In ambito internazionale, nelle operazioni offshore, esistono tre tipologie di standard:
- gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l’unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altre. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli degli Stati Uniti d’America o del Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell’IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato le regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
- gli standard operativi, riconducibili all’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (ad essi si rivolge anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative);
- gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito.
Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano.
Standard distinti, ma interconnessi fra di loro, indispensabili per garantire il massimo di sicurezza e qualità nella gestione dei cantieri offshore in questo settore.
E’ molto importante sottolineare che IMCA e IDSA da sempre sono state associazioni complementari, nei settori che le distinguono.
In particolare, IMCA, nel suo documento “Reproducing the IMCA Logo” dice che:
“ Training and certification:
• There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a training establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only
• No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state ‘IMCA Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to any other course.”
Esso è il Documento con il quale IMCA stabilisce le sue competenze, come associazione di categoria che non si occupa di formazione, e infatti nessuno dei quattro corsi che fa può essere considerato come corso “bagnato”, ma come corso che può aiutare nella gestione del cantiere in superficie, inoltre in tale documento è chiarissimo il fatto che IMCA non vuole occuparsi della formazione dei commercial divers, siano essi formati per l’ambito portuale (OTS) o coloro che hanno una qualifica per operare negli ambienti inshore o offshore.
In generale IMCA è interessata solo all’ambito offshore, cioè dal momento in cui l’immersione dei divers si effettua con l’utilizzo di apparecchiature particolari tipo basket, campana aperta o campana chiusa, che sono dei veri o propri ascensori per aiutare la discesa, e soprattutto la risalita in sicurezza dei divers. Il settore offshore si distingue dal settore portuale o inshore, dove le immersioni si effettuano con l’ingresso del divers direttamente in acqua e l’utilizzo delle tecniche di scuba (fonte di aria limitata alla bombola sulle spalle) o surface (fonte di aria illimitata, che arriva dalla superficie tramite il cavo ombelicale). Nelle immersioni offshore, di interesse IMCA, le immersioni sono fatte, oltre che con l’utilizzo delle attrezzature descritte precedentemente, anche esclusivamente in surface, esso si divide in due categorie, l’offshore ad aria, che rientra nella categoria del “Basso fondale” (al quale fanno riferimento anche le immersioni in ambito portuale e inshore), ed ha la particolarità che i divers respirano aria comune (cioè gas composto da ossigeno e idrogeno) e l’offshore in saturazione, detto anche “alto fondale”, caratterizzato dall’uso di miscele respiratorie composte da ossigeno ed elio (eliox).
IMCA stila periodicamente, con cadenza annuale o biennale, un documento dove nella prima parte sono inseriti i paesi che in ambito internazionale hanno una legislazione specifica che regolamenta queste tipologie di immersione. Il documento più recente, che IMCA ha prodotto, è Information Note IMCA D 05/1505/15 (documento 05 del 2015). In questo documento IMCA, su tre fasce, stila un elenco di paesi che hanno una legislazione per l’offshore diving nel loro territorio.
Nella prima fascia, come offshore/basso fondale (cioè per profondità superiori ai – 30 ma fino ai – 50 metri ) troviamo sotto il titolo Surface-Supplied Diver Certificates, i seguenti paesi: Australia, Brasile, Canada, Francia, India, Norvegia, e nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa, Svezia, Singapore, UK (tramite HSE-UK) e USA tramite TSA. Nella seconda fascia come offshore/alto fondale (cioè per profondità superiori ai – 50 metri) troviamo sotto il titolo Closed Bell Divers Certificates: i seguenti paesi Australia, Brasile, Canada, Francia, Norvegia, e nuova Zelanda, Olanda, Sud Africa, UK (tramite HSE-UK) e USA tramite ACDE.
Si nota la mancanza dell’Italia da questo elenco, perché la legislazione esistente fino a qualche mese fa si limitava a definire solo le attività degli OTS (ambito portuale) che non è di interesse dell’IMCA.
