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CEDIFOP news articolo 104

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Certificazioni, riconoscimenti e definizioni: In Italia c'è troppa confusione e disinformazione

CEDIFOP news n. 56 - Febbraio 2011 - articolo 104
Certificazioni, riconoscimenti e definizioni: In Italia c'è troppa confusione e disinformazione.
Ma chi paga le conseguenze?
(di Manos Kouvakis)

Un mare di eventi ha caratterizzato l’inizio del 2011 del CEDIFOP,
□ 7 gennaio: pubblicazione sulla GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana) dell’obbligatorietà per i corsi OTS in Sicilia dell’applicazione degli standard IDSA e HSE, vedi anche sul sito dell’Assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Siciliana - sito Regione Sicilia, PROF 2011, pagina n.8 - http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/5872248.PDF
□ 20 gennaio: ha avuto inizio il primo corso DIVER MEDIC/IMCA del CEDIFOP
□ 25 gennaio: invito dalla V Commissione, Lavoro e Formazione Professionale, dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana), a partecipare alla riunione della stessa, per il direttore del CEDIFOP Manos Kouvakis, per discutere una serie di importantissime iniziative, che coinvolgono l’intera categoria (allievi, imprese, autorità, ecc), di cui parleremo nel corso delle nostre news del 2011. (Vedi anche sito dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) / Commissioni : http://www.ars.sicilia.it/organi/commissioni/default.jsp - e da qui: “V - Cultura, Formazione e Lavoro”/”Tutti i sommari delle Sedute”/sommario della seduta del 25.01.11)
□ 24/25 e 26 gennaio: superamento dell’audit da parte di una delegazione IMCA, composta da Mr Kris Chambers e Mr Doug Shearer, a cui ha fatto seguito l’inserimento del CEDIFOP fra i Centri di Formazione riconosciuti da IMCA.

Un bell’inizio d’anno, un po’ movimentato, ma che rientra negli standard degli impegni cui CEDIFOP assolve negli ultimi anni, in un percorso ormai avviato e collaudato da una serie di eventi, alcuni ancora in fase di evoluzione, e comunque secondo i programmi prestabiliti.

Ma vediamo di cominciare ad analizzare il significato di parole come “riconoscimento”, “accreditamento”, “certificazione”, “attestato”, “brevetto”, che tanto vengono utilizzate da tanti, spesso senza cognizione di causa, i quali l’unica cosa che riescono ad ottenere è una ancora più grande confusione, a volte voluta ad arte, da chi cerca in questo modo di confondere le acque per nascondere la propria incompetenza e malafede, dovuta a una mancanza di professionalità nel settore.

Proviamo a chiarire la differenza che c’è fra “attestato” e “brevetto”, visto che si legge anche in un sito che si propone come guida del settore, la frase “brevetto OTS” esempio eclatante di tutta l’incompetenza dell’autore.

Il brevetto, è un riconoscimento di solito rilasciato da una organizzazione privata, come ad esempio sono nella subacquea sportiva PADI, SSI, CMASS, ecc. o nella subacquea industriale IMCA e IDSA; queste organizzazioni rilasciano brevetti che, se andiamo a semplificare al massimo tutto il “contorno”, resta alla fine un “pezzo di carta” plastificato o no, che ha un “riconoscimento” privato, cioè è “riconosciuto” dall’associazione di categoria che lo ha emesso (naturalmente senza voler togliere importanza al brevetto in se stesso, che riflette l’importanza dell’associazione che lo rilascia).

L’attestato di qualifica professionale, invece, rappresenta lo stesso “pezzo di carta” ma con un timbro che certifica un controllo garantito dall’autorità competente di uno Stato o di una Regione (delegata direttamente dallo Stato di appartenenza ad assolvere a questo ruolo) che ha verificato la validità e regolarità di un percorso formativo, attraverso il controllo dei propri organi ispettivi, come l’ispettorato regionale o provinciale del lavoro, e quindi con la ratifica dell’attestato rilasciato a fine percorso formativo, dà il giusto peso alla qualifica conseguita.

Risulta chiara quindi la differenza fra un “brevetto OTS” e un “attestato OTS” - riconoscimento privato per il primo, riconoscimento di Stato per il secondo – ed è ovvio, a questo punto, che parlare di “brevetto da OTS”, definizione tratta da un brano pubblicato all’interno di un sito del settore, altro che non è che la dichiarazione pubblica d’incompetenza dell’autore di tale definizione, perché si dovrebbe parlare di “attestato di qualifica professionale”.

