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1219
04-01-15

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   iter parlamentare  

Disegno di legge 2339 

Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle attività lavorative subacquee ed iperbariche.


Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

 

1. Tutte le attività subacquee e iperbariche connesse, svolte per qualsiasi fine e titolo nell'ambito delle acque marittime territoriali e di quelle interne sono  disciplinate dalla presente legge che viene applicata in tutti i settori di  attività sia pubblici che privati. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse all'espletamento del servizio.

 

Art. 2.

(Categorie professionali)

 

1. Sono istituite le seguenti categorie:

a) operatori tecnici subacquei (OTS);

b) operatori tecnici iperbarici (OTI);

c) palombari.

 

Art. 3.

(Definizione delle categorie)

 

1. Sono OTS coloro che, qualunque ne sia il fine, svolgono attività subacquee lavorative di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa, in basso, alto fondale e in saturazione di gas respiratori, sia per operatività d'intervento che di routine , con l'ausilio di apparecchi, sistemi, impianti in ambienti confinati iperbarici e mezzi comunque atti alla respirazione, a pressione maggiore di quella atmosferica, con l'impiego di aria, ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respirato ri. Essi sono suddivisi in OTS di terza, seconda e prima categoria come precisato nelle norme di attuazione della presente legge di cui al l'articolo 19.

2. Sono OTI coloro che, qualunque ne sia il fine svolgono, a terra o su piattaforma o a bordo di natanti appoggio o di supporto per lavori subacquei, attività iperbariche professionali di assistenza tecnica o parasanitaria di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa all'esterno di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, per attività svolte in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi. Essi sono suddivisi in OTI di terza, seconda e prima categoria come precisato nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19.

3. Sono palombari coloro che, qualsiasi ne sia il fine, svolgono attività subacquee professionali di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa, in basso, alto e altissimo fondale, con l'ausilio di scafandri di qualunque tipo, genere, forma e di mezzi, apparecchi e sistemi alimentati esclusivamente dalla superficie ed idonei alla respirazione, a pressione maggiore di quella atmosferica, di aria o ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori. Essi sono suddivisi in palombari di terza, seconda, prima categoria come precisato nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19.

 

Art. 4.

(Limiti di età)

 

1. Le attività subacquee ed iperbariche, a carattere professionale, svolte all'interno di camere, impianti, ambienti e mezzi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, possono essere svolte dal diciottesimo anno di età, sino al compimento del quarantacinquesimo, con l'osservanza degli accertamenti medico-sanitari di cui all'articolo 10.

2. Le attività subacquee ed iperbariche, peró, possono essere svolte sino al compimento del cinquantesimo anno di età con l'effettuazione degli accertamenti medico-sanitari previsti dall'articolo 10, comma 1, annualmente e semestralmente con gli accertamenti medico-sanitari previsti allo stesso articolo 10, comma 2, lettere b) e c) .

 

Art. 5.

(Matricole e registri)

 

1. L'esercizio delle attività professionali degli OTS, degli OTI e dei palombari é subordinato all'iscrizione nella categoria della gente di mare (articolo 115, seconda categoria del codice della navigazione) e quindi, nelle matricole di cui all'articolo 118 del codice della navigazione, comma primo, tenute dagli uffici di compartimento marittimo di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

2. L'esercizio delle attività svolte dagli OTS, dagli OTI e dai palombari nell'ambito dei porti, considerate le particolari caratteristiche ambientali e tipologiche dei lavori che vengono effettuati, é subordinata all'iscrizione nei registri di cui all'articolo 118 del codice navale, comma secondo, tenuto dagli uffici di compartimento marittimo e con l'osservanza di quanto previsto dai decreti ministeriali della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 e 2 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1982 ed eventuali modifiche di necessario, costante aggiornamento alle specifiche esigenze, purché non in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.

 

Art. 6.

