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Contratto Collettivo Metalmeccanici
04-01-15

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iter parlamentare  

PROPOSTA DI LEGGE 1394

Disciplina delle attivita' subacquee e iperbariche

(Bellotti - 2006)


Capo I

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

 

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i princìpi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.
      2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

 

Art. 2.

(Ambito di applicazione).

      1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:

          a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;

          b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

 

Capo II

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBA RICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

 

Art. 3.

(Definizioni).

      1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
      2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

 

Art. 4.

(Elenco regionale degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

      1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'elenco degli operatori subacquei e iperbarici professionali. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo e iperbarico.
      3. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

 

Art. 5.

(Qualifiche professionali).

      1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 avviene per le seguenti qualifiche professionali:

          a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

          b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;

          c) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione. Per operare in ambiente clinico, il tecnico iperbarico deve altresì possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere svolto un'attività di formazione tecnico-sanitaria iperbarica riconosciuta dalla regione o dal Servizio sanitario nazionale;

          d) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica o di archeologia subacquea.

 

Art. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale).

      1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale sono necessari i seguenti requisiti:

          a) maggiore età;

          b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

          c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

          d) certificato di abilitazione professionale all'attività, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti;

          e) idoneità medica psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato da medico competente, che si deve avvalere di uno specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Sono riconosciuti i certificati rilasciati da medici specializzati in fisiopatologia del lavoro subacqueo;

          f) nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi verso terzi nello svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, inclusa l'attività in immersione.

 

Art. 7.

(Elenco regionale delle imprese subacquee e iperbariche).

      1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco delle imprese subacquee e iperbariche. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

          a) un sistema di sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;

          b) un sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie;

          c) la stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi nello svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, inclusa l'attività in immersione;

          d) il numero di codice fiscale e di partita IVA;

          e) il certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente tribunale per le predette restanti attestazioni.

      3. Per la tenuta dell'elenco delle imprese subacquee e iperbariche e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a versare alle regioni un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

      4. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

      5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nell'elenco di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.

 

Art. 8.

(Norme di sicurezza).

      1. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché delle prescrizioni stabilite dalla presente legge; le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni con gli operatori subacquei e iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.
      2. Gli operatori subacquei e iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore individuale e i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 7 sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratico con particolare riguardo alle innovazioni di tecniche di supporto cardio-respiratorio avanzato e nell'ambito della sicurezza.
      3. Le imprese subacquee e iperbariche sono tenute a garantire agli operatori subacquei e iperbarici loro dipendenti la frequenza dei corsi di cui al comma 2.
      4. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

 

Art. 9.

(Attrezzature ed equipaggiamenti).

      1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usati, o pronti ad essere usati, nell'attività subacquea e iperbarica devono essere conformi alle normative europee; inoltre, qualora prescritto dalle disposizioni vigenti in materia, devono essere collaudati, certificati e utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo.
      2. Alle imprese subacquee e iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri di profondità è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera e di indicare un medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Le stesse imprese hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e all'utilizzo nell'attività subacquea e iperbarica.
      3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea e iperbarica, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro nella propria attività di vigilanza, qualora riscontrino il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e salvo che il fatto non costituisca reato, impartiscono le disposizioni esecutive ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1. La capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono altresì procedere, in base alle gravità e omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, la regione interessata, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui all'articolo 7.

 

Art. 10.

(Libretto individuale).

      1. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei e iperbarici. Nel suddetto libretto devono essere annotati l'idoneità medica, eventuali infortuni e l'iter delle immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro.
      2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo e iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.
      3. Per la tenuta del libretto individuale gli operatori subacquei e iperbarici sono tenuti a versare alle regioni un diritto di segreteria annuale determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 11.

(Modalità di iscrizione).

      1. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità di iscrizione negli elenchi regionali di cui agli articoli 4 e 7.

 

Art. 12.

(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4 tutti gli operatori subacquei e iperbarici professionali con età superiore ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo prevalente nelle specifiche attività corrispondenti alle qualifiche di cui all'articolo 5, attraverso la presentazione del libretto individuale di cui all'articolo 10 correttamente compilato e certificato.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese possono continuare a operare sino a dodici mesi dall'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 7, in deroga al divieto di cui al medesimo articolo 7, comma 4.
      3. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7 le imprese che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei e iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 2.

