CEDIFOP news n. 24 - Giugno 2008 - articolo 043
Richiesta di parere
(Prof. Avv. Alessandro Garilli)
STUDIO LEGALE
VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 54 - 90143 Palermo
TEL. 091 303540 - TEL./FAX 091.302141 - E-MAIL: alegrilli@alice.it
AVV. PROF. ALESSANDRO GARILLI
AVV. LORENZO S. INFANTINO
AVV. PROF. MASSIMILIANO MARINELLI
AVV. CHIARA GARILLI
AVV. SIMONA SCIARRINO
AVV. FILIPPO BUTTA'
Palermo, 14 maggio 2008
Oggetto: richiesta di parere
Mi viene chiesto parere in ordine alla legittimità della iscrizione nel Registro dei sommozzatori di soggetti privi della relativa qualificazione professionale e del brevetto.
Al fine di dare compiuta risposta al quesito, è opportuno prendere le mosse dal D.M. della Marina Mercantile del 13.01.1979, con il quale è stata istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale.
Il n. 6 del secondo comma dell'art. 3 della fonte appena citata detta i requisiti necessari al ricorrere dei quali è subordinato il diritto di iscrizione nel Registro anzidetto. Esso recita testualmente:
"Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:
omissis
6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore".
La lettera della norma non pare lasciare alcun margine di interpretazione, limitando il diritto alla iscrizione alle categorie di soggetti ivi espressamente e tassativamente individuate: nello specifico, limitatamente a quanto è oggetto della presente indagine, si tratta di coloro che abbiano conseguito il diploma o l'attestato di qualificazione professionale di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei, con allegato brevetto, presso un istituto statale ovvero scuole o centri di formazione e qualificazione professionali legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni.
Deve, pertanto, ritenersi che nessun altro percorso formativo possa abilitare all'iscrizione nel Registro dei sommozzatori.
Entrando ancor più nello specifico della questione oggetto del presente, pare potersi escludere la legittimità della iscrizione in parola a seguito del conseguimento di titoli quali "Operatore tecnico di archeologia subacquea" o di "Operatore subacqueo specializzato nella gestione delle riserve e dei parchi marini".
In primo luogo osta, in tal senso, il mancato conseguimento, a conclusione dei relativi percorsi formativi, del titolo di sommozzatore professionista o di perito tecnico addetto ai lavori subacquei - di cui alla voce n. 621600 del "Prontuario dei codici" vigente - con allegato brevetto, espressamente richiesto dal citato art. 3, quale condizione imprescindibile.
Ma vi è di più.
L'iscrizione al Registro di cui al D.M. del 1979 abilita, fra l'altro, i soggetti idonei all'immediato inserimento lavorativo nelle aree portuali, in ambito metalmeccanico, con mansioni di fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria ed assimilati.
Tale circostanza ha, verosimilmente, indotto il legislatore del 1979 ad imporre maggiori cautele nell'individuazione dei soggetti legittimati all'iscrizione in argomento, imponendo, oltre alla sussistenza di requisiti di idoneità fisica, lo svolgimento di un percorso formativo abilitante alle citate professioni.
Ciò non può che indurre ad escludere che coloro i quali abbiano seguito un corso di formazione e conseguito il titolo, ad esempio, di operatore tecnico di archeologia subacquea, godano dei titoli necessari per l'iscrizione nel Registro dei sommozzatori.
A tale conclusione si giunge, peraltro, attraverso l'esame ed il confronto dei diversi percorsi e degli obiettivi formativi previsti dai corsi portati all'attenzione dello scrivente.
Così, a proposito del corso per "Operatore tecnico di archeologia subacquea", l'obiettivo formativo viene individuato nell'addestramento al lavoro di prospezione, ricerca, scavo ed assistenza alla fruibilità dei siti archeologici. Ancora, il corso o di "Operatore subacqueo specializzato nella gestione delle riserve e dei parchi marini" consente ai suoi fruitori di sapersi immergere in sicurezza, effettuare video e foto riprese subacquee, etc.
Entrambi i corsi abilitano all'esercizio di professioni tecniche nelle scienze fisiche, naturali, nell'ingegneria ed assimilate.
Orbene, si tratta di professioni estranee alla categoria di Sommozzatore e Lavoratore Subacqueo, indicata ai nn. da 621600 a 621604 del Prontuario dei Codici, che, invece, legittima l'iscrizione nel Registro dei Sommozzatori.
Al fine di cogliere meglio il senso delle superiori considerazioni, è utile evidenziare la differenza dei predetti corsi rispetto a quelli per il conseguimento della qualifica, a titolo esemplificativo, di Operatore Tecnico Subacqueo, organizzati dal Cedifop. Questi ultimi, invero, prevedono percorsi formativi autorizzati ed avallati dal parere preventivo della Regione Siciliana, rilasciato ai sensi del Decreto del 23.07.2003, che ne valuta la conformità rispetto alle specifiche normative di settore e la coincidenza con la categoria professionale di ai nn. da 621600 a 621604 del Prontuario dei Codici.
Invero, contrariamente a quanto previsto nei casi prima esaminati, i corsi organizzati dal CEDIFOP prevedono l'addestramento in aree portuali e l'utilizzo di attrezzature tecniche indispensabili per lo svolgimento della professione di sommozzatore e lavoratore subacqueo.
Le superiori considerazioni, peraltro, devono indurre ad escludere la legittimità dell'iscrizione nel Registro dei sommozzatori di soggetti sprovvisti dei titoli previsti dal Decreto Ministeriale, che regola la materia de qua, anche per ragioni di opportunità legate alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.
Invero, laddove si consentisse ad un lavoratore di rendere la propria prestazione nel settore metalmeccanico - per effetto della iscrizione nel Registro dei sommozzatori ottenuta, ad esempio, a seguito di una abilitazione all'attività di archeologia subacquea - lo stesso sarebbe certamente esposto a gravi rischi dai quali non potrebbe tutelarsi a causa di incolpevoli lacune formative.
Alla luce di quanto sopra, si conclude affermando l'illegittimità della iscrizione nel Registro dei sommozzatori, di cui all'art. 3 del D.M. della Marina Mercantile del 13.01.1979, di soggetti privi della relativa qualificazione professionale e del brevetto.
Prof. Avv. Alessandro Garilli