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iter parlamentare  

"Disciplina delle attività subacquee e iperbariche"

Progetto di legge: 2638 - presentato il 10 maggio 2007


PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato Luigi FABBRI


Onorevoli Colleghi! - In Italia non vi è ancora una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici, sia che essi svolgano la loro attività all'interno del circuito industriale sia che la svolgano in quello turistico.
La presente proposta di legge intende colmare questa lacuna legislativa, che troppo ha penalizzato il singolo operatore subacqueo e l'imprenditoria di settore, dettando norme che disciplinano la materia in modo organico ed esaustivo.
Occorre fare alcune premesse per poter comprendere l'esigenza ormai inderogabile di regolamentare tale materia. Innanzitutto, rientrano in tale ambito realtà tra loro diverse, dal momento che da un lato abbiamo l'attività subacquea ricreativa, cioè quella posta in essere a scopo turistico, ricreativo e sportivo, e dall'altro vi è quella posta in essere da imprese specializzate che devono compiere lavori subacquei e che richiede un'attività lavorativa estremamente specializzata.
Dunque nel nostro Paese non esiste una categoria professionale specifica per l'operatore subacqueo e proliferano varie organizzazioni didattiche o scuole subacquee che si occupano della formazione del subacqueo che si immerge a scopo sportivo-ricreativo; tali organizzazioni didattiche hanno sistemi di insegnamento messi a punto autonomamente, con un proprio marchio, oppure acquistati, di norma in franchising con esclusiva territoriale, dalla casa madre straniera, con il diritto di utilizzare un marchio e un sistema di insegnamento e la possibilità di modificarlo a seconda delle esigenze europee o nazionali.

Il quadro italiano mette in evidenza l'assenza di professionalità certificata nel settore subacqueo, nonostante l'esistenza di una normativa europea che detta norme ben precise sulla regolamentazione dell'attività subacquea, norme peraltro già adottate dagli altri Stati membri dell'Unione europea.
La presente proposta di legge consta di 14 articoli e distingue gli operatori subacquei tra diverse categorie professionali, che si dividono in classi di specializzazione alle quali corrispondono specifiche regole di idoneità fisica e perizia tecnica. Inoltre, tale proposta istituisce, presso il Ministero dei trasporti, un Albo nazionale degli operatori professionali e delle imprese subacquee e iperbariche. Per ottenere l'iscrizione al suddetto Albo occorrono una serie di requisiti tra cui una certificazione di idoneità psico-fisico-attitudinale, nonché il conseguimento di un brevetto presso un ente riconosciuto dal Ministero dei trasporti.
Le altre novità previste dalla presente proposta di legge riguardano: l'istituzione di un libretto di immersione, nel quale devono essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro o dal committente; il rinnovo annuale del certificato medico di idoneità psico-fisica allo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità degli operatori subacquei; infine, l'istituzione di un fondo per la formazione di subacquei diversamente abili, al fine di introdurli nel mercato del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità ai princìpi della normativa dell'Unione europea, stabilisce i princìpi fondamentali in materia di attività subacquea e iperbarica.
2. Si intende per attività subacquea e iperbarica l'attività svolta, con o senza l'ausilio di mezzi autonomi di respirazione, sotto la superficie dell'acqua dai seguenti soggetti:

a) operatori subacquei e iperbarici professionali ovvero imprese di lavori subacquei e iperbarici;

b) operatori, istruttori e guide subacquee, ovvero imprese o centri di immersione subacquea e organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea, a scopo esclusivamente turistico e ricreativo.

Art. 2.
(Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività subacquea e iperbarica).
1. Presso il Ministero dei trasporti è istituito l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività subacquea e iperbarica, come definita ai sensi dell'articolo 1, di seguito denominato: «Albo nazionale».
2. L'Albo nazionale è pubblico ed è articolato in albi regionali.
3. L'iscrizione nell'Albo nazionale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività subacquea e iperbarica di cui all'articolo 1, su tutto il territorio nazionale.
4. Con regolamento del Ministro dei trasporti sono adottate le disposizioni concernenti

le modalità di iscrizione all'Albo nazionale e quelle relative alla tenuta dell'Albo stesso.

