CEDIFOP news articolo 076 - cedifop

, nel punto in cui vogliamo far comparire la nota di copyright, questo codice:
Vai ai contenuti

Menu principale:

CEDIFOP news articolo 076

CEDIFOP news > 2009
Verso una nuova legge sugli OTS - PARTE IV

CEDIFOP news n. 41 - Novembre 2009 - articolo 076
Sulla strada di un testo unico fra le proposte:344 BELLOTTI, 2369 LO PRESTI e 2509 CARLUCCI.
Verso una nuova legge sugli OTS - PARTE IV
Situazione nelle varie Commissioni Parlamentari, in data odierna:
(di Manos Kouvakis)

Prosegue l'esame nelle varie Commisisoni Parlamentati della proposta di legge Bellotti/Lo Presti/Carlucci.

Ecco il punto cui è arrivato il lavoro svolto fino ad oggi (08/11/09) nelle varie Commissioni Parlamentari:

Nulla osta dalle Commisisoni Ambiente (VIII), Attività Produttive (X), Affari Sociali (XII), Politiche Un. Europea (XIV) e dalla Commissione Parlamentate per le Questioni Regionali.

Parere favorevole dalla Commissione Affari Costituzionali (I), con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, e all'articolo 23, comma 1, primo periodo, si sopprima il riferimento ai servizi di carattere turistico-ricreativo, in quanto nessun principio può essere stabilito in una materia di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; all'articolo 19, comma 1, si sopprima inoltre il primo periodo, in quanto sono non ravvisabili esigenze unitarie giustificatrici di intervento legislativo statale;
2) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si chiarisca la portata del richiamo agli statuti regionali, trattandosi di fonti che potrebbero non prevedere disposizioni in materia di attività subacquee ed iperbariche;
3) all'articolo 24, dove si fa menzione della «autorizzazione all'esercizio ottenuta ai sensi della presente legge», si chiarisca quale deve essere la disciplina di riferimento, soprattutto sotto il profilo delle competenze, ai fini dell'attività di autorizzazione richiamata, tenuto conto che nell'articolo 23, dove è previsto l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche, non si fa alcun riferimento espresso all'attività autorizzatoria;
4) all'articolo 26, secondo periodo, si sostituiscano le parole «Agenzie e Federazioni» con la parola «organizzazioni»;

e con le seguenti osservazioni:
a) in merito all'articolo l, comma 1, secondo periodo, si valuti che la salvaguardia delle competenze delle regioni ivi stabilita non comporta salvaguardia degli effetti della legislazione regionale eventualmente già emanata, qualora essa non sia conforme ai principi stabiliti dal provvedimento, non rechi, rispetto a essi, norme di dettaglio e, infine, costituisca ripetizione di disposizioni contenute nel provvedimento stesso, poiché, secondo costante orientamento della Corte costituzionale, da ultimo ribadito con la sentenza n. 271 del 2009, alla legislazione regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito in legge statale;
b) agli articoli 2 e 3, si segnala l'esigenza di definire con maggiore precisione la nozione di «lavori subacquei e iperbarici, tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione», considerata la previsione di sanzioni penali contenuta nell'articolo 15;
c) appare opportuno che la Commissione di merito riconsideri le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, tenendo conto del principio di territorialità della legge, cui non è consentito esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale;
d) all'articolo 13 appare opportuno chiarire che la limitazione ivi prevista per gli operatori tecnici subacquei (OTS) e gli operatori tecnici iperbarici (OTI) allo svolgimento di attività diverse riguarda solo le attività subacquee e iperbariche;
e) all'articolo 19, comma 1, terzo periodo, appare opportuno chiarire, ai fini dell'esclusione dall'applicazione delle disposizioni ivi previste delle attività subacquee di tipo agonistico e di quelle indirizzate alle persone disabili, quale sia la normativa cui dovranno far riferimento le organizzazioni operanti in tali settori;
f) all'articolo 23, comma 2, si valuti l'opportunità di collocare diversamente nel testo la disposizione relativa al brevetto come prerequisito per incarichi e arruolamenti nell'ambito delle forze armate e di polizia.

Parere favorevole dalla Commissione Giustizia (II), con le seguenti osservazioni:
a) agli articoli 2 e 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire la nozione di «lavori subacquei e iperbarici», anche in vista del rispetto del principio di determinatezza da parte delle fattispecie sanzionatorie che presuppongono tale nozione;
b) agli articoli 11 e 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire il quadro sanzionatorio, prevedendo preferibilmente l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, che dovranno essere graduate in ragione della gravità della condotta e dell'evento lesivo.

Parere favorevole dalla Commissione Finanze (VI), con le seguenti condizioni:
all'articolo 5, dopo il comma 3, nonché all'articolo 8, dopo il comma 6, siano inseriti due commi del seguente tenore:
«Ciascun compartimento marittimo comunica agli enti gestori delle aree naturali protette rientranti nella circoscrizione territoriale di propria competenza, i nominativi dei soggetti iscritti nel registro e le relative variazioni di dati»;
all'articolo 16, comma 3, in fine, sia inserito un periodo del seguente tenore:
«Il Comitato assicura che nelle attività di formazione e di qualificazione professionale di coloro che svolgono attività subacquee e iperbariche, ovvero prestano servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, sia posta particolare attenzione agli obiettivi della conservazione e della tutela dell'ecosistema marino»;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 16, comma 4, anche alla luce delle modifiche proposte in precedenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere una ulteriore lettera al fine di ricomprendere nel Comitato anche un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Parere favorevole dalla Commissione Finanze (VI), con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado»aggiungere le parole «degli enti di ricerca»
2) all'articolo 6, comma 1, lettera c) appare necessario sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
3) all'articolo 19 comma 1, ultimo periodo, appare necessario sostituire le parole» di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni» con le seguenti «organizzate da Federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti»;
4) all'articolo 20 comma 1 lettera d), occorre sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
5) all'articolo 20 comma 2 lettera h), dopo le parole «certificante» appare necessario aggiungere le parole «riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI»;
6) all'articolo 20 comma 2, lettera h), appare necessario sostituire le parole «non agonistica» con la seguente «agonistica»;
7) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), appare necessario specificare che tipo di titolo si potrebbe utilmente conseguire presso le scuole militari;

e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 23 comma 2, appare opportuno specificare il riferimento alle graduatorie ivi citate e quello ai prerequisiti e ai punteggi; salvaguardando in ogni caso l'autonomia delle istituzioni universitarie.

