Perchè le certificazioni HSE_UK rilasciate dalla scuola di FW (Scozia) non sono valide
per l'iscrizione al Repertorio Telematico, previsto dalla L.R. 07/2016?
L'iscrizione al Repertorio Telematico prevista dalla
L.R. 07/2016, poteva coinvolgere le categorie 1 (Offshore Diving) e 2 (Inland/Inshore Diving), dove si trova un riferimento alle attività formative realizzate in Italia, ed in particolare:
1) Settore OFFSHORE:
- Schedule 1 Offshore Diving (pagina 11 del "List of Approved Diving Qualifications")
- sottocategoria: For Surface Supplied, Surface-Orientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres:
- sottocategoria: In addition, the following qualifications may be used for Surface Supplied, SurfaceOrientated Diving Techniques to a maximum depth of 50 metres, but only if the diver also holds the HSE surface supplied (top-up) qualification:
- Operatore Tecnico Subacqueo [SCUBA & Surface Supplied]
- Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato [SCUBA and Surface Supplied]
- Operatore Tecnico Subacqueo Ed Iperbarico [SCUBA and Surface Supplied]
In pratica, HSE_UK, da una "supervalorizzazione" del corso per "OTS Italiano" (perchè "salta" completamente tutta la formazione INSHORE e in parte la formazione OFFSHORE, prevista dalla
L.R. 07/2016), non considerando il suo reale valore, stabilito dal
DM.13.01.1979, cioè attività in ambito portuale (harbour diver), lo promuove alla categoria OFFSHORE, anche se in realtà lo include in una sottocategoria.
Di conseguenza, la scuola scozzese di FW, seguendo le
FALSE indicazioni dell'HSE_UK, abilita all'accesso alla certificazione di OFFSHORE AIR DIVER (per attività fino ai - 50 metri), riducendo il percorso completo Inglese di 13 settimane (che rimangono sempre insufficienti secondo gli standard IDSA, previsti dall'Art.3.2 della
LR 07/2016, motivo per cui la scuola Scozzese di FW/The Underwater Centre è sempre rimasta come "AFFILIATE MEMBERS" IDSA non diventando mai "FULL MEMBER" IDSA), in un semplice assessment (come pubblicato sul loro sito ufficiale), realizzando UN SOLO MODULO di 5 giorni, che prevede 7 immersioni ad una profondità max di 21 metri, ma conferendo un titolo che abilita ad attività subacquee fino ai - 50 metri, con l'evidente risultato di aumentare il rischio di incidenti nei cantieri per gli stessi operatori in possesso di tale "qualificazione".
".... You will then move on to the Surface Supplied (Top Up) or wet bell part of the course. You cannot work offshore without this certification. During this one week course, you will complete 7 dives to a depth of 21m (70ft) while using a hot water suit, performing additional wet bell diving operations such as using a ‘golden gate’. Diving through a golden gate is an important part of working offshore, so this is essential experience for your commercial diving career...."
2) Settore INSHORE:
- Schedule 2 Inland/Inshore Diving, (pagina 15 del "List of Approved Diving Qualifications") anche qui troviamo gli stessi percorsi formativi Italiani:
- Operatore Tecnico Subacqueo [SCUBA & Surface Supplied]
- Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato [SCUBA and Surface Supplied]
- Operatore Tecnico Subacqueo Ed Iperbarico [SCUBA and Surface Supplied]
Anche qui HSE_UK, da una "supervalorizzazione" del corso per "OTS Italiano", (perchè "salta" completamente tutta la formazione INSHORE, prevista dalla
L.R. 07/2016), non considerando il suo reale valore stabilito dal
DM.13.01.1979, cioè attività in ambito portuale (harbour diver), lo promuove alla categoria INSHORE, e anche qui troviamo una interpretazione illegitima.
Il procedimento del riconoscimento dei percorsi formativi italiani, degli Ingesi dell'HSE_UK, fa riferimento alla
Comunitaria Directive 2005/36EC (Recognition of Professional Qualifications), ma in realtà rappresenta un vero insulto agli Italiani e un protezionismo illecito a favore di alcune scuole inglesi, esercitato da HSE_UK, quest'ultimo vietato esplicitamente dalle stesse indicazioni della UE e attualmente contestato attraverso azioni legali, che ultimamente hanno rallentato il loro percorso, causa Brexit.
Ecco nello schema seguente, la comparazione tra i livelli Italiani ed Inglesi:
La
Legge 07/2016 della Regione Siciliana, ha permesso, finalmente, un reale confronto, per uniformare i livelli di preparazione in Italia, come previsto anche dalle disposizioni della Direttiva CE, in particolare comma 11 della
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dove si sottolinea che “è opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.”
Queste sono le motivazioni per le quali è impossibile l'accettazione di queste certificazioni Inglesi, non solo perchè non rientrano in quanto previsto dalla
L.R. 07/2016, all'articolo 3.2 che descrive i requisiti di accesso al Repertorio, essendo molto distante quello che essi realizzano in UK con quanto richiesto dalla legge, ma anche e principalemtne perchè non rispettano la direttiva Europea a cui essi stessi dicono di fare riferimento.
Dispiace per quegli Italiani che hanno buttato i loro soldi, facendo questi percorsi inadeguati in UK.