(Iscrizione nelle matricole o nei registri)

 

1. Per ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri, gli OTS, gli OTI ed i palombari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore a quarantacinque;

b) cittadinanza italiana o di altri Stati facenti parte della Unione europea o anche di altri Stati che assicurino parità di trattamento;

c) idoneità psicofisica accertata mediante visite mediche specialistiche effettuate in conformità alla apposita scheda sanitaria l'allegata alle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19. Tali visite mediche devono essere effettuate solo presso centri di medicina iperbarica che assicurino un obiettivo giudizio selettivo autorizzati o dall'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente o da enti preposti alla prevenzione e all'assistenza infortunistica, in base alla rispondenza degli scopi della presente legge, alle strutture tecniche ed alla specifica esperienza medico sanitaria necessaria all'accertamento del possesso del requisito di idoneità di cui sopra, ai fini della professionalità degli OTS, degli OTI e dei palombari. I requisiti che tali centri di medicina iperbarica devono possedere, sono precisati nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19;

d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale di OTS o di OTI al termine di corsi effettuati, sia direttamente degli assessorati regionali preposti all'istruzione professionale ed aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o centri di formazione professionale, del pari aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti in base ed ai sensi di leggi statali o regionali in materia di istruzione professionale. Le strutture tecniche e didattiche di cui sopra devono rispondere ai requisiti indicati nelle norme di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 19. Ai fini dell'iscrizione é titolo valido, inoltre, l'aver prestato servizio con la qualifica di sommozzatore o di palombaro per almeno due anni nella Marina militare o nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo della guardia di finanza, previa omologazione delle suddette qualifiche militari da parte degli organi preposti all'istruzione professionale di cui alla lettera d) , e secondo le modalità indicate nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19. Per i cittadini di Stati esteri di cui alla lettera b) , il titolo di qualificazione professionale di cui devono essere in possesso per l'iscrizione nelle matricole o nei registri é valido solo se rilasciato dalle pubbliche amministrazioni, preposte all'istruzione professionale, dello Stato di cui l'interessato é cittadino;

e) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore ad un minimo di tre anni, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Al personale iscritto nelle matricole ai sensi del presente articolo, viene rilasciato il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice di navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al comma secondo, dell'articolo 132 del codice di navigazione. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice di navigazione e relativo regolamento. Il personale iscritto nelle matricole non puó essere iscritto, contemporaneamente, nei registri e viceversa.

 

Art. 7.

(Documenti per le iscrizioni)

 

1. Per l'iscrizione sia nelle matricole che nei registri gli OTS, gli OTI ed i palombari devono produrre agli uffici competenti indicati all'articolo 6:

a) tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 in originale o in copia autenticata;

b) il libretto operativo personale (LOP) di cui all'articolo 8.

2. Per gli OTS, gli OTI ed i palombari si applica il disposto dell'articolo 1283 del codice di navigazione.

 

Art. 8.

(Libretto operativo personale - LOP)

 

1. Nell'atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle matricole o nei registri gli OTS, gli OTI ed i palombari devono presentare, per la vidimazione iniziale, il LOP. Tale LOP, deve accompagnare sempre chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente normativa e, unitamente al libretto di navigazione o di ricognizione, deve essere esibito, in qualunque momento, ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima. Il LOP deve essere accuratamente aggiornato in ogni sua parte a cura dell'operatore interessato e con l'osservanza di quanto indicato dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19.

2. Per la validità abilitante all'esercizio delle attività oggetto della presente legge e, propria di ciascun operatore, secondo il grado categoriale di cui alle norme previste all'articolo 19, il LOP deve essere presentato, a cura dell'interessato, all'ufficio di compartimento marittimo che lo ha rilasciato per la sua vidimazione annuale; ovvero in qualsiasi periodo dell'anno perché siano annotate le eventuali variazioni del grado categoriale o di qualsiasi altro tipo rispetto ai dati iniziali o precedenti avvenute nel corso dell'anno.

3. L'omessa presentazione del LOP comporta l'applicazione dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000, e il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica sino al momento della regolarizzazione della posizione dell'interessato.

4. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge, nelle more della regolare vidimazione del LOP, comporta a carico dell'inadempiente l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 3.000.000, e l'arresto sino a tre mesi, salvo che il fatto non costituisca un piú grave reato.

5. In caso di recidiva nell'anno immediatamente successivo, l'omessa presentazione del LOP comporta la cancellazione delle matricole o dai registri.

 

Art. 9.

(Presentazione del LOP in caso di infortunio, incidente, o malattia)

 

1. In caso di infortunio o incidente, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dal lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LOP all'ufficio di compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:

a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o incidente;

b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente sia da infortunio o incidente che da malattia.

2. Il LOP sarà trattenuto dall'ufficio marittimo competente per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi del certificato medico attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa. Ció dovrà risultare sullo stesso LOP vistato all'uopo dall'ufficio di compartimento marittimo di cui al comma 1.

3. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti il ripristino dell'idoneità devono essere effettuati presso i centri di medicina iperbarica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) .

4. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 1, comporta la cancellazione dalle matricole o dai registri e l'applicazione dell'ammenda da lire 2.000.000 a lire 3.000.000, salvo che il fatto non costituisca un piú grave reato.

5. Avverso il provvedimento di cancellazione dalle matricole o dai registri e di applicazione dell'ammenda di cui al comma 4, adottato dal comandante del compartimento marittimo competente, l'interessato potrà proporre ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione secondo le modalità previste dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19.

6. In caso di impossibile compilazione del LOP da parte dell'operatore interessato dipendente da grave infortunio o incidente o morte dello stesso, si applica quanto previsto dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19.

7. Dopo la cancellazione dalle matricole o dai registri l'esercizio dell'attività professionale é interdetta ad ogni effetto.

 

Art. 10.

(Persistenza del requisito di psicoidoneità per l'esercizio delle attività subacquee e iperbariche professionali)

 

1. La persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) , é soggetta:

a) a controllo annuale, dalla data di prima iscrizione nelle matricole o nei registri, effettuato secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 1, lettera c) , in base alla scheda sanitaria allegata alle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19; ferma rimane ogni altra modalità prevista dal citato articolo 6, comma 1, lettera c) , e salvi i casi di incidenti o infortuni o malattie barotraumatiche o affezioni patologiche di cui alle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19 ed alla lettera b) del presente articolo;

b) ad accertamenti medico-sanitari effettuati, preliminarmente alla ripresa dell'attività lavorativa, cosí come previsto dall'articolo 9, comma 2, svolti secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c) , in tutti i casi di incidenti o infortuni o malattie barotraumatiche o affezioni patologiche; gli esiti degli accertamenti medico-sanitari di cui sopra devono essere riportati sul LOP, vistato dall'ufficio di compartimento marittimo competente, cosí come previsto dall'articolo 8.

2. Gli accertamenti medico-sanitari di cui al comma 1, sono effettuati dagli OTS, dagli OTI e dai palombari:

a) annualmente sino al compimento del quarantacinquesimo anno di età;

b) semestralmente dal quarantaseiesimo anno di età sino al compimento del cinquatesimo;

c) trimestralmente dal cinquantunesimo anno di età fino al compimento dell'età di pensionamento.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del LOP e quindi dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.

 

Art. 11.

(Ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari)

 

1. Contro le risultanze degli accertamenti medico-sanitari di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) ed all'articolo 10, comma 1, é ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito degli accertamenti stessi, ad una commissione permanente istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e composta da medici di chiara fama ed esperienza in medicina subacquea e iperbarica di carattere lavorativo, designati:

a) uno, dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con funzioni di presidente di commissione;

b) uno, dal Ministro della sanità;

c) uno, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

d) uno, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Le designazioni di cui alle lettere a), b) e d), del comma 1, non possono cadere sui sanitari che hanno emesso il giudizio impugnato. Nelle more del giudizio di appello l'attività del ricorrente é interdetta ad ogni effetto.

 

Art. 12.

(Esercizio abusivo delle attività subacquee e iperbariche professionali)

 

1. Chiunque svolga attività subacquee e iperbariche connesse senza l'osservanza delle norme previste dalla presente legge é punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire 10.000.000 e salvo che il fatto non costituisca un piú grave reato.

2. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque si avvalga dell'opera degli OTS, OTI e dei palombari senza l'osservanza di quanto prescritto dalla presente legge e dalle norme di attuazione di igiene e sicurezza relative alle attività subacquee e iperbariche oggetto della presente legge di cui agli articoli 19 e 20.

 

Art. 13.

(Cancellazioni)

 

1. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 8, comma 5, 9, comma 4, 10 e comma 3, si procede alla cancellazione dalle matricole o dai registri, ed al conseguente ritiro del libretto di navigazione e del LOP per gli OTS, OTI e palombari:

a) a domanda dell'interessato;

b) per morte;

c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge a seguito degli accertamenti medico-sanitari effettuati secondo il disposto degli articoli 6, comma 1, lettera c) , e articolo 10;

d) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) , ed e) ;

e) per aver raggiunto, gli OTS, gli OTI ed i palombari, l'età massima pensionabile, oltre la quale, anche se l'interessato puó essere giudicato psicofisicamente idoneo, non é piú consentito l'esercizio delle attività professionali oggetto della presente legge.

