47 - cedifop

, nel punto in cui vogliamo far comparire la nota di copyright, questo codice:
Vai ai contenuti

Menu principale:

47

FAQ > blog
 
 
 
 
Qual'è la differenza fra il "repertorio telematico" delle qualifiche professionali e il "repertorio telematico" previsto dalla legge 07/2016?
Qual'è la differenza fra il "repertorio telematico" delle qualifiche professionali 
e il "repertorio telematico" previsto dalla legge 07/2016?

1) "Repertorio Telematico" delle qualifiche professionali
Il Repertorio delle qualificazioni, delle regioni Italiane, è una conseguenza del DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" (GU Serie Generale n.39 del 15-02-2013) e sue successive modificazioni e integrazioni e delle successive norme secondarie di attuazione, nonché delle disposizioni di varie Leggi regionali, che hanno portato alla creazione del "Repertorio delle qualificazioni delle Regioni Italiane"

E' molto importante sottolineare che, in Italia, la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato, ma la Comunità Europea ha chiesto all'Italia un Repertorio di qualifiche professionali Nazionale, che si sta creando anche se lentamente.

Il Repertorio delle qualificazioni di una Regione Italiana è costituito da una serie di profili (qualifiche professionali), classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.

  • Formazione normata: attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale e/o rispetto a cui sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi.
  • Formazione non normata: standard che guardano a professioni e ad attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione.

Una volta creata una qualifica, in una regione, essa potrà essere riconosciuta in un'altra regione, tramite protocoli d'intesa bilaterali. Naturalmente le qualifiche che rientrano nella "formazione normata", possono essere trasferite senza alcuna modifica da una regione all'altra, mentre le qualifiche che rientrano nella categoria di "formazione non normata" possono essere apportate  modifiche nei trasferimenti.

Per esempio, la Regione Siciliana, attraverso un "Protocollo d’intesa bilaterale per il trasferimento del sistema regionale di standard ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze" con la Regione Piemonte, firmato nel mese di maggio 2016, ha mutuato da questa Regione l’impianto metodologico e il primo set di standard di riferimento, tra cui il repertorio, per l’attuazione del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze.


1) "Repertorio Telematico" previsto dalla legge 07/2016
Una cosa totalmente diversa è il Repertorio Telematico (Albo) previsto dalla legge 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale" della Regione Sicilia, che stabilisce 4 profili che rientrano nella "formazione normata". Essi sono:
  • HARBOUR DIVER = OTS (Operatore Tecnico Subacqueo), titolo definito dal DM 13.01.1979, prevede l'iscrizione al "Registro Sommozzatori" del Ministero dei Trasposti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, per il rilascio del "Libretto di Ricognizione". Profondità: quella del porto in cui si opera. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • INSHORE AIR DIVER = titolo definito dall'Articolo 2.1a della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al primo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello INSHORE AIR DIVER. Profondità: max -30 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP = titolo definito dall'Articolo 2.1b della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al secondo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE AIR DIVER/TOP UP. Profondità: max -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni: sono in Basso Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Azoto (Aria).
  • OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE = titolo definito dall'Articolo 2.1c della L.R. 07/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", prevede l'iscrizione al terzo livello del "Repertorio Telematico", previsto dalla legge, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per il livello OFFSHORE SAT DIVER/SATURAZIONE. Profondità: oltre i -50 metri, fuori dall'ambito portuale. Le immersioni sono in Alto Fondale cioè con utilizzo di miscele Ossigeno/Elio (Heliox).

Anche se il primo profilo di harbour diver (OTS - Operatore tecnico subacqueo) è stato regolamentato anche dalle regioni di: Emilia-Romagna, Liguria, Lazio e Marche, esso tuttavia non è collegato ai profili previsti per i livelli INSHORE  e OFFSHORE, sia perchè la legge che li ha creati è del 2016 (se esso rientra fra le qualifiche normate) o perchè rientra fra le qualifiche non normate, in alcuni casi, perchè non collegato nè al DM 13.01,1979 nè alla LR 07.2016. Ma sicuramente essi dovrano integrarsi con i nuovi profili previsti dalla LR 07/2016, che stabiliscono la formazione "normata" e successiva al livello di harbour diver (OTS) per permettere agli operatori di poter lavorare "legalmente" sul territorio nazionale Itaòiano.

Qual'è la differenza fra il "repertorio telematico" delle qualifiche professionali e il "repertorio telematico" previsto dalla legge 07/2016?
 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu