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Qual'è la differenza fra l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto e l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?
Qual'è la differenza fra l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto e l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?


L'iscrizione presso una Capitaneria di Porto, in Italia è regolamentata dai Decreti Ministeriali 31.01.1979 (Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale) e 02.02.1982 (definizione del termine OTS). 

In particolare il DM 13.01.1979 negli articoli 1 e 2 cita cosi:
Art. 1.: Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
Art. 2.: Attività dei sommozzatori.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

L'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia è regolamentata dalla Legge 21 aprile 2016, n. 7.
"Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industiale" della Regione Sicilia.

In particolare la L.R. 07/2016 definisce (Art.1.2) come "... ‘Sommozzatori e lavoratori subacquei’ (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne...", stabilendo con l'Art. 2.1 a), b), c) i tre livelli di addestramento per:
a) di primo livello (inshore diver), o “sommozzatore”;
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria “TOP UP”;
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria “altofondalista” (saturazione)
per le attività fuori dai porti, rispettivamente per le profondità fino ai - 30 metri (Art. 2.1a e Art.2.2), fino ai - 50 metri (Art.2.1b e Art. 2.3) ed oltre i - 50 metri (Art. 2.1c e Art. 2.4);

la L.R. 07/2016, prevede la creazione presso l'Assessorato al Lavoro di un Repertorio Telematico (registro) per l'iscrizione degli aventi diritto (Art. 4.1) e  prevede il rilascio all’iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione (Art. 4.4), previsti dall'articolo 2.oooooooooooooooooi

In definitiva, il D.M. 13.01.1979, prevede l'iscrizione degli OTS al Registro Sommozzatori,presso una Capitaneria di porto in Italia per attività in ambito portuale, e il rilascio del "Libreto di Ricognizione" per gli OTS, mentre la L.R. 07/2016 prevede l'iscrizione presso il Repertorio Telematico, gestito dall'Assessorato al Lavoro, per il rilascio della "CARD del COMMERCIAL DIVER ITALIANO" per i livelli inshore e offshore per tutte le attività fuori dai porti.

Quindi, ad esempio, parlare di corsi che abilitano a lavorare a - 50 metri fuori dai porti, significa che si parla di corsi che permettono l'iscrizione al 2° livello del repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016, oppure parlare di corsi per "altofondale" significa che si parla di corsi che permettono l'iscrizione al 3° livello del repertorio telematico previsto dalla L.R. 07/2016

Se questi requisiti non vengono soddisfatti dalla tipologia del corso (iscrizione al repertorio Telematico), significa semplicemente che le informazioni date dall'operatore o dalla scuola che propone questi corsi sono FALSE.

Il seguente video, di circa un minuto, riassume tutto quanto esposto sopra: 








Qual'è la differenza fra l'iscrizione presso una Capitaneria di Porto e l'iscrizione al Repertorio Telematico presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia?
 
 
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