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CEDIFOP news articolo 160

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Esperti divers IMCA

CEDIFOP news n. 91 - Gennaio 2014 - articolo 160
L’importanza dei riconoscimenti IMCA nelle certificazioni di Commercial Diver
(Parte III: Esperti divers IMCA)
(di Manos Kouvakis)

Nelle news precedenti abbiamo parlato delle quattro certificazioni IMCA (supervisor basso ed alto fondale, LST e DM) e dei paesi che rientrano nel documento IMCA D 11/13 (ultima versione). Analizzeremo ora il sistema che IMCA propone per quei paesi che non rientrano in questo documento.
Intanto va sottolineato che l’inserimento nel documento IMCA è solo un inserimento di carattere “geografico” del paese, dove, secondo IMCA, esiste un procedimento governativo preciso sul controllo e la certificazione di un percorso formativo a prescindere dal livello e dai contenuti (vedi esempi di Brasile o UK), come si legge in un documento IMCA del 11/09/2013: “IMCA’s list of recognised diver qualifications only includes qualifications approved by government bodies.”
Per i paesi che non rientrano in questo documento, nei quali IMCA non riconosce un preciso coinvolgimento delle autorità competenti nel controllare i percorsi formativi secondo standard ben precisi, IMCA ha previsto una valutazione delle competenze per quei subacquei che hanno maturato negli anni una cospicua esperienza lavorativa nel settore (documento IMCA D06/00 e similari).

Come sottolineato nel documento “Diving Division Information Note” D 20/99, e nel documento “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers” D 26/01, IMCA è stata coinvolta in accordi di sviluppo per la valutazione di alcuni subacquei con una vasta esperienza di immersione, anche se non hanno qualifiche conseguite secondo percorsi formativi realizzati sotto la supervisione dello stato di provenienza, incaricando le uniche quattro organizzazioni attualmente autorizzate di valutare la capacità dei diver e rilasciare la certificazione IMCA adeguata, queste organizzazioni (riportane nel documento IMCA D11/13) sono:
1) Diving Diseases Research Centre, (DDRC) situato vicino al Derriford Hospital di Plymouth. Si tratta di un ente di beneficienza registrato, fondato nel 1980 avente nei suoi obiettivi la ricerca degli effetti delle immersioni sulla fisiologia umana e la salute. Il DDRC è diventato un'autorità mondiale sui trattamenti medici iperbarici, con numerose pubblicazioni sull’argomento.
2) Interdive, Full Member IDSA, con sede principale a Plymouth (UK) e sedi periferiche in Spagna (Alicante) e negli Emirati Arabi Uniti, in Italia attualmente Interdive ha stipulato un accordo di collaborazione con il CEDIFOP.
3) KB Associates Full member IDSA con sede a Singapore e
4) National Hyperbaric Centre (NHC) con sede ad Aberdeen (Scozia), che fornisce consulenze e servizi alle società che ne fanno richiesta nel settore della subacquea industriale.

I Diver che completano con successo il programma di valutazione, ricevono un certificato numerato, recante la fotografia della persona - il certificato riporta la dicitura “riconosciuto IMCA”.

La valutazione delle competenze dei subacquei non deve essere considerata come un'alternativa alla formazione iniziale e alla qualificazione dei diver. Tale valutazione è dedicata solo ai subacquei che hanno molti anni di esperienza, ma che provengono da paesi dove non esiste un sistema nazionale di riconoscimento delle qualifiche, quindi esclusivamente per quei paesi non inclusi nel Documento D11/13. Anche se IMCA ritaglia per se stessa un ruolo nella valutazione degli esperti commercial diver, (che non hanno una qualifica rilasciata nei paesi riportati nel documento D11/13), dichiara di non volere intervenire nell’approvazione della formazione di base di un subacqueo laddove esiste una legislazione nazionale vigente, perché IMCA ritiene che questo tipo di procedure deve rimanere di competenza degli organismi governativi o delle agenzie autorizzate dai governi (ad esempio ACDE-USA). IMCA si propone dove è possibile e dove manca un riconoscimento governativo, di riconoscere l’esperienza dei diver con certificati di addestramento subacqueo rilasciati da uno dei quattro organismi che essa stessa ha autorizzato come specificato nel Documento IMCA Codice internazionale di condotta per Offshore Diving.

