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convegno e proposta legge
24-06-15

Kouvakis

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Interventi

Kouvakis Parlato Ferrero Melegari Occhiuzzi Gasparin Anzil Minì Natalè

Manos KOUVAKIS

Direttore CEDIFOP  (Palermo)

1979-2007 cronistoria della figura dell’OTS nella legislazione italiana

 

Con un rigraziamento a tutti i presenti, apriamo gli interventi facendo un breve riassunto della storia della figura dell’OTS, nella legislazione italiana

 Non parlerò per molto, ma credo che accennare al percorso storico e sottolineare i problemi più importanti, sia doveroso in apertura del convegno di oggi.

 Partiamo dal lontano 1979 quando con il Decreto  Ministeriale del 13 gennaio 1979 - (in Gazz. Uff. R.I, del 16 febbraio, n. 47) il ministero della Marina mercantile – attuale ministero delle infrastrutture e trasporti, - con il titolo “Istituzione  della  categoria  dei  sommozzatori in servizio locale”, fa nascere il primo registro  dei  sommozzatori, tenuto dalla capitaneria di porto.

 Questo decreto stabiliva  un limite di età (35 anni) per l’iscrizione nel Registro, la cittadinanza Italiana,   una sana  e  robusta  costituzione  fisica,  che viene  verificata annualmente con una serie di visite mediche, buona condotta morale e civile, e il tipo di  formazione conseguita, cioè “aver  conseguito  il  diploma  o  attestato di qualificazione professionale,  … presso un istituto statale  o  presso  scuole  o  centri  di formazione e qualificazione professionali,  legalmente  riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, oppure,  aver  prestato  servizio,  per  almeno  un anno, nella Marina militare  nella  qualità  di sommozzatore o incursore,  o nell'Arma dei carabinieri,   o  nei  Corpi  della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore.”

 Successivamente questo decreto viene integrato dal Decreto Ministeriale del  31 marzo 1981 che  allarga ai cittadini europei la possibilità di iscriversi al registro sommozzatori.  Poi niente, assolutamente niente nei successivi anni e decenni.

Così, col passare degli anni, e a differenza degli altri Stati dell'Unione Europea, l'Italia non crea una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici". O per meglio dire è rimasta indietro nell’evolversi della professione degli OTS.

Questa mancanza legislativa viene invece recepita dalla capitaneria di porto di Ravenna, che nel 1992 con l’ordinanza  N. 77, cerca di dare un pò d’ordine almeno nel  territorio di sua competenza.

Cosi introduce delle regole valide per tutto l’ambito delle  acque territoriali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Ravenna per lo svolgimento dei lavori subacquei.

Tra le altre novità importanti che troviamo in questa ordinanza abbiamo anche l’obbligo, che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile, di comprovata esperienza, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro,  ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Il suddetto deve poter disporre sempre di un secondo operatore subacqueo che deve tenersi sempre equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso di emergenza.

L’Ordinanza stabilisce  anche che gli operatori in immersione siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità; ciò con l’uso di idonei caschi che consentano contemporaneamente la respirazione e il collegamento.

Regole importanti che innalzano il livello di sicurezza di chi si immerge per fare dei lavori subacquei, ma purtroppo non vengono recepiti in ambito nazionale. Solo poche capitanerie seguono l’esempio di Ravenna.

Successivamente, il primo tentativo di aggiornarsi, proponendo una legge, più adeguata ai problemi, che,  nel passare degli anni venivano sottolineati sempre di più, è stato il senatore Antonio Battaglia che nel 1997: presenta il Disegno di legge 2339, che, fra le altre proposte,  presenta alcune novità,  fra le quali  lo spostamento del limite di età dai  35 anni per l’iscrizione al registro dei sommozzatori, a 45 anni,  il riconoscimento degli OTS come operatori che svolgono attività subacquee lavorative, di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa, sia in basso che in alto fondale, allargando  la territorialità a cui si riferisce la proposta legislativa  a  tutte le acque di demanio marittimo e a quelle interne, con l’obbiettivo di  disciplinare   un settore di  attività sia pubbliche  che private.

La proposta non completata l’iter legislativo in Parlamento per cui ci ritroviamo nel  2001 con il  Disegno di legge 1219  - presentato dal On. Alberto Arrighi e nello stesso anno un altro simile disegno di legge il  Disegno di legge 1698  - presentato dal On. Luigi Martini. Dopo un girovagare per 4 anni nelle varie commissioni parlamentari arriva nel  2005 il Testo unificato della C. 1219 Arrighi e C. 1698 L. Martini

Queste proposte hanno introdotto alcune novità interessanti come l’eliminazione dello sbarramento di età dei 35 o 45 anni, e l’introduzione della figura dell’ operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica.

