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      CAMERA DEI DEPUTATI  - 
    XVI LEGISLATURA  
    I LAVORI NELLE  COMMISSIONI PARLAMENTARI 
    XI Commissione   
  
  
    
  Testo Unificato elaborato dal Comitato Ristretto, 
  alla fine della riunione del 16 Settembre 
      
  
  
  2009, 
      
     
  
  
  
  alla conclusione dei lavori per l'esame della proposta:
 
    Disciplina delle attività subacquee e iperbariche 
      
    C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci). 
      
    (TESTO con INCLUSI gli EMENDAMENTI 
    E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI) 
     (in 
    rosso le aggiunte degli emendamenti)   
    Capo I ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE
 Art. 1. (Oggetto e finalità).
 
 1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di 
    attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere 
    turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della 
    Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione 
    Europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e 
    ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di 
    attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate 
    dai rispettivi statuti. 2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i 
    comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la 
    libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando 
    la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza 
    della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi 
    relativi.
 
 Art. 2. (Ambito di applicazione).
 
    1. Per attività subacquee si intendono le attività 
    svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o 
    gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con 
    finalità diverse: a) lavori subacquei e 
    iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei 
    e iperbarici, regolamentati dal capo II; ivi 
    compresi i lavori per attività di maricoltura e la pesca del corallo.
 b) servizi subacquei di 
    carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide 
    subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni 
    didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.
 
    b-bis) tutte 
    le attività per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, 
    rientrano al capo III, salvo che tali attività comportino, a giudizio 
    dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei 
    lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che 
    richiedono abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori 
    a -50 metri. 
    2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e 
    di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte 
    nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività 
    iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono 
    regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle 
    normative relative alle amministrazioni di appartenenza.   Capo II OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E 
    IPERBARICHE
 Art. 3. (Definizioni).
 
 1. Sono operatori subacquei e iperbarici 
    professionali coloro i quali compiono a titolo professionale, anche se in 
    modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei 
    o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e non, a profondità con 
    pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con 
    l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei. 2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori 
    subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.
 
 
    Art. 4. (Definizione della categoria - 
    Qualifiche professionali ed ambiti operativi).
 
 
    1. La 
    categoria dei sommozzatori in servizio locale, istituita dal decreto del 
    Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta 
    Ufficiale n. 47 del 16 
    febbraio 1979, per l'esecuzione di lavori in acque portuali, è disciplinata 
    dalla presente legge che ne estende il campo operativo a tutte le attività 
    svolte in mare e in acque interne, marittime e non, ed è ridenominata 
    «categoria dei sommozzatori». Il 
    sommozzatore è un operatore 
    tecnico subacqueo, di seguito definito con l'acronimo OTS, colui il quale, 
    avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter 
    formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo 
    a profondità e pressione variabile, in rapporto al proprio livello di 
    qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e 
    sistemi ed attrezzature per la respirazione di gas compressi per 
    compiere lavori consistenti nell'installare, controllare o riparare 
    impianti; nel rimuovere, recuperare o demolire relitti o altri materiali; 
    nell'assistere o recuperare persone e nell'evacuare equipaggi; nello 
    svolgere qualsiasi altra attività riconducibile o affine alle mansioni 
    indicate dal presente comma. 2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti 
    qualifiche professionali:
 a) operatore di basso 
    fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
 b) operatore di alto 
    fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il 
    supporto di impianti iperbarici;
 c) operatore tecnico 
    iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, che è addetto alla 
    manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui 
    il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter 
    formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di 
    supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, 
    soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali 
    condizioni fisiologiche.
 
      
    Art. 4-bis. (Attività dei sommozzatori).
 