Parere favorevole dalla Commissione Trasporti (IX), con le seguenti condizioni:
1. con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione della legge, si sostituiscano le parole «servizi di carattere turistico-ricreativo» con le seguenti «servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo», in conformità con la definizione recata dal successivo articolo 2;
2. con riferimento alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole: «o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di sommozzatore», siano inserite le seguenti: «o nel corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera in qualità di operatore nei nuclei subacquei»;
3. con riferimento al medesimo articolo 6, sia soppresso il comma 3;
4. con riferimento all'articolo 14, recante la disciplina delle autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici, dopo le parole:»essere autorizzati» siano inserite le seguenti: «ai soli fini della sicurezza della navigazione»;
5. con riferimento al comma 4 dell'articolo 16, sia aggiunta la seguente lettera: «h) un Ufficiale superiore del corpo delle Capitanerie di porto»;
6. con riferimento all'articolo 18, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale regolarmente iscritto nell'ultimo biennio nei registri dei palombari e dei sommozzatori in servizio locale, tenuti dall'autorità marittima, ai sensi rispettivamente dell'articolo 205 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, è iscritto, su richiesta, nel registro di cui all'articolo 5.»
7. con riferimento all'articolo 26, si disponga la soppressione delle figure dei palombari e dei sommozzatori in servizio locale, mediante l'abrogazione del punto 3, primo comma, dell'articolo 116 del codice della navigazione, degli articoli da 204 a 207 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e del decreto ministeriale 13 gennaio 1979;
e con le seguenti osservazioni:
1. valuti la Commissione di merito l'opportunità di recare, al comma 1 dell'articolo 3, l'esplicita definizione dei «lavori subacquei» e di precisare, al medesimo comma, anche attraverso il rinvio ad una normativa tecnica di rango secondario, quali mezzi, strutture o veicoli subacquei possano essere utilizzati dagli operatori subacquei e iperbarici professionali;
2. valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per quanto attiene alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 11, sanzioni amministrative pecuniarie in luogo delle sanzioni penali previste dal provvedimento, almeno per alcune fattispecie meno gravi, quali quella di cui al comma 3;
3. valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare, all'articolo 20, relativo all'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, un numero massimo di allievi;
4. valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, al medesimo articolo 20, la previsione di mezzi di supporto adeguati, anche attraverso un rinvio all'articolo 90 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, che disciplina le norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
5. valuti la Commissione di merito l'opportunità di equiparare, a fini fiscali, le imprese costituite in forma individuale (istruttori subacquei e guide subacquee) con quelle costituite in forma collettiva, in particolare prevedendo tra i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 20, l'iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e la partita IVA.

La Commissione Bilancio e Tesoro (V) nella seduta di giovedì 5 novembre 2009, ha rinviato la decisione a seduta successiva, facendo richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978) (http://www.cedifop.it/1997/pr-pg.htm).

-----------------

Infine, continuando la critica su quanto a noi sembra incoerente, sperando di essere di aiuto a trovare, finché c'è tempo, soluzioni adeguate, vorremmo far notare che nella parte della proposta dove si fa riferimento a INFORTUNI O INCIDENTI, nel Disegno di Legge Lo Presti, l'articolo 8, comma 5 cita cosi:

"5. In caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporta un'interruzione dal lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:

a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;

b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente da infortunio o da incidente ovvero da malattia.

6. Il LDR è trattenuto dal compartimento marittimo competente ai sensi del comma 5 per il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato previa presentazione da parte del medesimo di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa, rilasciato in conformità a quanto disposto dal comma 7. La ripresa dell'attività lavorativa deve risultare sullo stesso LDR, vistato allo scopo dal compartimento marittimo competente. "

Questo passaggio, nel testo unificato (art. 9 comma 6) proposto viene trasformato in questo modo:

"6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa."

Mi scusi, On. Di Biagio, - mi rivolgo a Lei in qualità di Relatore - ciò non rischia di "creare un'arma di ricatto" da parte delle aziende "malintenzionate", che tenderanno a nascondere eventuali incidenti sul lavoro a discapito dei lavoratori?

La cosa non ci sembra corretta, riteniamo che il criterio del "terzo" possa dirimere questa impasse, e il terzo elemento in questo caso ci sembra essere il Compartimento Marittimo che peraltro rilascia il Libretto al lavoratore, e lo riconvalida di anno in anno, dopo aver constatato la persistenza dell'idoneità psicofisica del lavoratore OTS.

Ci piacerebbe avere una risposta sull'argomento!

Ecco un altro dei punti, ma ce ne sono ancora tanti, che vorremo portare alla luce nei prossimi mesi, sperando che le critiche siano di aiuto, prima dello sprint finale, quando la proposta legislativa sarà presentata alla Camera e al Senato, e anche lì, dove sta nascendo qualcosa di alternativo, lontano da interessi di parte o altro, ma...

Ma la strada è lunga e piena di molti ostacoli ancora da superare!



 
Torna ai contenuti | Torna al menu