Se vogliamo approfondire ulteriormente parole e concetti, andiamo a rileggere le parole testuali dei Decreti Ministeriali del 1979 e quello successivo del 1982, unici al momento validi per l’iscrizione al Registro Sommozzatori in Servizio Locale.

Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 (Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 47), “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”: leggiamo all’Art. 3, comma 6, il seguente passo: ”aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista”. Qui l’analisi della lingua Italiana, ci dice che la dizione racchiusa fra due virgole “con allegato brevetto” è una incidentale, ciò vuol dire che la definizione di sommozzatore professionista si riferisce sia all’attestato che al brevetto che deve essere allegato all’attestato, cioè un titolo riconosciuto dallo stato o dalle regioni che attualmente hanno la delega per quanto attiene la formazione professionale.

Una certa difficoltà interpretativa che poteva essere ipotizzata da una non perfetta esposizione dei contenuti, è stata chiarita successivamente dal Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200 (Gazz. Uff., 8 marzo, n. 65), Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale. Nell’unico articolo di cui è composto, che ha voluto sottolineare e stabilire con maggiore chiarezza proprio questo brano; infatti il Decreto del 1982, così recita: ”Il punto 6) dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, citato in esordio, è così modificato: "Essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione”. Anche qui le due virgole, nella dizione “con allegato brevetto”, chiaramente attribuiscono al brevetto OTS un ruolo secondario, come semplice allegato ad un attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, cioè il titolo valido per l’iscrizione alla Capitaneria di Porto deve essere, per chi sa leggere l’italiano, non un BREVETTO DA OTS, spesso riportato in qualche sito, MA UN ATTESTATO di QUALIFICA PROFESSIONALE di OTS che è L’UNICO TITOLO, prescritto dalla legislazione italiana vigente, per l’iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto sul territorio nazionale.

Ma possiamo approfondire ancora di più l’argomento, visto che nel suddetto articolo del Decreto del 1982, viene fatto riferimento all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dove fra le altre cose è esplicita la seguente definizione: che gli enti che si occupano di corsi di formazione professionale devono “avere come fine la formazione professionale” e ”accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni”. Passaggio importante che garantisce tutti sulla regolarità del servizio formativo reso ai cittadini che ne usufruiscono. Facciamo ora un esempio, un “Brevetto da OTS”, può essere rilasciato da una organizzazione qualsiasi, senza alcun controllo dell’Ispettorato del Lavoro e quindi non rappresenta un attestato di qualifica professionale riconosciuto dallo Stato Italiano (con un percorso formativo che ha avuto il controllo dell’ispettorato ed è stato quindi validato in itinere) valido per l’iscrizione al registro sommozzatori presso una capitaneria. Per lo stesso motivo, anche se l’autorizzazione o il finanziamento arriva da una organizzazione privata, o anche da un ente pubblico, come ad esempio può essere una provincia regionale, se il percorso formativo non è controllato dalla regione, e quindi non ha il controllo dell’ispettorato, cosa non indispensabile quando un corso di formazione è approvato o richiesto da una provincia, non ottempera a quanto descritto all’articolo 5 della legge 845, e quindi al Decreto Ministeriale del 2/02/1982, ne consegue che non può essere valido per l’iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.

Facciamo quindi attenzione al significato delle parole, visto che a volte queste “furberie” lanciate da persone incompetenti o in malafede, portano gli ignari cittadini a percorrere strade senza raggiungere gli obbiettivi desiderati, cadendo nelle mani di chi fa “professione” di apparenza e non di sostanza, a danno della collettività.

Bisogna seguire standard ben precisi che si possono conquistare con duro lavoro e professionalità, per riportare il sommozzatore italiano ai livelli che storicamente gli sono dovuti. E questo è il mio invito personale alle imprese sane della categoria, allontanare dalla scena personaggi che attualmente possono solo prolungare il periodo medioevale che soffoca questa professione, in Italia, che merita ben altre collocazioni, isolando chi fa propaganda per “l’acquisto” di pezzi di carta che non rappresentano alcuna professionalità acquisita con fatica e sudore, ma solo una medaglietta, semplicemente comprata, senza contenuti.



 
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