Art. 3.
(Qualifiche professionali e tipologie di attività svolta).
1. L'iscrizione all'Albo nazionale può essere effettuata con riferimento alle seguenti qualifiche professionali e corrispondenti tipologie di attività svolta:

a) operatore di basso fondale, fino a 50 metri, nonché operatore di alto fondale oltre i 50 metri, che effettua immersioni anche con tecniche di saturazione;

b) operatore tecnico iperbarico, ovvero colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione, abilitato o non abilitato all'ambiente clinico;

c) istruttore subacqueo, ovvero colui che, in possesso di corrispondente brevetto, insegna a persone singole e a gruppi le tecniche di immersione subacquea, limitatamente alla qualifica riconosciuta al medesimo istruttore, prevalentemente a scopo turistico e ricreativo in tutte le sue specializzazioni, esercitate anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante l'immersione. L'istruttore subacqueo può essere coadiuvato nella propria attività da uno o più aiuto-istruttori;

d) guida subacquea, ovvero colui che, in possesso di corrispondente brevetto, accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto, limitatamente alla qualifica riconosciuta, e inoltre svolge professionalmente l'attività di accompagnamento di persone in escursioni di prevalente interesse subacqueo o turistico-subacqueo;

e) impresa di lavori subacquei e iperbarici;

f) centro di immersione subacquea, ovvero l'impresa che opera nel settore dei

servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa;
g) organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopo ricreativo o turistico, ovvero l'impresa, la società o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che ha come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento per l'effettuazione di immersioni subacquee a scopo turistico e ricreativo.

Art. 4.
(Requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale).
1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale sono necessari i seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche:

1) maggiore età;

2) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi delle normative vigenti;

3) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

4) possesso del diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e legalmente riconosciuti;

5) aver conseguito l'apposito brevetto rilasciato previa frequentazione, e superamento del relativo esame finale, del corso svolto presso un ente riconosciuto dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, ovvero aver prestato lavoro per un periodo di almeno tre anni, con mansioni inerenti l'ambito subacqueo e iperbarico, presso imprese iscritte all'Albo nazionale,


comunque previo superamento del solo esame finale del predetto corso;
6) certificazione di idoneità medica psico-fisico-attitudinale, rilasciata ai sensi dell'articolo 8;

b) per le persone giuridiche:

1) certificazione con procedure di qualità, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2000, nel rispetto della normativa comunitaria;

2) disponibilità di attrezzature per le immersioni conformi alla normativa comunitaria e in perfetto stato di funzionamento;

3) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, per incidenti connessi alle attività svolte.

Art. 5.
(Rilascio del brevetto).
1. Le organizzazioni didattiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, devono presentare, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4:

a) un dettagliato elenco dei manuali, degli audiovisivi e degli altri eventuali supporti e sussidi didattici utilizzati per la formazione;

b) una descrizione dettagliata dei vari livelli del percorso formativo, che prevedano, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente: tecniche e teoria di immersioni speciali; tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea; tecniche e teoria di gestione delle immersioni; tecniche e teoria di insegnamento a singoli e gruppi.