 
    1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e 
    logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o 
    di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori 
    iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, 
    nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, possono 
    svolgere attività in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria od 
    ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a 
    pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi. 2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del 
    territorio di competenza del Compartimento Marittimo nel cui registro sono 
    iscritti, anche al di fuori di esso.
 3. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a -12 metri, è 
    richiesta la presenza sull'unità di appoggio o, comunque, sul posto di una 
    camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di 
    personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici su 
    indicazione medica. La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da 
    contenere almeno una branda e da consentire al personale sanitario di 
    prestare le cure all'infortunato e non può essere utilizzata per altri usi; 
    essa, inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico idoneo 
    alla prestazione delle prime cure. Fanno eccezione i lavori effettuati in 
    ambito portuale ed immediate vicinanze, qualora sul posto dove si effettua 
    un'immersione subacquea non sia presente una camera iperbarica equipaggiata, 
    si deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un 
    centro medico dotato di detta camera.
 4. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a -50 metri, 
    è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e 
    camera di decompressione.
 5. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di 
    miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche della 
    quantità minima di miscela di riserva necessaria a garantire un intervento 
    di emergenza.
 6. In occasione di qualunque tipo d'immersione subacquea, deve essere tenuto 
    a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo o terrestre, 
    idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più vicino centro 
    medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo infortunato. Il mezzo 
    navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.
 7. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in 
    assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o di un 
    capocantiere in possesso di idonea qualifica e di comprovata esperienza 
    nonché di lettera di incarico che lo definisce preposto alla sicurezza. Tale 
    soggetto deve sovrintendere a tutta l'organizzazione delle attività di 
    cantiere, alle attività preparatorie delle immersioni, alla constatazione 
    che le attività siano svolte nel rispetto delle procedure relative alla 
    sicurezza sul lavoro.
 8. Il supervisore o il capocantiere preposto alle immersioni, ne segue 
    personalmente l'andamento e ne dispone l'interruzione se lo ritiene 
    opportuno; egli deve poter disporre, durante le immersioni, di un operatore 
    subacqueo per ogni sommozzatore in immersione, in possesso di idonea 
    abilitazione ed equipaggiato, al fine di intervenire in caso di emergenza.
 9. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio 
    dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti dal 
    comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capocantiere preposto 
    alla sicurezza.
 10. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli 
    apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le immersioni 
    devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle leggi e dai 
    regolamenti vigenti in materia e devono essere opportunamente collaudati e 
    mantenuti in efficienza. Qualora non esistano disposizioni specifiche per 
    determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere provate 
    e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione 
    di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.
 11. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, tramite 
    efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie; 
    utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la respirazione e 
    le comunicazioni.
 12. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori devono 
    mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in materia.
 13. Le unità navali in transito nella zona in cui operano sommozzatori, 
    devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che ha mostrato le 
    segnalazioni di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà 
    dell'autorità competente di stabilire una distanza superiore.
 
 Art. 5. (Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).
 
 
    1. I 
    sommozzatori sono iscritti in un apposito registro istituito presso ciascun 
    compartimento marittimo e tenuto dal capo del medesimo compartimento. 
    Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli 
    ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la 
    finanza pubblica, il registro degli operatori subacquei ed iperbarici 
    professionali. 2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 
    1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non 
    continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai sensi 
    dell'articolo 4.
 3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento 
    marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il 
    territorio nazionale e nell'ambito europeo.
 
      
    Art. 6. (Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e 
    iperbarici professionali).
 
 
    1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono 
    necessari i seguenti requisiti: a) la maggiore età;
 b) cittadinanza italiana o 
    di altri Stati membri dell'Unione europea. Sono 
    equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro 
    posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 
    1998, n. 286; per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione 
    professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido 
    solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato;
 c) diploma 
    della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli 
    conseguiti all'estero e riconosciuti;
 d) diploma 
    di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica 
    professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di 
    sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei codici 
    vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione 
    professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle 
    regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale 
    conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive 
    (HSE), dell'Association of Diving Contractors (ADC), dell'International 
    Diving Schools Association (IDSA), dell'International Marine Contractors 
    Association (IMCA) ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 
    5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di 
    attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina 
    militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei 
    carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei 
    vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri 
    Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione 
    anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del 
    Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria 
    professionale. Nessun altro percorso formativo può abilitare all'iscrizione 
    nel registro dei sommozzatori;
 e) in alternativa rispetto 
    a quanto previsto alla lettera d), aver conseguito il titolo presso una 
    scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato;
 f) sana e robusta 
    costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e 
    otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e 
    psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo 
    del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di Assistenza 
    Sanitaria al Personale Navigante (di seguito SASN) che 
    si avvale a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del 
    Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta 
    Ufficiale n. 47 del 16 
    febbraio 1979 o 
    anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività 
    subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in 
    medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di 
    certificazione di livello II A 
    DMAC/EDTC med, di seguito denominato «medico subacqueo»; sono comunque 
    esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i 
    soggetti tossicodipendenti;
 g) non 
    essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel 
    minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, 
    appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede 
    pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
 2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per 
    l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente 
    riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.
 3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso dei 
    requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su richiesta 
    dell'interessato alla autorità marittima, il libretto di navigazione 
    previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della navigazione ed ai 
    sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della 
    navigazione.
 4. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto 
    di ricognizione di cui al comma secondo dell'articolo 132 del codice della 
    navigazione.
 5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si 
    applicano le disposizioni del codice della navigazione e relativo 
    regolamento.
 