 Poteva secondo il mio modesto parere essere una buona proposta di legge, ma nella stessa proposta c’è il tentativo di regolamentare oltre che l’attività dei sommozzatori, anche la categoria dei subacquei sportivi, professionisti ma con obbiettivi, regole, addestramento, e problematiche molto diverse da quelle degli OTS.

Ritengo che in questa fase, forse, la legge non è stata apprezzata da tutte le categorie dei subacquei trovando  diversi sostenitori o oppositori nelle sue varie proposte.

Personalmente, ritengo, che avrebbe creato confusione, senza risolvere alcuni punti importanti ed alcune problematiche fondamentali della categoria.

La situazione è esplosa quando nel 2006, il  tar del Lazio con la sentenza n.ro 200602150 del 29/03/2006, ha dato ragione ad un sommozzatore che avendo superato il 35esimo anno di età, e avendo un attestato di qualifica professionale di OTS, vede respingere la sua domanda l’iscrizione cosi come allora la legge prevedeva.

Ci sono voluti 2 anni di causa dopodichè il tribunale  dando ragione al sommozzatore si è pronunciato a favore della  sua iscrizione al registro dei sommozzatori.

Ora a distanza di una anno questa sentenza, recepita da tutte le capitanerie di porto, sul tutto il territorio nazionale, è una realtà.

Ma c’era bisogno di arrivare a tanto?

Di sicuro, tutte queste proposte legislative, in questi ultimi 10 anni, non avrebbero risolto tutti i problemi di questa categoria, che rimangono ancora oggi da affrontare.

Quanti incidenti si sarebbero evitati, con un maggior controllo da parte degli organi preposti del settore, garantendo a chi è OTS una maggiore professionalità ed impedire a chi si improvvisa essere quello che non è, di operare rischiando, a volte,  sia la sua vita e quella di chi li sta vicino.

Risolvere il problema degli operatori scientifici subacquei, che sicuramente non sono interessati a fare dei lavori subacquei come gli ots, ma non sono neanche classificabili come subacquei sportivi. Bisogna stabilire il confine che divide il subacqueo sportivo (professionista) da chi scende sott’acqua per effettuare dei lavori, e fra questi ultimi chi lo fa per professione, a 360 gradi, da chi lo fa su specifica richiesta di un istituto scientifico, svolgendo attività di ricerca scientifica.

Bisogna stabilire la figura di un responsabile OTS all’interno delle riserve marine, l’obbligo della qualifica di OTS per chi si immerge negli impianti che operano nel settore di maricoltura, creare un contratto sindacale di  categoria, discutere della previdenza, dell’età pensionabile, ma anche stabilire delle regole concrete per chi fa formazione nel settore, introducendo degli standard  formativi e certificativi come requisiti minimi nella formazione e nella certificazione degli operatori subacquei professionisti,  considerando la formazione  come la porta principale per entrare in questo mondo.

Quindi accertare  che i centri di formazione, che propongono progetti in questo settore, risultano attrezzati in modo adeguato per affrontare una formazione cosi articolata e specialistica. E qui, i preposti assessorati Regionali al Lavoro, anche con la collaborazione delle capitanerie, essendo queste ultime enti pubblici cointeressati al riconoscimento di questa qualifica,  dovranno esaminare al meglio chi a volte improvvisa corsi per OTS, senza essere sufficientemente preparato e principalmente senza le idonee attrezzature un corretto addestramento alla professione di OTS.

L’adeguamento delle materie d’insegnamento specifiche con regole internazionali come quelle consigliate, per esempio, da IDSA o da  IMCA, diventa un dovere, affinché questa qualifica aiuti chi la acquisisce, e aiuti le nostre imprese che operano in campo internazionale al giusto riconoscimento delle proprie capacità operative, e aiuti gli OTS formati in Italia ad avere un più facile riconoscimento dalle compagnie internazionali, che offrono opportunità lavorative in questo settore.

Sono convinto, che durante questo convegno, visto, anche, l’autorevolezza dei relatori che interverranno dopo di me, si potranno certamente mettere le basi per una buona proposta legislativa, che viene direttamente da chi da anni opera nel settore, rispecchia e tenta di risolvere i numerosi problemi  e aiuterà chi, con l’abilità politica necessaria,  continuerà questa battaglia in sede parlamentare.

 

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