Per poter utilizzare questa procedura, IMCA ha stabilito delle regole ben precise, ecco alcune di esse:
• questa certificazione può essere chiesta solo dalle aziende che sono Full Member IMCA per i loro sommozzatori, presso la propria sede legale dove avviene la verifica delle competenze per ottenere la certificazione,
• i sommozzatori sottoposti a tale valutazione devono essere impiegati presso la società full member IMCA da almeno 6 mesi dalla data delle verifica,
• i sommozzatori per partecipare a questa valutazione devono avere una esperienza di almeno 4 anni di attività in offshore,
• la valutazione riguarda solo il livello di Surface Supplied (esclude SCUBA e saturazione)
• questa procedura si applica solo per i paesi che non rientrano nel documento D 11/13 dell’IMCA, cioè per i paesi dove non esiste una legislazione nazionale che individua criteri di formazione ben precisi stabiliti dallo stato stesso, per le qualificazioni
• un’altra delle condizioni, di accesso alla valutazione, richieste i subacquei stabilisce che essi devono avere minimo 150 immersioni in offshore, certificati nel LogBook personale, con l’utilizzo di muta ad acqua calda, campana aperta, decompressione in acqua, ecc.,
• L' attrezzatura da utilizzare durante la valutazione deve essere conforme alle linee guida IMCA, ecc…
E’ molto importante sottolineare che questo tipo di certificazione va eseguito presso l’azienda richiedente, nel paese dove l’azienda ha la sede legale, per il suo personale. Le quattro organizzazioni sopra menzionate, procedono con una prima prevalutazione basata su prove documentali dei requisiti minimi richiesti, per procedere successivamente ad una procedura di valutazione formale che comprende la valutazione teorica e pratica .
Tutte le apparecchiature utilizzate devono soddisfare pienamente i requisiti dei documenti IMCA D 018 – “Code of Practice for The Initial and Periodic Examination, Testing and Certification of Diving Plant and Equipment” - e IMCA D 023 – “Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note - DESIGN for Surface Oriented (Air) Diving Systems”.

L’organizzazione che effettua la valutazione, (uno dei quattro enti in precedenza citati) deve verificare questo, prima di iniziare la valutazione del personale dell’azienda.
La valutazione si basa su norme IDSA - moduli A (Preparatory), C (Surface Supplied Inshore Air Diver) e D (Surface Supplied Offshore Air Diver).

Sono previsti almeno 6 giorni con lezioni di teoria in aula ed immersioni in acqua. Ogni esercitazione pratica deve essere valutata in almeno due occasioni separate. Sono previste due immersioni separate, ad una profondità superiore a 30 metri, utilizzando una campana aperta, con almeno una immersione ad una profondità superiore a 40 metri con un tempo di fondo di almeno dieci minuti .

E' importante che i datori di lavoro ed i clienti siano in grado di riconoscere il certificato approvato IMCA e non confonderlo con altri certificati . E ' anche importante che racconta un datore di lavoro dalla certificazione possa desumere le competenze riconosciute al diver. Per questo motivo il certificato, testo e formato, devono essere concordati con IMCA, la quale rilascia all’azienda le certificazioni del personale essendo essa il committente, e non ai singoli diver, infatti il certificato, oltre al nome del diver riporta anche il nome dell’azienda che ha chiesto la certificazione e la lingua utilizzata dal subacqueo durante la valutazione.
Dettagliati resoconti scritti di ogni fase della valutazione devono essere mantenute presso l’ente di valutazione autorizzato da IMCA, per almeno 3 anni, consultabili a richiesta da IMCA. In caso di non superamento delle prove di valutazione, l’ente valutatore produce una relazione circa l’esclusione del diver.

A questo tipo di certificazione non possono partecipare diver che hanno la cittadinanza di quei paesi inseriti nel documento D 11/13, a tal fine IMCA richiede che vengano esaminati prima delle valutazioni i passaporti di ciascun partecipante.
Vincoli e limitazioni inseriti da IMCA nelle procedure attuative, rendono l’accesso a tale riconoscimento alquanto difficoltoso, ma attualmente è l’unica via per realizzare certificazioni riconosciute da IMCA negli stati non presenti nel documento D 11/13 .
In Italia la legislazione vigente, come i DM 1979/1981 e 1982, non rientra fra quello che IMCA richiede, semplicemente perché tale legislazione è dichiaratamente finalizzata solo ad immersioni all’interno delle aree portuali e non per l’offshore diving.
Inoltre, la mancata legislazione a livello nazionale, o le proposte legislative che abbracciano sia la subacquea industriale che quella sportiva ricreativa, non hanno mai aiutato a trovare una soluzione a questo problema, anche se tentativi vari sono stati fatti negli ultimi decenni.

Lo stesso si può dire anche della normativa UNI 11366 del 2010, che essendo una norma, non potrà mai definita o trasformata in legge, anche se potrebbe diventare uno strumento di regolamentazione importante per le immersioni in offshore, ma anche in questo caso solo la norma non può essere utile, in questo momento, per la risoluzione di questo problema.
Lo stesso possiamo dire anche delle ordinanze che diverse capitanerie ad oggi hanno emanato per estendere l’applicabilità del DM del 1979 anche al di fuori delle aree portuali, ma non essendo leggi, esse possono essere ritrasformate immediatamente con una successiva ordinanza che revoca o trasforma l’ordinanza iniziale (vedi ad esempio l’ordinanza 50/2010 della Capitaneria di Porto di Palermo modificata/integrata dall’ordinanza 91/2013).

Nel nome dell’ottimismo, si spera che alcune delle iniziative a cui si lavora da parecchio tempo ormai, portino a breve a soluzioni adeguate per potere inserire, anche l’Italia nella lista dell’IMCA a partire dal 2014. Per ora si spera … e si lavora per ottenere quel risultato, perché noi crediamo che l’Italia abbia il pieno diritto di essere fra i paesi menzionati nel documento D 11/13 dell’IMCA.

 
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