1) La validità è a livello Nazionale ed Europeo:La legge 07/2016 definisce solo 3 nuove qualifiche che in base all'attuale legislazione non hanno limitazioni entro i confini regionali, grazie anche all'articolo 10 del Decreto Presidenziale 7 dicembre 2018, n. 31. "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati allʼesercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dellʼart. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7" e dal Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali"
2) L'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana è l'"autorità competente" per l'"European Commission - Internal Market - Free movement of professionals - Regulated professions database":
Per l'articolo 10.2 del Decreto Presidenziale 7 dicembre 2018, n. 31. "Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati allʼesercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dellʼart. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7" e perchè gestisce il Repertorio Telematico (ALBO) dei "Commercial Diver Italiani" (cioè facendo un esempio l'Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana è l'equivalente dell'HSE_UK, con un suo regolamento nel settore dei Commercial Diver Italiani)
3) In Italia sono stati regolamentati 3 percorsi formativi, tramite la legge 07/2016 della Regione Siciliana, creando 3 profili per i livelli INSHORE (1 profillo) e OFFSHORE (2 profilli) come "Formazione Normata" (il profillo dell'OTS rientra fra la formazione NON normata, in tutte le regioni Italiane).
L'articolo 10.2 del decreto Presidenziale n. 31/2018, prevede entro max il 30 maggio 2019 l'inserimento delle qualificazioni nel database tenuto dalla Commissione europea, con l’adozione degli adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l’inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.
L'Italia sarà a breve il 10° paese inserito nell' "European Commission - Internal Market - Free movement of professionals - Regulated professions database". Ecco tutti i paesi con le loro rispettive "Autorità competenti":
- Finlandia: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Regional State Administrative Agency, Southern Finland
- Svezia: Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority
- Paesi Bassi: Nationaal Duikcentrum
- Portogallo: Direcção-Geral de Autoridade Marítima
- Polonia: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Director of Maritime Office in Gdynia
- Romania: Centrul de Scafandri Romanian Navy Diving Center
- Spagna: Ministerio de Fomento (Dirección General de la Marina Mercante. Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima) Ministry of Development
- UK: HSE - Health and Safety Executive, Energy Division, Diving Operations Strategy Team
- Italia: Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana - SERVIZIO VII, Politiche Giovanili, Occupazione Giovanile, Mobilità Nazionale e Trasnazionale
- Norvegia (*): Direktoratet for arbeidstilsynet, The Norwegian Labour Inspection Authority
Di questi 10 paesi, attualmente solo 5 (inclusa l'Italia) hanno definito per legge queste attività (Italia, Svezia, Paesi Bassi, UK e Norvegia)
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(*) Norvegia rientra perchè fa parte dell'Associazione europea di libero commercio (Efta), all’Area economica europea (Eea) e all'"Associazione europea di libero scambio" (AELS)
3) L'iscrizione all'"albo" (repertorio) dei "Commercial Diver Italiani" è una delle più importanti in Europa: (dal "Riconoscimento delle qualifiche professionali e sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") - Dicembre 2015 Schede di lettura Atto del Governo 239 ) che riporta: " ... In base al D.Lgs. 206 i regimi che regolano i “riconoscimenti professionali” sono di tre tipi:
un regime generale di riconoscimento (artt. 18-26) non automatico ma basato sul confronto tra i percorsi formativo - professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenza sostanziale” tra i diversi livelli di qualifica (previsti dall’art. 19 del decreto), di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni). Condizioni del riconoscimento sono: che il titolo (o l’attestato) sia stato rilasciato da una autorità competente; che detto titolo certifichi il possesso di un livello di qualifica almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalla normativa nazionale; l’accesso alla professione regolamentata in Italia può, inoltre, essere anche riconosciuto se il richiedente, in possesso dei requisiti sopracitati, abbia esercitato a tempo pieno per due anni nel corso dei precedenti dieci; ... "