 

Art. 13.

(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

      1. Gli operatori subacquei e iperbarici delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei e iperbarici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.
      2. Le attività di servizio dei soggetti di cui al comma 1 sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

 

Capo III

ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

 

Art. 14.

(Definizioni).

      1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio del mare e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico.
      2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
      3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole e a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
      4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone e accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, anche in modo non esclusivo e non continuativo.
      5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese che operano nel settore dei servizi turistico-ricreativi subacquei, offrendo supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
      6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 19, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi ad istruttori, guide e centri subacquei.

 

Art. 15.

(Elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo).

      1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

          a) istruttori subacquei;

          b) guide subacquee;

          c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;

          d) associazioni no profit.

      2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


      3. Per la tenuta dell'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo e per l'effettuazione dei controlli periodici, gli operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 16.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

      1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15, e può essere svolta:

          a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;

          b) all'interno delle associazioni no profit;

          c) in modo autonomo.

      2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

          a) maggiore età;

          b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

          c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

          d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;

          e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19;

          f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;

          g) idoneità medica attestata da certificato rilasciato da medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo.

 

Art. 17.

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo).

      1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

          a) iscrizione presso la CCIAA;

          b) partita IVA;

          c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

          d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previsto, e in perfetto stato di funzionamento;

          e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19 della presente legge sono ritenuti validi ai sensi del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni;

          f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

      2. I centri che svolgono attività stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.
      3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori iscritti nell'apposita sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

 

Art. 18.

(Associazioni no profit).

      1. Le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono anche attività di centro di immersione in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, per esercitare l'attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.
      2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, le associazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) atto costitutivo registrato e statuto;

          b) codice fiscale;

          c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

          d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

          e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

          f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

      3. I centri che svolgono attività stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

 

Art. 19.

(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo).

      1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 14.
      2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla Confederazione mondiale delle attività subacquee (CMAS) e dal Recreational Scuba Training Council (RSTC), oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti dalla propria organizzazione didattica.
      3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

          a) nel caso di organizzazioni operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA e certificato di attribuzione della partiva IVA;

          b) nel caso di organizzazioni operanti come associazione no profit, copia autentica dell'atto costitutivo notarile, dello statuto vigente, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;

          c) nel caso di organizzazioni che operano come sedi nazionali di società o associazioni internazionali, siano esse comunitarie che extracomunitarie, copia autentica degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento;

          d) copia degli standard didattici di riferimento;

          e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi ed altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti necessariamente in lingua italiana.

      4. Alle organizzazioni didattiche subacquee non è richiesta l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 15.

 

Art. 20.

(Uso delle denominazioni).

      1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.
      2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
      3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché delle associazioni no profit, deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

 

Art. 21.

(Attrezzature).

      1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.
      2. Le imprese di cui all'articolo 17 e le associazioni di cui all'articolo 18 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.
      3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi le regioni, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispongono la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 15.

 

Art. 22.

(Libretto individuale di immersione).

      1. È istituito il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide subacquei iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Nel libretto devono essere annotate le immersioni effettuate.
      2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo, che è obbligato ad esibirlo agli organi a ciò abilitati dalla legge.
      3. Per la tenuta del libretto individuale, gli operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di segreteria annuale, determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 23.

(Disposizioni transitorie).

      1. Entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 19, le organizzazioni didattiche devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso.
      2. Entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 15, gli operatori subacquei devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso. Sono fatte salve le avvenute iscrizioni presso le regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già istituito gli elenchi regionali. Le regioni che hanno emanato proprie normative in materia, devono comunque adeguarle alla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, al fine di avere una regolamentazione omologa su tutto il territorio nazionale.
      3. Nel caso in cui le regioni non provvedano a definire le modalità che rendano possibile l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 15, gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo possono ugualmente svolgere la loro attività, notificando mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla regione competente la loro esistenza sul territorio, autocertificando il possesso dei necessari requisiti. Copia della notifica deve essere conservata presso il domicilio dell'interessato, qualora persona fisica, oppure presso la sede legale od operativa, qualora persona giuridica.
      4. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare ulteriori norme transitorie volte a salvaguardare le attività delle categorie di cui all'articolo 15 già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 24.

(Disposizione finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 25.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.