home  Su  Nulla Osta - 2012 D.P.R. 20/03/1956  D.M. 13/01/1979  D.P.R. 24/03/1979
D.M. 31/03/1981  D.M. 02/02/1982  Legge 31/12/1982, n. 979  D.M. 28/10/1986  D.M. 06/04/1987
 Legge 06712/1991, n. 394  D.L.G. 25/11/1996 N.624 D.L. 05/10/99, N. 478  il Codice di Navigazione 
 TAR Lazio - Sentenza 200602150 del 29/03/2006  D.M. 28/12/2007
 

D.M. 13 gennaio 1979 categoria dei sommozzatori in servizio locale
04-01-15

©  CEDIFOP 2004 tutti i diritti riservati

 

 

Decreto  Ministeriale 13 gennaio 1979
(in Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 47).
Istituzione  della  categoria  dei  sommozzatori in servizio locale.

   Il Ministro della marina mercantile:

  Visti  gli  articoli  114  e  116,  secondo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

  Visti  gli  articoli  204  e  seguenti  del relativo regolamento di esecuzione   (navigazione  marittima),  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

  Ritenuto  che  l'attività  dei  sommozzatori  differisce  da quella svolta  dai  palombari  sia  per la tecnica sia per i mezzi impiegati durante la prestazione e ravvisata quindi, in relazione alle esigenze

del   traffico,   la   necessità  di   riconoscere  la  categoria  e disciplinarne l'impiego;

  Sentito il Ministero della sanità;

  Sentito il Ministero della pubblica istruzione;

  Sentito l'ufficio del Ministro per le regioni;

 

Decreta:

 

Art. 1.

   Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

  E’  istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
 

Art. 2.

 Attività dei sommozzatori.

   I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito  del  porto  presso  il  cui  ufficio  sono iscritti e nelle adiacenze  e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa   autorizzazione   dell'autorità   marittima   del   porto  di iscrizione.  Il  comandante  del  porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

 

Art. 3.

 Registro dei sommozzatori.

   Il  registro  dei  sommozzatori  in  servizio  locale  è tenuto dal comandante del porto.

  Per  ottenere  l'iscrizione  nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

    1) età non inferiore a 18 e non superiore a 35 anni;

    2) cittadinanza italiana;

    3)   sana  e  robusta  costituzione  fisica,  esente  da  difetti dell'apparato  cardio-vascolatore  e  otorinolaringoiatrico nonché  da alterazioni  del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di  porto  o  -  in sua assenza - da un medico designato dal capo del compartimento,  che  si  avvarrà  a  tal  fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti all'alcool;

    4)  non  essere stato condannato per un delitto punibile con pena non  inferiore  nel  minimo  a  tre  anni  di  reclusione, oppure per contrabbando,  furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per  un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

    5) buona condotta morale e civile;

    6)  aver  conseguito  il  diploma  o  attestato di qualificazione professionale,  con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o  perito  tecnico  addetto  ai  lavori  subacquei presso un istituto statale  o  presso  scuole  o  centri  di formazione e qualificazione professionali,  legalmente  riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero  aver  prestato  servizio,  per  almeno  un anno, nella Marina militare  nella  qualità  di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri  o  nei  Corpi  della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore.

  La  persistenza  dei  requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per  l'esercizio  della  professione ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto.

  Contro  le  risultanze  delle  visite  sanitarie  di  cui  al comma secondo,  n.  3)  ed  al  comma terzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni  dalla  data  di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione  istituita  presso  l'ufficio  di porto e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:

    1) uno, che funge da presidente, dal capo del compartimento;

    2)  uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio;

    3) uno dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

  Le  designazioni  di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

 

Art. 4.

 Libretto di ricognizione.

   Il  comandante  del porto, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui  all'articolo  precedente,  rilascia  al sommozzatore in servizio locale  un  libretto di ricognizione analogo al modello già approvato per i lavoratori portuali.

  Per  le  indicazioni  che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta  si  applicano  le  disposizioni  contenute  nell'art. 155 del regolamento  per l'esecuzione del codice della navigazione, citato in premesse.

 

Art. 5.

 Cancellazione dal registro.

   Alla cancellazione dal registro si procede:

    1) per morte;

    2) per permanente inabilità al servizio;

    3)  per  avere  il  sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalle leggi  sulla  previdenza  sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

    4) a domanda;

    5)  per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'art. 3 del presente decreto.

  L'inabilità  di  cui  al n. 2) del precedente comma È accertata nei modi  previsti  dai commi terzo e seguenti dell'art. 156 del predetto regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

  

Art. 7.

   Norma transitoria.

   Entro  sei  mesi  dalla  data  del presente decreto potranno essere iscritti  nel  registro previsto dall'art. 3 coloro che alla data del presente  decreto  abbiano  superato  i  limiti di età previsti dallo stesso  art.  3, n. 1), ma non abbiano oltrepassato i 40 anni di età, purché  documentino di esercitare già da almeno cinque anni e in modo continuativo  l'attività  sommozzatoria professionale ovvero siano in possesso  di idoneo titolo rilasciato da istituto statale o da scuole e  centri  di  formazione  e qualificazione professionale, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni.


allegato:


Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica all’attività di sommozzatore si richiedono le seguenti analisi e visite specialistiche
(da eseguire preferibilmente nelle strutture pubbliche)