      Art. 7. (Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti 
    medico-sanitari).
 
 
    1. La persistenza dei requisiti fisici di cui 
    all'articolo 6, comma 1, lettera f), 
    è condizione per l'esercizio della professione di sommozzatore 
    ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto; . 2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per 
    l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata 
    secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) da 
    parte del medico del porto o del SASN
 a) in seguito a infortunio 
    o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio 
    dell'attività professionale;
 b) con la previsione che, 
    dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere 
    disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da 
    esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico.
 3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la 
    sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e 
    conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva 
    regolarizzazione della posizione dell'interessato.
 4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 
    1, lettera f), e quelle 
    sancite dal presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla 
    data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita 
    presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in 
    medicina subacquea e designati:
 a) uno, che svolge la 
    funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;
 b uno 
    dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera 
    competente per territorio;
 c) uno 
    dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa 
    dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA).
 Art. 8. (Registro delle imprese di lavoro subacquee).
 
 
    1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, 
    nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori 
    oneri per la finanza pubblica, il registro delle imprese subacquee e, in 
    un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione 
    professionale degli operatori subacquei ed iperbarici. 2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono necessari i 
    seguenti requisiti:
 a) un sistema di gestione 
    della sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori 
    in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto 
    dell'ambiente;
 b) un sistema di gestione 
    della qualità, in conformità alle norme comunitarie;
 c) stipula di una polizza 
    di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti 
    ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche;
 d) numero di codice 
    fiscale e di partita IVA;
 e) certificato di 
    iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura, 
    artigianato (CCIAA), con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, 
    dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, 
    nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal 
    quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di 
    liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In 
    alternativa, per tali ultime attestazioni, oltre al certificato di 
    iscrizione alla CCIAA, può essere presentato certificato rilasciato dalla 
    cancelleria del tribunale competente;
 f) nominativo e generalità 
    del datore di lavoro;
 g) nominativo e generalità 
    del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
 h) nominativo del medico 
    competente, incluso anche il medico subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1, 
    lettera f);
 i) aver adempiuto agli 
    obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie 
    professionali per il personale dipendente, nei confronti dell'Istituto 
    Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa. dell'IPSEMA.
 3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere tempestivamente 
    comunicate al compartimento marittimo competente.
 4. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori 
    subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.
 5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le 
    attività di cui all'articolo 3, comma 2.
 6. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, 
    le imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi competenti un 
    diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura 
    dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura tale da coprire 
    interamente il costo del servizio reso, nell'ambito degli ordinari 
    stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
    pubblica.
 
 
    Art. 9. (Libretto di ricognizione).
 