Per tutti gli altri paesi (Italia inclusa), IMCA ha delegato tre organizzazioni: Interdive e the National Hyperbaric Centre che si trovano in UK e KB Associates che si trova a Singapore, di recarsi, su richiesta, in uno qualsiasi dei paesi che non si trovano fra quelli elencati, per poter valutare il rilascio delle certificazioni IMCA a divers che operano presso aziende che sono full contractors IMCA. Queste procedure sono definite da alcuni documenti IMCA, dove vengono stabilite le regole da applicare, fra queste, ad esempio, solo le ditte full contractors IMCA che hanno dei dipendenti con grande esperienza offshore, ma che non provengono da uno dei paesi elencati nel documento D05-15, possono richiedere la visita di uno dei tre organismi. Imca sottolinea che non vuole assumere un ruolo di valutatore di subacquei esperti, e non si propone come tale. IMCA ritiene che questo tipo di approvazione debba rimanere compito dei governi o di agenzie approvate da governi come per esempio ACDE negli USA.
E’ interessante notare che queste tre organizzazioni sono tutte e tre Full Member IDSA come Specialist Diving Training, e che in un documento che IMCA ha rivolto a questi organismi dal titolo “Competence Assessment of Experienced Surface Supplied Divers” al paragrafo 7 specifica che esso deve essere eseguito secondo standard IDSA: “The assessment should be based upon the IDSA standards – modules A (Preparatory), C (standard surface supply) and D (deep surface supply). “. Occorre inoltre sottolineare che anche l’organismo Americano ACDE (Association of Commercial Diving Educators) indica gli standard IDSA obbligatori nei percorsi formativi.
Da tutto ciò si evidenzia un legame forte e inscindibile, ma anche con precisi confini nelle competenze, come avevamo accennato all’inizio, e cioè IMCA stabilisce gli standard operativi da applicare nei cantieri di lavoro, mentre IDSA stabilisce gli standard formativi da applicare durante i percorsi di formazione dei commercial divers.
Ecco allora, che in Italia, visto che la legislazione nazionale non ha avuto un'evoluzione normativa omogenea nella materia dal 1982 ad oggi, malgrado diversi disegni di legge siano stati presentati in entrambi i rami del Parlamento senza mai concludere il proprio iter parlamentare; è stata promulgata dal presidente della Regione Siciliana la legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, recante "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale regionale il 29 aprile successivo, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 si è deliberata la non impugnativa, che si occupa di chi opera in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, e dove l’articolo 3.2 specifica che: “ Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed mbiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”, mentre all'articolo 3, comma 5, specifichi che "I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario". Una interrogazione parlamentare la n° 4-06112, pubblicata il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660 del senato della Repubblica Italiana, immediatamente dopo la pubblicazione della legge 07/2016 della regione Sicilia, stabilisce un importante collegamento fra la legge e le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori, già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3; specificando che fuori dall’ambito portuale la formazione, che deve ricevere un lavoratore che opera nell’ambito della subacquea industriale, affinché si ottemperino i requisiti previsti dal decreto legislativo n 81 del 2008, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016 all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi nello svolgimento del loro attività, di conseguenza, continua, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali.
Va anche considerato che in Italia la formazione è stata demandata alle regioni, e che la regione Sicilia è una regione autonoma che può fare riferimento al suo statuto, originato da un accordo di origine "pattizia" fra lo Stato Italiano e la Sicilia, emanato con regio decreto da Re Umberto II il 15 maggio 1946 (quindi precedente la Costituzione della Repubblica Italiana, che lo ha recepito per intero con la legge costituzionale n. 2 del 1948), e diede vita alla Regione Siciliana prima ancora della nascita della Repubblica Italiana. Grazie allo Statuto autonomistico, la Regione Siciliana ha competenza esclusiva (cioè le leggi statali non hanno vigore nell'isola) su una serie di materie, tra cui anche la formazione professionale.
Grazie a questo, ora bisogna procedere affinché anche l’Italia, tramite la legge Regionale 07/2016, possa far parte di un futuro documento IMCA che andrà a sostituire il documento D05/15, inserendo nella prima fascia (basso fondale) la frase “Italia: Iscrizione al 2° livello del repertorio telematico della regione Sicilia” e nella seconda fascia (alto fondale) la frase “Italia: Iscrizione al 3° livello del repertorio telematico della regione Sicilia”. Una strada ancora da percorrere, ma che finalmente dopo 35 anni comincia a fare intravedere la luce dell’uscita dal quel buio tunnel in cui il commercial diver italiano è stato costretto a rimanere.