2. Il brevetto valido ai fini dell'esercizio dell'attività subacquea e iperbarica di cui

alla presente legge è rilasciato esclusivamente dalle organizzazioni didattiche iscritte all'Albo nazionale.
3. Presso il Ministero dei trasporti, è istituita una commissione con il compito di definire gli standard operativi minimi e massimi di ogni attività espletata dalle organizzazioni didattiche di cui al presente articolo. La commissione disciplina inoltre i criteri e le modalità per l'autorizzazione dell'esposizione di operatori subacquei, per finalità di ricerca scientifica o per l'attuazione di progetti speciali autorizzati dal Ministero medesimo, a pressioni parziali superiori a 4,68 di azoto e 1,47 di ossigeno, e comunque entro i limiti massimi di 5,53 di azoto e 1,60 di ossigeno.
4. La commissione di cui al comma 3 è composta da tecnici del settore, fra i quali deve essere prevista la presenza di almeno un rappresentante della categoria degli operatori subacquei e iperbarici di basso fondale, un rappresentante della categoria degli operatori subacquei e iperbarici di alto fondale, un rappresentante della categoria degli istruttori o guide in ambito turistico-ricreativo entro i 40 metri in curva di non decompressione, un rappresentante della predetta categoria turistico-ricreativa oltre i 40 metri e oltre la curva di non decompressione, un medico iperbarico e un ricercatore universitario del settore subacqueo.
5. Dall'istituzione della commissione di cui al comma 3 non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.
(Libretto di immersione).
1. È istituito il libretto di immersione individuale degli operatori subacquei e iperbarici, nonché degli istruttori e delle guide, iscritti all'Albo nazionale. Nel suddetto libretto devono essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro nel caso di attività subacquea e iperbarica svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero certificate dal committente negli altri casi.


2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata al titolare, che ne è responsabile ed è tenuto a esibirlo agli organi abilitati per legge, nonché agli operatori professionali che ne facciano domanda ai fini dell'assunzione.

Art. 7.
(Attrezzature ed equipaggiamenti).

1. Le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, i respiratori a circuito semichiuso, chiuso e aperto, le apparecchiature complementari usate o pronte a essere usate nell'attività subacquea e iperbarica, compresi gli impianti di ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia.
2. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e all'utilizzo nell'attività subacquea e iperbarica.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2 o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea ed iperbarica, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea sospensione dall'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero dei trasporti, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale.
4. Alle imprese subacquee e iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera sotto la diretta responsabilità di un medico specialista.

Art. 8.
(Certificazione di idoneità).

1. La certificazione di idoneità medica psico-fisico-attitudinale è distinta nelle seguenti tipologie:

a) per profondità operativa sino a 40 metri in curva di non decompressione;

b) per profondità operativa oltre i limiti di cui alla lettera a).

2. La certificazione deve essere rilasciata da uno specialista in medicina subacquea, ovvero da uno specialista in medicina dello sport limitatamente ai casi di cui al comma 1, lettera a). La certificazione ha comunque validità di un anno.
3. L'istruttore subacqueo, per l'accettazione all'addestramento, ha l'obbligo di richiedere il certificato medico necessario.

Art. 9.
(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

1. Gli operatori subacquei e iperbarici dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei e iperbarici.
2. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, da parte degli operatori di cui al comma 1 del presente articolo, è regolamentato dalle rispettive amministrazioni di appartenenza in deroga alle disposizioni della presente legge.

Art. 10.
(Associazioni no profit).

1. Le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale o locale, per svolgere l'attività subacquea e iperbarica di cui alla presente legge, devono essere iscritte nella specifica sezione dell'Albo nazionale.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, le associazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 11.
(Introduzione di soggetti diversamente abili nell'attività subacquea).

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per la formazione di subacquei diversamente abili, al fine di favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con una quota pari allo 0,1 per cento delle entrate derivanti dai diritti di iscrizione all'Albo nazionale.

Art. 12.
(Obblighi e divieti).

1. Gli operatori e le imprese di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di tenere un registro nel quale sono annotati, per ogni immersione effettuata, il nome e il cognome del subacqueo, l'eventuale guida o responsabile in acqua, il brevetto in suo possesso, le miscele usate, la profondità massima raggiunta, gli eventuali problemi che si siano manifestati.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati sono sospesi dall'esercizio dell'attività per una durata massima di dodici mesi con eventuale ritiro del brevetto.

Art. 13.
(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, possono iscriversi all'Albo nazionale, entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Albo stesso, gli operatori e le imprese subacquee di cui all'articolo 1 che dimostrano di aver operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore

dei lavori subacquei e iperbarici, attraverso idonee attestazioni amministrative rilasciate dalle capitanerie di porto competenti per territorio.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni in essa contenute.

Art. 14.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.