 

Art. 14.

(Limiti batimetrici per operatività con uso di aria o ossigeno puro o miscele sintetiche di gas idonei alla respirazione)

 

1. É consentito, nel rispetto delle norme di attuazione di cui agli articoli 19 e 20, l'uso per la respirazione da parte degli OTS, OTI e palombari:

a) di aria compressa, comunque erogata all'operatore, sino alla batimetria di metri cinquanta;

b) di ossigeno puro, comunque erogato all'operatore, sino alla batimetria di metri dodici e salvo i casi di applicazione di ossigenoterapia iperbarica.

2. Le compressioni in ambienti confinati iperbarici possono essere effettuate solo con l'uso di mezzi, sistemi ed impianti che siano atti ad erogare miscele sintetiche appropriate di gas respiratori oltre il valore batimetrico di meno cinquanta e con l'osservanza di quanto prescritto dalle norme di attuazione della presente legge e di igiene e sicurezza per l'esercizio delle attività di cui agli articoli 19 e 20.

3. Le immersioni effettuate attraverso l'impiego di mezzi tecnici che non prevedono l'iperbarizzazione ambientale (minisommergibili) e, quindi, l'operatività umana al di fuori dello stesso mezzo tecnico, saranno regolamentate dalle norme di attua zione della presente legge e di cui all'articolo 19.

 

Art. 15.

(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali)

 

1. Gli OTS, OTI ed i palombari, non possono svolgere attività che non rientrano specificatamente nelle rispettive categorie di appartenenza di cui all'articolo 3, e secondo quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 19. L'inosservanza di quanto disposto comporta la reclusione da tre a sei mesi e la multa da lire 2.000.000 a lire 3.000.000 e salvo che il fatto non costituisca un piú grave reato. In caso di recidiva, l'inosservanza comporta la reclusione da sei a dodici mesi e la multa da lire 4.000.000 a lire 6.000.000 e la cancellazione dalle matricole o dai registri, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato. In questa evenienza, l'esercizio delle attività é interdetta ad ogni fine e l'inosservanza di quanto disposto comporta la sanzione prevista dall'articolo 12, comma 1.

2. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico puó essere effettuato senza l'impiego di operatori regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. L'inosservanza di tale disposto comporta, nei confronti del titolare o responsabile dei lavori o dei cantieri relativi, la decadenza dal diritto di effettuare i lavori stessi secondo il disposto dell'articolo 17 e l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda é da lire 8.000.000 a lire 15.000.000 per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

 

Art. 16.

(Assicurazioni per infortunio e responsabilità civile danni)

 

1. Tutti coloro che svolgono attività oggetto della presente legge, devono essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi di infortunio e di responsabilità civile danni secondo quanto previsto dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 19.

2. Gli estremi aggiornati di tali polizze assicurative devono risultare sul LOP per gli OTS, gli OTI e per i palombari, oltre agli estremi della polizza assicurativa INAIL per la specifica qualifica professionale e grado categoriale dei sopracitati operatori.

3. L'inosservanza di quanto disposto ai commi 1 e 2 comporta le sanzioni previste dall'articolo 12.

 

Art. 17.

(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici connessi)

 

1. Tutti i lavori subacquei ed iperbarici connessi, svolti nell'ambito di cui all'articolo 1, devono, preliminarmente al loro inizio, essere autorizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Per ottenere l'autorizzazione gli interessati devono presentare al Ministero dei trasporti e della navigazione il piano di lavorazione, conforme al modello allegato alle norme di attuazione di cui all'articolo 19, indicando tutto quanto attiene alla effettuazione del lavoro per cui si chiede l'autorizzazione medesima, con particolare riguardo a quanto previsto dalle norme di attuazione e igiene e sicurezza di cui all'articolo 20.

3. Entro il trentesimo giorno, salvo i casi per i quali si provvederà con particolare celerità, il Ministero dei trasporti e della navigazione rilascerà o meno o con eventuali osservazioni o prescrizioni, la relativa autorizzazione che dovrà essere presentata all'ufficio di compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione i lavori vengono effettuati e che vigilerà a mezzo degli organi dipendenti, sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'autorizzazione ministeriale sull'applicazione della presente legge e del le relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza, unitamente alla rispondenza delle norme vigenti od emanande per quanto riguarda gli equipaggiamenti subacquei individuali degli operatori e tutti i mezzi, impianti, strutture, di qualsiasi genere e natura, comunque utilizzati per la effettuazione dei lavori.

