Perchè un OTS non può lavorare fuori dai porti?
Perchè la figura dell'OTS, prevista dal DM 13.01.1979, lo definisce come un operatore portuale, senza un limite di profondità nelle immersioni all'interno dei porti in cui opera, cosi:
- DM 13.01.1979 - articolo 1: Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale: E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
- DM 13.01.1979 - articolo 2: Attività dei sommozzatori: I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze (1) e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.
Prima della L.R. 07/2016, fuori dai porti potevano lavorare sia gli OTS, ma anche chi aveva solo dei brevetti sportivi o anche chi aveva solo una esperienza da autodidatta.
Ora la L.R. 07/2016 ha regolamentato per la prima volta i percorsi formativi del settore in Italia, stabilendo criteri ben precisi per le attività formative.
L'uso degli OTS per attività fuori dall'ambito portuale, in assenza dei requisiti previsti dalla L.R. 07/2016, comporta:
- a) per il datore di lavoro, il responsabile di sicurezza dell'azienda e il responsabile di sicurezza del cantiere, nonchè per le autorità (Capitanerie di Porto, ecc.) che li hanno autorizzati: la responsabiliotà di aver violato le regole sulla sicurezza previste dal decreto legislativo n. 81/08, visto che l'autorizzazione delle Capitanerie di Porto permette agli OTS di immergersi fuori dall'ambito portuale come lavoratori iscritti al registro sommozzatori e non al repertorio telematico della Regione Siciliana, oltre a violare il principio per cui la norma di fonte inferiore, non potendo porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, rende corresponsabili le stesse insieme all'azienda appaltatrice, di mancata applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 (vedi anche Senato della Repubblica/Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1008547)
- b) gli OTS, anche con iscrizione al registro sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, ma senza i requisiti previsti dalla L.R. 07/2016, cioè l'iscrizione al repertorio telematico e in possesso della CARD del "Commercial diver Italiano", violano quanto previsto dalla legislazione Italiana su una categoria professionale tutelata dalle leggi italiane sull'esercizio abusivo di una professione, e in particolare dagli articoli 348 del codice penale, rubricato "Abusivo esercizio di una professione" che recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (2), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro», e dall'articolo 110 del codice penale, rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato" che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». Quest'ultima disposizione coinvolge anche le Capitanerie di Porto che hanno accettato iscrizioni non conformi a quanto previsto dalla legislazione attuale; perchè chi opera fuori dai porti senza averne diritto diventa attore di concorrenza sleale nei confronti di chi è regolarmente iscritto, e in termini di sicurezza è portatore di rischi che potrebbero diventare fatali sia per se stesso sia per le persone che lavorano in squadra assieme a lui. (vedi anche Senato della Repubblica/Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02769, pubblicato il 7 ottobre 2014, nella seduta n. 324:
Naturalmente sta alle autorità preposte e agli organismi di tutela dei lavoratori, l'applicazione delle legge e il controllo dell'abusivismo in difesa sia della sicurezza degli operatori sia di chi è in regola con la legislazione attuale e subisce la concorrenza sleale di chi opera da abusivo.
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(1): la parola "adiacenze" decade dall'articolo 1.4 della L.R. 07/2016 "...Pergli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio1979 e successive modifiche ed integrazioni.". Infatti dopo la pubblicazione della legge le attività nelle "adiacenze" sono regolamentate, come minimo, dagli articoli 2.1a, 2.2, 2.6 e 4 (iscrizione al 1° livello del Repertorio Telematico previsto dalla legge).
(2): per la L.R. 07/2016 nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016, è stata deliberata la non impugnativa, considerando che la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrante nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato.