CEDIFOP news 2007-21 - cedifop

, nel punto in cui vogliamo far comparire la nota di copyright, questo codice:
Vai ai contenuti

Menu principale:

CEDIFOP news 2007-21

CEDIFOP news > 2007
Operatore Tecnico Subacqueo: Una mancanza cronica nella legislazione Italiana

CEDIFOP news n. 13 - Luglio 2007 - articolo 021
Operatore Tecnico Subacqueo: Una mancanza cronica nella legislazione Italiana
(di Manos Kouvakis)

La figura del “sommozzatore in servizio locale” – che affianca la figura del “palombaro in servizio locale” già istituita dal Codice della Navigazione (articoli 114 e 116) approvato con Regio Decreto n. 327 del 30.03.1942 - istituita dal DM 13 Gennaio 1979, integrato dal DM 31 Marzo 1981, appare subito vincolata al conseguimento di una qualifica professionale che attesti la formazione specifica dell’operatore subacqueo, attuata secondo le modalità previste dall’art. 05 della legge n. 845 del 21 Dicembre 1978 e dalle relative leggi regionali di attuazione. La integrazione del DM 31 Marzo 1981 risultano introdotte allo scopo di contemperare i requisiti formativi e certificativi di questa figura con il quadro internazionale e comunitario (q.v. art 48, § 2 del trattato CEE e art. 1, § 2 del Regolamento CEE / 16, 12 / 1968), che allarga ai cittadini europei la possibilità di iscriversi al registro sommozzatori.

Nei successivi decenni, nessun adeguamento legislativo.

Così, col passare degli anni, e a differenza degli altri Stati dell'Unione Europea, l'Italia non crea una disciplina professionale che, identificando e regolamentando la categoria degli operatori subacquei e iperbarici, nel contempo li tutela. O per meglio dire è rimasta indietro rispetto all’evolversi della professione degli OTS.

Questa mancanza legislativa viene invece recepita dalla Capitaneria di Porto di Ravenna, che nel 1992, con l’ordinanza N. 77, cerca di mettere un po’ d’ordine almeno nel territorio di sua competenza. Cosi introduce una serie di regole, valide per tutto l’ambito delle acque territoriali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Ravenna, per lo svolgimento dei lavori subacquei.

Tra le “regole” più rilevanti che introduce questa ordinanza, citiamo:
- l’obbligo che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile, di comprovata esperienza, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro, ma anche ai fini della sicurezza della navigazione;
- il responsabile deve poter disporre sempre di un secondo operatore subacqueo, che deve tenersi sempre equipaggiato, pronto ad intervenire in caso di
emergenza;
- gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie, per
comunicare qualsiasi necessità, attraverso l’uso di idonei caschi che consentano contemporaneamente la respirazione e la comunicazione.

Regole importanti che innalzano il livello di sicurezza di chi si immerge per fare dei lavori subacquei, ma purtroppo non sono recepite in ambito nazionale. Solo poche capitanerie seguono l’esempio di Ravenna.

Nei 25 anni trascorsi, dal 1982 ad oggi, sono stati elaborati alcuni disegni di legge.

Il primo tentativo di proposta legislativa, è firmato dal senatore Antonio Battaglia che nel 1997 presenta il Disegno di legge 2339. Esso presenta alcune novità:
- lo spostamento del limite di età dai 35 anni (per l’iscrizione al registro dei sommozzatori), a 45 anni;
- il riconoscimento degli OTS come operatori che svolgono attività subacquee lavorative, di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa, sia in basso che in alto fondale;
- allargamento della territorialità a tutte le acque di demanio marittimo e a quelle interne;
con l’obbiettivo di disciplinare il settore delle attività subacquee professionali/industriali, sia pubbliche che private.

