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    UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
 PORTO SANTO STEFANO
 
    ORDINANZA N° 189/2003  
      
        
 
            Il capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:VISTA l’ordinanza n. 57/98 in data 16.07.1998 e successive 
    modifiche;
 VISTA : La Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione 
    Toscana il 23.03.2000 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di 
    turismo”,che regola la professione di Guida Ambientale ;
 VISTA la legge 11.02.1971, n. 50 e successive modifiche, 
    recante “Norme sulla Navigazione da Diporto”;
 VISTA la legge 08.07.2003, n.172 recante “Disposizioni per 
    il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
 VISTA la legge 14.07.1965, n. 963 sulla disciplina della 
    pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n. 
    1639 del 02.10.1968;
 VISTA la Legge 616/77 ed il D.P.R. 435/91 “Regolamento per 
    la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
 VISTA la Legge Regionale n° 94 del 15 dicembre 1994 che 
    disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive nonché il D.M. 
    18.02.1982;
 CONSIDERATO che la maggior parte delle attività subacquee 
    si svolgono in forma organizzata, spesso con supporto di mezzi nautici ed 
    unità da diporto;
 CONSIDERATO che la su citata legge 172/2003 ha consentito 
    che le unità da diporto possano essere utilizzate come unità di appoggio per 
    le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 RITENUTO opportuno meglio disciplinare ed integrare le 
    norme della propria ordinanza n. 57/98 in data 16.07.1998, anche al fine di 
    rendere omogenea la normativa in materia di attività subacquea sportiva e 
    ricreativa in relazione alle competenze dell’Autorità Marittima e senza 
    pregiudizio di quanto di competenza di altre Autorità;
 VISTO il dispaccio prot. n. 520167 in data 5 febbraio 1996 
    della Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti del soppresso Ministero 
    della Marina Mercantile;
 VISTA la circolare n° 82/075489 in data 30.10.2001 del 
    Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
 VISTI gli Artt. 17 e 68 del Codice della Navigazione e 59 
    del relativo Regolamento di esecuzione;
 
    ORDINA 
    DISPOSIZIONI 
    GENERALI (1) 
    L’attività 
    subacquea nelle acque del Circondario marittimo di Porto Santo Stefano è 
    disciplinata dalla presente ordinanza con le modalità di seguito riportate.Vengono individuate come attività subacquee:
 
      
      
      
      le immersioni guidate, 
      con o senza supporto di unità navali, effettuate da Società/Circoli 
      Sportivi/Associazioni/Imprese finalizzate al rilascio di brevetto ovvero 
      all’accompagnamento di subacquei sportivi già in possesso di brevetto; 
      
      
      l’attività di 
      accompagnamento svolta professionalmente da persone provviste 
      dell’abilitazione di “Guida Ambientale” di cui alla Legge n°42/00 della 
      Regione Toscana;  
      
      le immersioni libere 
      effettuate, con o senza supporto di unità navali, da privati per scopi 
      ludico-sportivi compresa la pesca sportiva subacquea.   
    L’esercizio dell’attività subacquea è vietato:
 
      
      
      a distanza 
      inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta; 
      
      
      a distanza 
      inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a m. 300 dalle navi militari 
      di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;  
      
      nelle zone di 
      mare di regolare transito delle navi per l’uscita e l’entrata nei porti e 
      per l’ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del 
      Circondario Marittimo;  
      
      nelle zone di 
      mare interdette alla balneazione;  
      
      nelle zone di 
      mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario e del Capo 
      del Compartimento.   
    L’esercizio 
    dell’attività di pesca sportiva subacquea è disciplinato dal D.P.R. 2 
    ottobre 1968, n.1639. 
            Ogni 
    subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi quando:  
           si trovi al di 
    fuori delle acque riservate alla balneazione.
                      (1) cosi 
    come sostituito con ordinanza n°15/04 in data 01.03.2004 PARTE A – 
    IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DU UNITA’ NAVALI ARTICOLO 
    A.1 Nelle acque del Circondario 
    Marittimo di Porto Santo Stefano l’effettuazione ai fini turistico/sportivi 
    di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), 
    svolte con il supporto di unità navali, è consentito solamente a 
    Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente 
    tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è 
    subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.   
    ARTICOLO A.2 
    Le dotazioni di 
    sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell’unità navale 
    e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le 
    seguenti:  
      
      
      apparecchiatura per la 
      somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con 
      bombola di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se 
      munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati; 
      
      
      mezzo di comunicazione 
      che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di 
      riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo); 
      
      
      tabella riportante i 
      numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di 
      soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri 
      iperbarici etc.);  
      
      cassetta di pronto 
      soccorso;  
      
      almeno una bombola di 
      riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l’erogazione 
      dell’aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata 
      dell’operazione, a bordo dell’imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 
      metri a discrezione del responsabile dell’unità navale, per meglio 
      garantire le condizioni di sicurezza;  
      
      carta nautica della 
      zona con l’esatta indicazione della località di immersione in atto, di 
      facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a 
      bordo.     
    ARTICOLO A.3
 
    Il responsabile dell’unità navale deve annotare su apposito registro, prima 
    della partenza, l’elenco dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione 
    dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori 
    subacquei.
   
    ARTICOLO A.4 (1) 
    L’accompagnatore per 
    immersioni finalizzate al rilascio di brevetto “sub” deve essere munito di 
    idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, 
    nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i 
    limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità 
    civili e penali connesse con l’attività svolta.Resta inteso quanto specificatamente previsto dall’articolo 118 della Legge 
    Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 inerente la 
    figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini culturali e di 
    educazione ambientale.
 Ogni accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni in mare (acque 
    libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con 
    buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa 
    visibilità.
 Deve rispettare, inoltre, i limiti di profondità stabiliti dal brevetto 
    posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere 
    rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
 
 (1) cosi come sostituito con ordinanza n°15/04 in data 
    01.03.2004
   
    ARTICOLO A.5 
    Qualora si effettui un 
    immersione con unità navale di appoggio ancorata, l’ancoraggio dell’unità 
    dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere “filato per occhio” 
    in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato 
    in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un 
    parabordo). 
    ARTICOLO A.6 
    Durante l’immersione 
    l’unità navale dovrà essere sempre presieduta da una persona in grado di 
    manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza. 
    ARTICOLO A.7 
    Oltre ai prescritti 
    segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l’unità deve 
    mostrare:  
      
       durante il giorno:- in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
 - di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, la 
      Associazione/Impresa/Società/Circolo sportivo ha facoltà di utilizzare un 
      pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella zona in cui avviene 
      l’immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia 
      diagonale bianca);
 
       di notte tre luci in linea verticale di cui 
      quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro 
      d’orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12), con portata 
      di almeno un miglio (Colreg 72).  
    Tutti gli operatori 
    subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dalla verticale dei 
    segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare). 
    ARTICOLO A.8 
    Nel caso di immersioni 
    subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per 
    le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le 
    modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o 
    internazionali generalmente riconosciute.Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla 
    Sala Operativa dell’Autorità Marittima locale prima dell’inizio delle 
    immersioni, anche a mezzo fax, una informativa (come dell’allegato A) 
    riportante:
 
      
      data, ora e luogo dell’immersione; 
      numero dei partecipanti; 
      nominativo dell’istruttore responsabile e 
      degli eventuali assistenti; 
      unita navale utilizzata; 
      modalità operativa;    
    PARTE B – 
    IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DU UNITA’ NAVALI
 
    ARTICOLO B.1 
    Nelle acque del 
    Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano l’effettuazione ai fini 
    turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con 
    accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito 
    solamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano 
    espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro 
    statuto ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai 
    successivi articoli. 
    ARTICOLO B.2 
    Durante le immersioni 
    dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:  
      