 

Art. 18.

(Sanzioni)

 

1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza é punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed é punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 5.000.000 salvo che il fatto non costituisca piú grave reato, specie ove si verifichino incidenti o infortuni o eventi patologici da operatività in stato iperbarico, sia asciutto che bagnato.

 

Art. 19.

(Norme di attuazione della presente legge)

 

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà ad emanare le norme di attuazione, all'uopo costituendo, con proprio decreto, un comitato tecnico per la elaborazione delle norme medesime e riferentesi ai settori di interesse relativi a:

a) lavoro subacqueo ed iperbarico connesso;

b) formazione e qualificazione professionale;

c) attrezzature ed equipaggiamenti;

d) medicina iperbarica.

2. Considerata la costante evoluzione, sotto ogni profilo, delle attività subacquee e iperbariche connesse, il comitato avrà carattere permanente e potrà cosí adeguare le norme stesse al processo evolutivo tecnico, operativo e scientifico delle attività sopra descritte. Tale comitato avrà, inoltre, ampia facoltà di avvalersi, a sua volta, di esperti di comprovata esperienza, maturata nei settori lavoratori di carattere subacqueo ed iperbarico.

 

Art. 20.

(Norme di igiene e sicurezza per i lavori subacquei e iperbarici connessi)

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione emanerà, con proprio decreto, le norme di igiene e sicurezza per i lavori subacquei ed iperbarici connessi, prendendo specificatamente in esame tutto quanto attinente allo svolgimento delle attività in argomento.

2. A tal fine, considerata la complessità dei vari aspetti connessi con tali norme il Ministero dei trasporti e della navigazione costituisce una commissione composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della sanità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli enti di prevenzione e assistenza infortunistica e di altri enti pubblici, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro specificatamente interessati e da esperti nel settore. Anche in questo caso, considerata la costante evoluzione tecnica operativa e scientifica dei vari settori interessati, la commissione avrà carattere permanente e potrà, pertanto, adeguare le norme in oggetto al processo evolutivo di cui sopra, sotto ogni profilo e nello spirito cui la presente legge si ispira.

 

Art. 21.

(Inserimento in ambito comunitario)

 

1. Al fine di assicurare un concreto inserimento dei datori di lavoro e dei lavoratori italiani in ambito comunitario, il Ministero dei trasporti e della navigazione nominerà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con proprio decreto ministeriale, quali propri rappresentanti presso i competenti organi della Comunità europea:

a) un esperto di medicina subacquea ed iperbarica;

b) un esperto di tecnologie subacquee ed iperbariche connesse;

c) un esperto di didattica professionale;

d) un esperto di lavoro subacqueo e/o iperbarico.

2. Tutti i suddetti esperti dovranno dimostrare chiara fama ed esperienza almeno ventennale negli specifici settori operativi oggetto della presente legge.

 

Art. 22.

(Norme transitorie)

 

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della presente legge potranno essere iscritti, a carattere di sanatoria, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 6 e 7, coloro che, alla data di entrata in vigore delle norme in oggetto, hanno superato i limiti di età previsti dalla prima iscrizione, ma non superato il quarantacinquesimo anno di età, purché:

a) documentino con l'esibizione del libretto di lavoro di aver esercitato, nel quinquennio immediatamente precedente la data richiesta di iscrizione ed in modo continua tivo, l'attività di OTS o di OTI o di palombaro;

b) ovvero siano in possesso del titolo di qualificazione professionale per OTS, OTI e palombari conseguito al termine di corsi effettuati in base alle leggi nazionali e relative leggi regionali di applicazione in materia di istruzione professionale e di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), o siano in possesso dei requisiti di qualifiche militari di cui allo stesso articolo 6, comma 1, lettera d);

c) i soggetti di cui lettere a) e b) del presente articolo, devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) , e resta salva l'osservanza delle norme di cui all'articolo 19.

 

Art. 23.

(Abrogazione di norme)

 

1. Non si applicano alle Forze armate ed agli altri Corpi armati dello Stato le disposizioni della presente legge in contrasto con le attività peculiari dei loro compiti istituzionali.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il disposto della presente legge.