La proposta non completa l’iter legislativo in Parlamento, per cui ci ritroviamo nel 2001 con il Disegno di legge 1219 - presentato dall’On. Alberto Arrighi e, nello stesso anno, viene presentato un altro disegno di legge il Disegno di legge 1698 dall’On. Luigi Martini. Dopo 4 anni di verifica nelle varie commissioni parlamentari, si arriva nel 2005 al Testo unificato della C. 1219 Arrighi e C. 1698 L. Martini. Il fine legislatura non ne consente la trasformazione in legge.

In ordine temporale, l’ultimo disegno di legge, è stato presentato nel Luglio 2006, proposta di legge n.ro 1394 dell’On. Luca Bellotti. Esso altro non è che un ritorno alla proposta 1219 del 2001, senza nessuna miglioria per il settore degli OTS.

Questa proposta di legge, se ratificata, secondo il mio parere, allungherà senza risolverlo il vuoto legislativo che lamenta il settore degli OTS. Infatti questo disegno legge, nel tentativo di ordinare tutta la subacquea, di fatto opera mescolanze di figure professionali che nell’esercizio delle attività subacquee di pertinenza si differenziano enormemente. Mi sembra un regresso che squalifica l'OTS Italiano e non l’auspicato progresso che permetta il riconoscimento dei nostri operatori anche all'estero, contrariamente agli intenti manifestati dal legislatore nella parte introduttiva.

E' nostra convinzione, che c'è assolutamente bisogno di una legge dedicata a chi fa la professione di OTS, questa deve essere differenziata da qualsiasi proposta legislativa che riguardi la professione di subacqueo sportivo (agonistica) o ricreativo (diving), o si occupi della subacquea amatoriale, con disposizioni, vincoli e regole nettamente separati.

Una buona proposta di legge, nel settore subacqueo, non deve contenere al suo interno il tentativo di regolamentare, con le medesime modalità, l’attività dei
sommozzatori e l’attività dei subacquei sportivi o ricreativi, questi ultimi infatti hanno, nell’esercizio della loro attività, (e quindi anche negli strumenti e nelle attrezzature adottate) obbiettivi, regole, addestramento e problematiche molto diverse da quelle degli OTS, inoltre ritengo sia compito delle regioni stabilire i criteri e le regole della subacquea sportivo/ricreativa, adeguandole al territorio specifico, ed è quanto attualmente accade nella maggior parte del territorio Italiano. Mischiare le competenze crea confusione, senza risolvere le problematiche fondamentali della categoria.

Va, comunque sottolineato, alla data odierna, che la proposta legislativa dell'On. Luca Belloti n. 1394, non ha ancora iniziato l'esame nelle varie commissioni
parlamentari, ad iniziare dalla XI commissione alla quale è stata assegnata il 6 dicembre 2006.

In tema legislativo, bisogna anche sottolineare che nel 2006, il TAR del Lazio con la sentenza n.ro 200602150 del 29/03/2006, ha dato ragione ad un sommozzatore che avendo superato il 35esimo anno di età, ed avendo conseguito un attestato di qualifica professionale di OTS, aveva visto respingere la sua domanda l’iscrizione cosi come prevede la legge vigente.
Dopo 2 anni di causa, il tribunale, dando ragione al sommozzatore, si è pronunciato a favore della sua iscrizione nel registro dei sommozzatori.

Ora questa sentenza, recepita da tutte le Capitanerie di Porto, è una realtà.
Ma c’era bisogno di arrivare a tanto?

Di certo, tutte le proposte legislative, elaborate lel'ultimo decenio, non avrebbero risolto tutti i problemi della categoria OTS, che rimangono ancora oggi integralmente da affrontare.

Molti incidenti si sarebbero evitati, con una legge adeguata, con un maggior controllo da parte degli organi preposti, per garantire a chi è OTS una maggiore
professionalità ed impedendo, a chi si improvvisa essere quello che non è, di operare rischiando, a volte, sia la propria vita che quella di chi gli sta vicino.



 
Torna ai contenuti | Torna al menu