo precedente.

  Entro  lo  stesso  termine  potranno essere iscritti i cittadini di altri  Paesi  della  Comunità economica europea che, alla data del 13 gennaio  1979,  avevano superato i 35 anni di età ma non i 40, purché documentino  che,  a  detta data, esercitavano da almeno 5 anni ed in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero erano in  possesso  del  titolo  contemplato  dalla  parte finale del comma precedente.