 
    1. . Il 
    capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nel registro di 
    cui all'articolo 6 rilascia al sommozzatore un libretto di ricognizione (LDR). 
    Le modalità di tenuta del LDR e le indicazioni che esso deve contenere sono 
    stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
    trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
    presente legge. Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e inglese:
 a) la qualifica 
    professionale;
 b) l'eventuale 
    conseguimento di specializzazioni professionali;
 c) l'idoneità fisica.;
 d) l'ambito operativo: 
    basso fondale, alto fondale o saturazione;
 e) le singole immersioni 
    effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data 
    di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di 
    durata complessiva;
 f) i periodi di 
    compressione in camera iperbarica;
 g) l'autorizzazione 
    annuale allo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche da parte 
    del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;
 h) la vidimazione 
    autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle 
    singole immersioni o compressioni in camera iperbarica, o dal committente, 
    in caso di lavoratore autonomo;
 i) la descrizione sommaria 
    del lavoro eseguito;
 l) gli eventuali 
    infortuni.
 2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto del 
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta 
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato agli 
    operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento marittimo competente.
 3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è 
    tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a 
    svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in qualunque 
    momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle 
    normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica 
    sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.
 4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale 
    al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione 
    allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di 
    idoneità psico-fisica.
 5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa 
    determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione 
    dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di 
    lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato 
    sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o anche da un medico 
    subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, 
    specificandone la durata e la causa. Nel caso trattasi di lavoratore 
    autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN 
    o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei 
    requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività 
    lavorativa.
 6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di 
    lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e 
    sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di 
    questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di 
    idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.
 
      Art. 10. (Cancellazioni).
 
 1. Si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5 ed al 
    conseguente ritiro del LP: a) a domanda 
    dell'interessato;
 b) per morte;
 c) per permanente 
    impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge, a seguito 
    degli accertamenti medico-sanitari;
 d) per la perdita dei 
    requisiti di cui alle lettere b) e g) dell'articolo 6, comma 1;
 e) per pensionamento.
 
 Art. 11. (Obblighi e sanzioni).
 
 
    1. Il 
    LDR deve essere esibito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della 
    sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima 
    che ne fanno richiesta.; . Il 
    LDRdeve essere aggiornato annualmente dal 
    compartimento marittimo che lo ha rilasciato; il 
    quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso 
    dell'anno. 2. L'omessa presentazione del LDR su 
    richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere 
    qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della 
    regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.
 3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in 
    assenza della regolare vidimazione del LDR è 
    punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, 
    salvo che il fatto costituisca più grave reato.
 4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo 
    sono disposti la cancellazione dal registro dei 
    sommozzatori; di 
    cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 
    euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave 
    reato.
 5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta la 
    cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 
    euro.
 5-bis. In 
    caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa determinato, ovvero in 
    caso di malattia che comporta un'interruzione dal lavoro per almeno quindici 
    giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far 
    presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al compartimento marittimo 
    sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:
 a) per gli eventuali 
    provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;
 b) per l'annotazione 
    dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente da infortunio o da 
    incidente ovvero da malattia.
 5-ter. Il LDR è trattenuto 
    dal compartimento marittimo competente ai sensi del comma 5 per il periodo 
    di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato 
    previa presentazione da parte del medesimo di un certificato medico 
    attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio dell'attività 
    lavorativa, rilasciato in conformità a quanto disposto dal comma 7. La 
    ripresa dell'attività lavorativa deve risultare sullo stesso LDR, visitato 
    allo scopo dal compartimento marittimo competente.
 5-quater. Gli accertamenti 
    medico-sanitari attestanti l'idoneità psico-fisica ai fini di cui al comma 6 
    devono essere effettuati presso centri di medicina iperbarica. 
    L'inosservanza di quanto disposto al comma 5-ter del 
    presente articolo comporta la cancellazione dal registro dei sommozzatori e 
    l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, salvo che il fatto 
    costituisca più grave reato.
 8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione 
    dell'ammenda di cui ai commi 
    da 4 a 5-bis; l'interessato 
    può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
    secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
 9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di 
    carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di 
    operatori regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla 
    presente legge. e 
    senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di 
    igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
    dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima 
    legge.
 10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti 
    del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la 
    decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 
    12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In 
    caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore 
    irregolarmente impiegato.
 11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere 
    iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con un'ammenda da 
    4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto 
    costituisca più grave reato.
 12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti 
    l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a 
    dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
 
      Art. 12. (Norme di sicurezza).
 
