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D.M. 2 febbraio 1982 categoria dei sommozzatori in servizio locale
04-01-15

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Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200
 (in Gazz. Uff., 8 marzo, n. 65).

Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria
dei sommozzatori in servizio locale.


  Il Ministro della marina mercantile:

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979), con il quale è stata istituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del codice della navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), la categoria dei "sommozzatori in servizio locale)";

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981), con il quale la normativa di cui al decreto sopra menzionato è stata adeguata all'art. 48, paragrafo 2, del trattato C.E.E. ed all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) del 16 dicembre 1968;

Ravvisata l'opportunità di adottare, per gli attestati di qualificazione professionale, una dizione che meglio ricomprenda le ipotesi contemplate dalla legislazione relativa alla formazione professionale;

Decreta:
Art. 1.

Il punto 6) dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, citato in esordio, è così modificato:

"Essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti".

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.