      apparecchiatura per la somministrazione di 
      ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola di almeno sette 
      litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a 
      domanda ovvero con sistemi analoghi omologati; 
      mezzo di comunicazione che consenta di 
      contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva); 
      tabella riportante i numeri telefonici e/o le 
      frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità 
      Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici etc.); 
      cassetta di pronto soccorso.  
    ARTICOLO B.3 
    Il responsabile 
    dell’immersione deve annotare su apposito registro, prima della partenza, 
    l’elenco dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione dei brevetti 
    posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. 
    ARTICOLO B.4 (1) 
    L’accompagnatore per 
    immersioni finalizzate al rilascio di brevetto “sub” deve essere munito di 
    idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, 
    nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i 
    limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità 
    civili e penali connesse con l’attività svolta.Resta inteso quanto specificatamente previsto dall’articolo 118 della Legge 
    Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 inerente la 
    figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini culturali e di 
    educazione ambientale.
 Ogni accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni in mare (acque 
    libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con 
    buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa 
    visibilità.
 Deve rispettare, inoltre, i limiti di profondità stabiliti dal brevetto 
    posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere 
    rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
 
 (1) cosi come sostituito con ordinanza n°15/04 in data 01.03.2004
 
    ARTICOLO B.5 
    Nelle immersioni diurne 
    il responsabile dell’immersione, laddove sia obbligatorio, ha l’obbligo di 
    provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante 
    bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non 
    inferiore a 300 (trecento) metri.I subacquei partecipanti all’immersione devono operare entro un raggio di 50 
    metri dalla verticale del segnale sopradetto.
 Nelle immersioni notturne i subacquei partecipanti all’immersione, laddove 
    sia obbligatorio, devono segnalarsi in superficie ed in immersione con un 
    segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore 
    alta del corpo (nuca, rubinetteria etc.) visibile a giro d’orizzonte a non 
    meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.
 
    ARTICOLO B.6 
    Nel caso di immersioni 
    subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per 
    le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le 
    modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o 
    internazionali generalmente riconosciute.Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla 
    Sala Operativa dell’Autorità Marittima locale prima dell’inizio delle 
    immersioni, anche a mezzo fax, una informativa (come dell’allegato A) 
    riportante:
 
      
      
      data, ora e luogo 
      dell’immersione; 
      
      numero dei 
      partecipanti;  
      
      nominativo 
      dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;  
      
      unita navale 
      utilizzata;  
      
      modalità operativa; 
         
    PARTE C – ATTIVITA’ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI
 
    ARTICOLO C.1 
    Nelle immersioni diurne, 
    laddove il segnale sia obbligatorio, il subacqueo deve segnalarsi con un 
    pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale 
    bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo 
    in immersione è accompagnato da mezzo nautico d’appoggio, la bandiera rossa 
    con la striscia bianca nono deve essere issata sul mezzo nautico con le 
    modalità di cui al precedente articolo A.7Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del 
    mezzo nautico d’appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di 
    segnalazione
 
    Nelle immersioni 
    notturne, laddove il segnale sia obbligatorio, il subacqueo deve segnalarsi 
    in superficie ed in immersione con un segnale luminoso giallo intermittente 
    da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, 
    ecc….), visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza 
    allorchè in superficie.Se ci si avvale di barca d’appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnali 
    accesi, con le modalità di cui al precedente articolo A.7, ed essere munito 
    di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in casi di necessità. A bordo 
    dovrà esserci persona in grado di fornire assistenza.
 
    Se vi sono più subacquei 
    in immersione, laddove il segnale sia obbligatorio, è sufficiente un solo 
    segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale 
    del segnale. 
    È concessa la facoltà al 
    nuotatore che si trova fuori dalle acque riservate alla balneazione di 
    usufruire dei segnali previsti per le immersioni con una sagola non più 
    lunga di metri 3, al fine di evitare di essere investito da un’unità in 
    transito.    
    PARTE D – DISPOSIZIONI 
    FINALI 
    ARTICOLO D.1 
    Tutte le unità in 
    transito in prossimità dei predetti segnali devono moderare la velocità e 
    mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri. 
    ARTICOLO D.2 
    I contravventori alla 
    presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, 
    saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione 
    o ai sensi delle Leggi citate in premessa.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente 
    ordinanza che entra in vigore dal 1 Gennaio 2004 e abroga l’ordinanza n. 
    57/98 in data 16.07.1998.
 
 Porto Santo Stefano, 20 Dicembre 2003
 F.to IL 
    CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO T.V. (CP) Sergio LO PRESTI
 
 
 
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