 
    1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo 
    di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme 
    vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni 
    stabilite dalla presente legge. Art. 13. (Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali).
 
 1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività diverse da quelle 
    specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica. 
 
    Art. 14. (Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici 
    connessi).
 
 
    1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro 
    inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il 
    territorio in cui devono essere svolti per l'assegnazione di un numero 
    progressivo di pratica. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori 
    trasmette alla capitaneria di porto insieme con la domanda di autorizzazione 
    anche l'elenco dei sommozzatori che saranno utilizzati per lo svolgimento 
    del lavoro. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori deve 
    comunicare alla capitaneria di porto tutte le variazioni di personale 
    durante lo svolgimento dei lavori. 2. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di 
    informare, con adeguato anticipo, l'autorità marittima di ogni lavoro 
    subacqueo o iperbarico da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, 
    l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di 
    rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono essere 
    specificate le generalità e la reperibilità del medico esperto in 
    problematica subacquea referente dell'impresa titolare dei lavori.
 3. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza le relative 
    autorizzazioni o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge 
    e dalle norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al 
    comma 9 dell'articolo 8 è punito con l'arresto da uno a tre anni e con 
    l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave 
    reato.
 4. Chiunque non esibisce all'autorità marittima competente l'autorizzazione 
    rilasciata dalla capitaneria di porto competente ovvero, pur presentando 
    tale autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal 
    diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 3.000 
    a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero che si 
    verifichino incidenti, infortuni o eventi patologici da operatività in stato 
    iperbarico.
 
 Art. 15. (Sanzioni relative alle autorizzazioni).
 
 1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza 
    l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto 
    disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e 
    sicurezza è punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione 
    dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale 
    autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal 
    diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 
    2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
 3. In caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il sequestro 
    delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori.
 
 Art. 16. (Comitato tecnico-scientifico).
 
 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il 
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio 
    decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e 
    senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Tecnico 
    per le Attività Subacquee e Iperbariche, che ha il compito di proporre le 
    norme tecniche relative a: a) le procedure operative 
    per il lavoro subacqueo;
 b) le procedure operative 
    per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali
 c) le procedure di 
    emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;
 d) la formazione e 
    qualificazione professionale;
 e) le attrezzature e gli 
    equipaggiamenti;
 f) la medicina subacquea 
    ed iperbarica;
 g) le norme per la 
    sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse.
 2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di 
    comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.
 3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed aggiornare 
    lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed iperbariche 
    professionali, con particolare riferimento alle procedure e tecniche più 
    qualificate ed accreditate presso le imprese e gli organismi certificatori 
    di rilevanza nazionale ed internazionale.
 4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
 a) due rappresentanti del 
    Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
 b) un rappresentante del 
    Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 c) un rappresentante del 
    Ministero della Salute;
 d) un rappresentante dell'IPSEMA;
 e) un rappresentante della 
    Conferenza Stato-Regioni;
 f) tre rappresentanti 
    delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
 g) tre rappresentanti 
    delle organizzazioni sindacali delle imprese maggiormente rappresentative.
 5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle figure 
    degli OTS e degli OTI.
 6. L'istituzione e l'attività del Comitato non comportano alcun onere 
    finanziario a carico del bilancio dello Stato.
 7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è 
    di quattro anni ed è rinnovabile.
 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il 
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero 
    del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta, sulla base della 
    proposta del comitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme 
    tecniche nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
 
 
     Art. 16-bis. (Numero progressivo nazionale).
 
 
    1. I compartimenti marittimi devono trasmettere 
    una copia della documentazione presentata dal singolo sommozzatore in 
    conformità a quanto disposto dalla presente legge al Ministero delle 
    infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'assegnazione del numero 
    progressivo nazionale (NPS), convalidante la regolarità dell'iscrizione al 
    registro dei sommozzatori di cui all'articolo 6 e che permette 
    l'identificazione del lavoratore nell'ambito di un'apposita banca dati 
    costituita e gestita dal medesimo Ministero. Alla banca dati possono 
    accedere in via riservata i compartimenti marittimi e le capitanerie di 
    porto. 
 
 
    Art.17. (Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori 
    autonomi).
 
