Ho lavorato per anni come OTS fuori dai porti, cosa è cambiato ora e cosa dovrei fare per adeguarmi?
Il DM 13.01.1979 e smi, ha stabilito che l'OTS è un operatore in ambito portuale, lasciando un vuoto legislativo per qualsiasi attività fuori dall'ambito portuale.
Questo lo dimostrano non solo i 16 disegni di legge presentati sia alla Camera che al Senato dal 1997 ad oggi, e diverse interrogazioni parlamentari ogni volta che un incidente capitava in questo settore, ma anche numerosissime ordinanze di varie Capitanerie di Porto che hanno cercato, dal 1992 fino ai giorni nostri, di ampliare la validità del DM 13.10.1979 a quel mare di nessuno che era quello fuori dai porti, sia in inshore che offshore, e le acque interne.
Le Capitanerie di Porto, con le loro ordinanze, abilitavano un OTS, unico titolo esistente in Italia fino al 2016, ad operare fuori dai porti, evitando cosi che certi lavori venissero fatti da personale dotato di soli brevetti della subacquea sportiva, come accadeva negli allevamente dei pesci a mare, nei fiumi o nei laghi, ma anche nei lavori fuori dai porti dove le ditte potevano affidare tali lavori a gente che non era iscritta come OTS, come per esempio è successo a Livorno durante i lavori sul relitto della Costa Concordia da parte della ditta Titan Micoperi, e in moltissimi altri casi.
Le aziende potevano far lavorare un operatore OTS o non-OTS, fuori dal porto, in assenza di una legislazione specifica. La valutazione del rischio veniva stabilita dal datore di lavoro, secondo criteri personali, nell'utilizzare gli OTS o chi non era OTS, secondo la legislazione locale cioè le eventuali ordinanze delle Capitanerie di Porto.
Questo fino alla Legge 07/2016 della Regione Sicilia "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 della GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 18 del 29 aprile 2016 (n. 19) e della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016, è stata deliberata la non impugnativa.
Essendo una legge nuova, e visto che ci troviamo in Italia, dove a volte è possibile tutto e il contrario di tutto, è possibile che la sua divulgazione non sia ancora perfetta, e a volte sta procede a singhozzo, ma una cosa è certa: E' la legge che in Italia mancava da circa 35 anni e che ora sta facendo la sua importantissima parte.
La stessa legge stabilisce la sua validità in ambito Europeo e non ai confini regionali, mentre la sua regionalità sta nella gestione del Repertorio Telematico degli iscritti, previsto dall'Articolo 4, e nel rilascio della "card" del "commercial diver Italianao", facoltà che ha soltanto L'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia (proprio perchè è una legge Regionale), ma di una card che ha una spendibilità in tutta Europa.
Stabilisce finalmente una spartizione delle competenze e dei percorsi formativi, rigitamente definiti, a livello di qualità, per attività svolte all'interno dei Porti (OTS) e per attività fuori dai Porti, come INSHORE, OFFSHORE ad ARIA o in SATURAZIONE, con corsi realizzati in Sicilia o fuori Sicilia, da scuole che rispettano i requisiti citati all'articolo 3.2 della Legge.
La legge pone un problema molto importante: Un sommozzatore Italiano che ha fatto un corso per OTS, può benissimo iscriversi presso una Capitaneria di Porto, ma può iscriversi al Repertorio previsto dalla
Legge 07/2016 solo se ha conseguito realmente quanto previsto dalla legge stessa, e non solo il titolo di un attestato che spesso riporta un'abilitazione ad operare anche fuori dai porti, ma che non è supportato da nessuna legge, ad oggi in Italia.
Essendo, la
Legge 07/2016, Legge Regionale, può parlare solo di percorsi formativi, ma essi diventano importanti, essendo la Legge 07/2016 UNICA in Italia a parlare di percorsi formativi fuori dai porti, e quindi obbligatori per gli operatori del settore in base al Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, perchè
la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano. Tesi che trova oggi a suo favore diverse interrogazioni paralmentari sia alla Camera dei Deputati che al Senato Italiano.
Una responsabilità civile e penale, nel caso di un incidente sul lavoro, che il datore di lavoro dovrà condividere sia con il responsabile di sicurezza dell'azienda e del cantiere, ma anche con la Capitaneria di Porto che ha autorizzato le attività lavorative a persone che hanno una formazione da OTS per operare fuori dai porti, per la voluta e consapevole mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza, che avrebbe potuto tutelare chi ha avuto l'incidente.
Una responsabilità civile e penale per il datore di lavoro anche in assenza di incidente, ma nel caso di controlli da parte degli organi ispettivi, se si verifica che l'azienda nel suo DVR (Documento Valutazione Rischi) esegue lavori fuori dai porti, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne, senza considerare la Legge 07/2016 della Regione Sicilia, considerando anche in questo caso una mancata applicazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla tutela e sulla sciurezza dei suoi dipendenti.
Questo è quello che è cambiato dal giorno in cui la legge è stata pubblicata sulla GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia), e perchè ora deve essere presa in considerazione da parte degli addetti ai lavori.
Per chi era un OTS, nulla cambia, rimane OTS, ma con le mansioni dell'OTS previste dal DM 13.01.1979 e smi, mentre per operare fuori dai porti, bisogna avere una formazione adeguata, nei modi previsti dall'articolo 3.2 della LR.07/2016.
Di certo è un capitolo appena aperto, che però mette la parola fine ad un vuoto legislativo che in Italia persisteva da più di 35 anni.