 
    1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni 
    sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle 
    imprese di lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall'Istituto 
    Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa dall'IPSEMA, 
    è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività 
    lavorativa in forma autonoma. 2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma 
    dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula di 
    una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei 
    rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.
 3. Gli estremi aggiornati delle polizze devono essere registrati sul LDR 
    del sommozzatore;.
 3-bis. L'inosservanza di 
    quanto disposto dai commi l, 2 e 3 comporta l'applicazione di un'ammenda da 
    2.000 a 5.000 euro.
 
    Art. 18. (Disposizioni transitorie).
 
 
    1. Per gli operatori iscritti nel registro dei 
    sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del 
    Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nellaGazzetta 
    Ufficiale n. 47 del 16 
    febbraio 1979 ogni singola capitaneria di porto, entro dodici mesi dalla 
    data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione 
    formata da personale interno ed, eventualmente, da esperti esterni, che deve 
    esaminare la regolarità delle iscrizioni, trasmettendo la relativa 
    documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 
    l'assegnazione del NPN. In caso di iscrizione irregolare a giudizio della 
    citata commissione, l'operatore decade dal diritto di richiedere 
    l'iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi del comma 2. A richiesta 
    dell'interessato, è concessa una proroga di un massimo di dodici mesi per la 
    regolarizzazione della sua posizione. 2. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione nel registro dei 
    sommozzatori di cui all'articolo 6 della presente legge, che li autorizza a 
    esercitare l'attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della 
    presente legge presentando un'apposita richiesta alla capitaneria di porto 
    in cui risultano iscritti. Il passaggio è vincolato alla verifica della 
    regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del 
    presente articolo.
 3. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio 
    locale tenuto dalle capitanerie di porto può scegliere di conservare tale 
    iscrizione che consente di operare entro i limiti delle acque portuali e 
    nelle immediate adiacenze del porto per il quale è valida l'iscrizione, 
    fermo restando il controllo sulla regolarità dell'iscrizione ai sensi di 
    quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
 4. I compartimenti marittimi sono autorizzati ad emanare norme regolamentari 
    specifiche, in relazione all'ambito territoriale di rispettiva 
    giurisdizione, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla presente 
    legge.
 
 Capo III ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI 
    ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE
 Art. 19. (Definizioni).
 
 
    1. Per immersione subacquea a scopo 
    turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, 
    effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate 
    all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio 
    dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione 
    di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa 
    riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo 
    libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere 
    svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i 
    limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti 
    dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni 
    della presente legge le attività subacquee organizzate 
    da Federazioni sportive, Discipline sportive associate, enti di promozione 
    sportiva riconosciute dal CONI e da associazioni e società affiliate ai 
    predetti enti. 2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, 
    rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso 
    dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore 
    stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
 2-bis. I corsi di cui al 
    comma 2, finalizzati al rilascio del brevetto subacqueo, possono essere 
    impartiti dagli assessorati regionali alla formazione professionale aventi 
    strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo e da sedi formative 
    accreditate dalle regioni secondo l'accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008.
 3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, 
    rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a 
    persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, 
    le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi 
    livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche 
    l'attività di guida subacquea.
 4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in 
    modo non esclusivo e non continuativo:
 a) assiste l'istruttore 
    subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone;
 b) accompagna in 
    immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto.
 
    5. Sono centri di immersione e di addestramento 
    subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono 
    supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la 
    disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale. 6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 23, le 
    imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale 
    principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per 
    l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio 
    dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di 
    materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.
 Art. 20. (Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).
 
 1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere 
    svolta, su tutto il territorio nazionale, e il territorio della Comunità 
    Europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria: a) all'interno dei centri 
    di immersione e di addestramento subacqueo;
 b) all'interno delle 
    organizzazioni senza scopo di lucro;
 c) in modo autonomo.
 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei 
    devono possedere i seguenti requisiti:
 a) maggiore età;
 b) cittadinanza italiana o 
    di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di 
    Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un 
    valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della 
    disciplina nazionale in materia di immigrazione;
 c) godimento dei diritti 
    civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
 d) diploma della scuola 
    dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
 e) brevetto di istruttore 
    subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e 
    previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da 
    un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui 
    all'articolo 23;
 f) copertura assicurativa 
    individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti 
    alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale 
    fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro d'immersione o dalle 
    associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita la 
    propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;
 g) copertura assicurativa 
    per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, che svolgano attività di 
    guida o istruttore, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;
 h) idoneità medica secondo 
    quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui 
    attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione 
    vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica.
 
      
    Art. 21. (Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento 
    subacqueo).
 
 1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di 
    addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione presso la 
    CCIAA;
 b) partita IVA;
 c) disponibilità di una 
    sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
 d) disponibilità di 
    attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, 
    ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
 e) disponibilità di 
    attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni 
    vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale 
    addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e 
    pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee 
    iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi 
    ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 
    modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive 
    modificazioni;
 f) copertura assicurativa 
    di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 20.
 2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio 
    della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in regola 
    con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2. 
 Art. 22. (Organizzazioni senza scopo di lucro).
 
 1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza scopo di 
    lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) atto costitutivo 
    registrato e statuto;
 b) codice fiscale;
 c) disponibilità di una 
    sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
 d) disponibilità di 
    attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, 
    ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
 e) disponibilità di 
    attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni 
    vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale 
    addestrato al primo soccorso, prevedendosi, a tale fine, che i corsi in 
    materia di sicurezza e pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni 
    didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, 
    sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
    e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, 
    e successive modificazioni;
 f) copertura assicurativa 
    mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, 
    collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività 
    svolte.
 
 Art. 23. (Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività 
    subacquee per il settore turistico-ricreativo).
 
 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco 
    nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento 
    delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle 
    organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il 
    compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i 
    propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 
    dell'articolo 19. 2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del 
    comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della 
    definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi 
    professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e 
    come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti 
    nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione 
    civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e 
    delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni 
    museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole 
    Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.
 4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni 
    didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente 
    documentazione:
 a) nel caso di 
    organizzazioni nazionali od estere operanti come imprese, certificato di 
    iscrizione alla competente CCIAA o certificato di attribuzione della partiva 
    IVA;
 b) nel caso di 
    organizzazioni operanti come organizzazioni senza scopo di lucro, copia 
    dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di 
    attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta 
    l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
 c) nel caso di 
    organizzazioni internazionali, comunitarie o extracomunitarie, che operano 
    attraverso imprese concessionarie del marchio, o come sedi nazionali di 
    società o associazioni, copia degli accordi internazionali di rappresentanza 
    sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale 
    internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento, o 
    certificato di iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o 
    certificato di attribuzione della partita IVA;
 d) copia degli standard 
    didattici di riferimento;
 e) dettagliato elenco dei 
    sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri 
    eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici 
    devono essere prodotti in lingua italiana.
 Art. 24. (Uso delle denominazioni).
 
 
    1. La denominazione di «centro di immersione e di 
    addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza 
    scopo di lucro in 
    possesso dei requisiti previsti dalla presente legge 2. 
    Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso 
    esclusivo del proprio nome. Art. 25. (Attrezzature).
 
 
    1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti 
    collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte 
    ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la 
    ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono 
    essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni 
    legislative regolamentari 
    e tecniche. vigenti. 2. I soggetti di cui agli articoli 20 e 21 hanno l'obbligo di tenere un 
    registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel 
    quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla 
    manutenzione degli stessi.
 3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di 
    inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività 
    subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro 
    possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze 
    rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle 
    attrezzature.
 Art. 26. (Disposizioni finali).
 
 
    1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco nazionale di 
    cui all'articolo 23, le organizzazioni didattiche in possesso delle 
    caratteristiche necessarie e già operanti sul territorio devono presentare 
    la documentazione per l'iscrizione entro 
    un anno. dalla costituzione dell'elenco stesso. 
    Sono sempre possibili nuove iscrizioni per Agenzie o Federazioni che abbiano 
    raggiunto successivamente le caratteristiche necessarie per l'iscrizione.   
    
    
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